Cassazione Civile, Ordinanza n. 18365/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il professionista aveva convenuto il condominio per ottenere il pagamento del compenso maturato per l'attività svolta in un procedimento monitorio contro una società e nel successivo giudizio di opposizione. Il tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito, ritenendo prive di efficacia interruttiva alcune comunicazioni inviate dal professionista. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2959, 2960 e 2967 c.c., sostenendo che il condominio non avesse mai ammesso il pagamento del debito e che anzi avesse solo prospettato il pagamento come intuitivo, nonché la violazione degli artt. 2943, 2944, 2956 e 1219 c.c., sostenendo che le e-mail di diffida del luglio 2014 costituivano validi atti interruttivi perché richiamavano i precedenti solleciti e la pretesa relativa ai numerosi procedimenti affidati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la valutazione del giudice di merito sulla compatibilità o meno della difesa del debitore con la prescrizione presuntiva sia accertamento di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato; dall'altro, che la idoneità delle e-mail di luglio 2014 a interrompere la prescrizione fosse stata esclusa con motivazione corretta, perché le missive erano troppo generiche e non individuavano chiaramente il fatto costitutivo del singolo credito, circostanza tanto più rilevante in presenza di plurimi rapporti professionali tra le parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con comportamenti del debitore che importino, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio della mancata estinzione del debito; la valutazione di tale compatibilità è di fatto rimessa al giudice di merito.
Richiamato nel ricorso come norma relativa alla disciplina della prescrizione presuntiva, ma non è oggetto di specifica autonoma interpretazione nella decisione.
Richiamato nel ricorso; la Corte non ne sviluppa un autonomo principio, limitandosi a respingere le censure sul piano della prescrizione presuntiva e della prova del pagamento.
L'atto di costituzione in mora è idoneo a interrompere la prescrizione se contiene una chiara manifestazione scritta della volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non oggetto di una specifica affermazione decisoria autonoma.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla prescrizione presuntiva del credito professionale, senza autonoma statuizione interpretativa nel dispositivo motivazionale.
La costituzione in mora non è soggetta a formule sacramentali, ma richiede uno scritto diretto al debitore che contenga chiara indicazione del soggetto obbligato, una pretesa determinata e l'intimazione o richiesta di adempimento.
Il ricorso è stato sottoposto a scrutinio preliminare di manifesta infondatezza/inammissibilità alla luce dell'orientamento consolidato della Corte.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La rivalutazione dell'idoneità dell'atto interruttivo e dell'apprezzamento fattuale dei documenti non è consentita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
La causa è stata trattata con il rito camerale semplificato previsto per la declaratoria di inammissibilità.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
Richiamato quale base per la definizione camerale del ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di prescrizioni presuntive, stabilire se le dichiarazioni o il comportamento processuale del debitore integrino un'ammissione della mancata estinzione del debito è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione se congruamente motivato.
- La difesa del debitore che eccepisca il pagamento del credito, pur senza provarlo, non equivale di per sé ad ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione, né è incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva.
- Un atto di costituzione in mora interrompe la prescrizione solo se, pur senza formule solenni, contiene in forma scritta la chiara indicazione del debitore, la pretesa azionata e la richiesta inequivoca di adempimento.
- Quando tra le stesse parti esistano più rapporti obbligatori, la comunicazione diretta a interrompere la prescrizione deve indicare con sufficiente specificità il credito cui si riferisce; un richiamo generico a "numerosi procedimenti" o a compensi complessivi non basta se non consente di individuare il singolo fatto costitutivo della pretesa.
- La valutazione sull'idoneità di una diffida a interrompere la prescrizione è un accertamento di fatto riservato al merito e non può essere riesaminato in cassazione mediante una nuova lettura sequenziale dei documenti di causa.
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