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Sentenza

Sentenza del 31/01/2022 n. 2857 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un preavviso di fermo notificato a L.G. il 11-12-2009, avente come presupposto varie cartelle esattoriali relative a periodi anteriori o coincidenti con la dichiarazione di fallimento. Le cartelle contestate erano state notificate solo al curatore fallimentare tra il 2002 e il 2005 e non a L.G. personalmente. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la nullità del preavviso per mancata notifica dell'atto presupposto e vari vizi relativi a notifica, prescrizione/decadenza e a rideterminazioni/condoni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che quando l'atto impositivo (o la cartella) ha presupposti anteriori alla dichiarazione di fallimento la notifica solo al curatore non è sufficiente a renderlo opponibile al fallito tornato in bonis; la mancata notifica dell'atto presupposto rende nullo l'atto consequenziale (il preavviso di fermo). La sentenza di appello è stata cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., il ricorso della contribuente è stato accolto; spese compensate.

Norme richiamate

  • Legge Fallimentare

    Stabilisce l'efficacia degli atti relativi al fallimento e l'inerenza del patrimonio fallito: la giurisprudenza interpreta l'art. 43 come collegato all'obbligo di rendere conoscibile la pretesa tributaria anche al fallito, quando i presupposti sono anteriori al fallimento.

  • D.P.R. n. 636/1972

    Norma sulla notifica degli atti tributari: combinata con l'art. 43 L. Fall. supporta il principio secondo cui, per atti impositivi con presupposti anteriori al fallimento, la notifica deve poter rendere effettiva la tutela giurisdizionale anche del fallito.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c. nn. 3 e 4

    Fondamento dei motivi di ricorso in cassazione: n.3 (violazione di legge/falsa applicazione) usato per contestare la valutazione sulla notifica; n.4 (omessa pronuncia) per chiedere censura di questioni poi ritenute assorbite.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Indica il momento di decorrenza del termine per proporre ricorso in materia tributaria: la Corte ricorda che grava sull'Amministrazione l'onere di provare quando l'atto sia venuto a conoscenza del contribuente.

  • D.P.R. n. 600/1973

    Citato tra le censure sulla validità delle cartelle; riguarda documentazione e notificazioni in materia di accertamento fiscale.

  • D.P.R. n. 602/1973

    Rinvio alle regole su iscrizione a ruolo e notifica del ruolo; utilizzato per contestare decadenze e termini di iscrizione/notifica.

  • Codice Civile

    Norma sulla prescrizione dei diritti: richiamata nei motivi con riguardo alla decadenza della pretesa tributaria per prescrizione.

  • Decreto-Legge n. 66/1989

    Richiamato rispetto ai termini di notifica dell'avviso di accertamento (nel motivo relativo all'ICIAP).

  • Codice di procedura civile

    Autorizza la Cassazione a decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto: la Corte l'ha applicato per accogliere direttamente il ricorso della contribuente.

  • Legge Fallimentare

    Richiamata in motivazione sul principio di inefficacia dei pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento e sull'obbligo di insinuazione al passivo del corrispondente credito.

Massime di principio

  • Se l'atto impositivo o la cartella ha presupposti anteriori alla dichiarazione di fallimento, la notifica al solo curatore non rende l'atto automaticamente opponibile al fallito; per opponibilità al fallito "tornato in bonis" o per tutelare il suo diritto di difesa, la notifica dovrebbe raggiungere anche il fallito.
  • La mancata notifica dell'atto presupposto (es. cartella) costituisce vizio procedurale che rende nullo l'atto consequenziale (es. preavviso di fermo) notificato al fallito; il contribuente può impugnare l'atto consequenziale per questo vizio o, se interessa, impugnare anche l'atto presupposto non notificato.
  • Il fallito è eccezionalmente legittimato ad impugnare l'atto impositivo notificato al curatore quando il curatore rimane inerte; se il curatore impugna regolarmente, il fallito normalmente non ha residuo interesse ad opporsi per la sola omissione di notifica.
  • La doppia notifica (curatore + fallito) non è sempre condizione di nullità dell'atto, ma la scelta di notificare solo al curatore condiziona la futura opponibilità dell'atto nei confronti del fallito o della procedura fallimentare.
  • Grava sull'Amministrazione l'onere della prova circa il momento in cui l'atto sia venuto a conoscenza del contribuente per far decorrere i termini di impugnazione; la semplice comunicazione o l'iscrizione nello stato passivo non sostituiscono la notifica formale nei termini.
  • Se sono necessari accertamenti di fatto non disponibili in cassazione la Corte può rinviare, ma quando i fatti sono già acquisiti e non occorrono ulteriori indagini può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
  • I pagamenti effettuati dopo la dichiarazione di fallimento possono essere inefficaci verso la procedura (art. 44 L.F.) e determinare l'obbligo dell'Erario di insinuare il credito al passivo e restituire somme indebitamente riscosse.

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