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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18367/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo nei limiti di motivazione, ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il quarto. Per l'effetto ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La lite riguardava un fondo rispetto al quale una parte sosteneva l'esistenza di una servitù di passaggio e l'altra ne chiedeva l'esclusione. In primo grado gli attori avevano chiesto che fosse dichiarato libero da servitù un mappale e che fosse inibito il transito ritenuto illegittimo; i convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale di usucapione della servitù. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo non provato l'uso continuativo del passaggio, la sua necessità per accedere ai garage e l'esistenza di opere apparenti idonee a fondare l'usucapione della servitù. Con il ricorso per cassazione i soccombenti in appello deducevano: 1) violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c. per l'asserita ammissione in appello di documenti nuovi (mappe d'impianto e digitalizzate) che avrebbero inciso sulla decisione; 2) omesso esame di un fatto decisivo circa la necessità del transito sulla particella 152 per accedere ai garage e sulla protrazione del possesso; 3) violazione degli artt. 345, co. 2, c.p.c., 1141 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale dato rilievo a una tolleranza tardivamente allegata dalla controparte; 4) omesso esame del fatto relativo all'inesistenza della tolleranza; 5-7) omesso esame di fatti decisivi e travisamento della prova, sostenendo che le deposizioni testimoniali, le fotografie e i capitoli di prova dimostravano un transito pubblico, pacifico e continuato da oltre quarant'anni, l'uso del terreno come pertinenza dei fabbricati e l'esistenza di opere apparenti e funzionali alla servitù. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sulla documentazione nuova perché non risultava che la sentenza se ne fosse effettivamente avvalsa e, in ogni caso, il ricorrente non aveva allegato un concreto pregiudizio decisivo; ha ritenuto infondato anche il motivo sulla tolleranza perché la sentenza di merito non fondava la decisione su tale istituto. Ha invece accolto, nei limiti indicati, i motivi relativi al travisamento della prova e all'omesso esame di fatti decisivi, osservando che il giudice di merito aveva riportato in modo non corretto elementi istruttori e aveva omesso di confrontarsi con informazioni probatorie decisive, sicché il percorso argomentativo risultava irrimediabilmente compromesso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e il quarto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 345, co. 3, c.p.c.

    La produzione di documenti nuovi in appello è censurabile solo se risulta effettivamente utilizzata nella decisione e se la parte ricorrente dimostra un concreto pregiudizio derivante dall'eventuale vizio.

  • art. 345, co. 2, c.p.c.

    La doglianza relativa alla tardiva allegazione di una eccezione è infondata se la sentenza di merito non fonda su tale eccezione la propria decisione.

  • art. 1141 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere la situazione possessoria e l'acquisto per usucapione, ma la Corte non lo applica come ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione alla prova dell'usucapione e della tolleranza; la Corte insiste, in generale, sulla necessità di una critica mirata a fatti e prove decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale norma non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione di tale norma non può essere prospettata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo il diverso vizio di travisamento della prova.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di nullità della sentenza o di vizio processuale richiede l'allegazione e la dimostrazione di un concreto pregiudizio subito dalla parte; l'annullamento è giustificato solo se il vizio può avere inciso sul risultato della controversia.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio sul merito delle prove; il controllo di legittimità è ammissibile solo quando si deduca un effettivo travisamento della prova o l'omesso esame di un'informazione probatoria decisiva.
  • Il travisamento della prova ricorre quando il giudice attribuisce a un elemento istruttorio un contenuto oggettivamente smentito dagli atti processuali, oppure omette di considerare un'informazione probatoria decisiva già acquisita, compromettendo la coerenza logica della motivazione.
  • Una motivazione che richiami in modo solo ipotetico un'eccezione, senza porla a fondamento della decisione, non consente di fondare una censura di violazione delle norme processuali o di omesso esame sul punto.
  • In materia di servitù usucapita, la decisione di merito deve confrontarsi con tutti gli elementi decisivi relativi all'uso continuativo, alla necessità del passaggio e all'eventuale esistenza di opere apparenti; l'omissione o il travisamento di tali elementi può determinare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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