Sentenza del 31/01/2022 n. 142 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento ISI (imposta sugli intrattenimenti) per l'anno 2014: l'associazione aveva organizzato manifestazioni danzanti con diffusione di musica tramite strumento meccanico in misura prevalente. L'Agenzia ha emesso PVC e avvisi di accertamento per euro 1.871,00 oltre interessi e sanzione per omesso versamento. L'ente ha contestato sostenendo di essere non commerciale e quindi esente ai sensi dell'art. 148 TUIR; in appello ha inoltre invocato l'art. 82 comma 9 DL 117/2017 che esonera l'imposta per attività svolte dagli enti del comma 1 occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
La decisione
I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso ritenendo che l'ISI abbia un presupposto oggettivo (prevalenza dell'uso dello strumento meccanico nella manifestazione danzante) e che la qualifica dell'organizzatore sia ininfluente. In appello la Commissione ha confermato la sentenza di primo grado: non è stata provata l'occasionalità né la concomitanza con celebrazioni/ricorrenze/campagne prevista dall'art. 82 comma 9 DL 117/2017, quindi l'esenzione invocata non si applica; il riferimento all'art. 148 TUIR è irrilevante poiché l'ISI non è imposta sul reddito. Appello infondato, decisione confermata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio (euro 150,00).
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 640 (regime ISI)
L'imposta sugli intrattenimenti si applica quando prevale l'uso dello strumento meccanico per la riproduzione di brani nelle manifestazioni danzanti; si tratta di presupposto oggettivo indipendente dalla qualifica dell'organizzatore.
art. 148 TUIR
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esenzione per soggetti non commerciali, ma i giudici hanno ritenuto il richiamo inconferente: l'art. 148 TUIR riguarda imposte sul reddito e non incide sul presupposto oggettivo dell'ISI.
art. 82 comma 9 DL 117/2017
L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
L'esenzione richiede che le attività siano occasionali o svolte in concomitanza con specifici eventi; l'onere probatorio sulla occasionalità/concomitanza grava sul contribuente e nel caso non è stato provato, perciò l'esenzione non opera.
Massime di principio
- L'ISI ha un presupposto oggettivo: conta la prevalenza dell'uso dello strumento meccanico per la riproduzione musicale nelle manifestazioni danzanti, non la natura giuridica dell'organizzatore.
- La qualifica di ente non commerciale e le disposizioni del TUIR (art. 148) non escludono automaticamente l'applicazione dell'ISI: il tema è l'esistenza dell'evento e la modalità di diffusione musicale.
- Le esenzioni previste dall'art. 82 comma 9 DL 117/2017 si applicano solo se l'attività è occasionale o si svolge in concomitanza con celebrazioni/ricorrenze/campagne di sensibilizzazione; il contribuente deve fornire prova documentale di tali condizioni.
- In situazioni simili è fondamentale documentare la frequenza e la natura degli eventi (calendari, programmi, fatture, comunicazioni promozionali, attestazioni di occasionalità o legami con eventi istituzionali) per poter beneficiare di eventuali esenzioni.
- Se si contesta la prevalenza della musica meccanica, raccogliere prove contrarie (es. presenza di musica dal vivo, registri degli spettacoli, contratti con musicisti) per dimostrare che non è configurabile l'elemento oggettivo dell'ISI.
- In assenza di prova dell'occasionalità o della concomitanza, l'amministrazione fiscale può legittimamente accertare l'ISI; valutare quindi tempestivamente rimedi amministrativi o giudiziali con idonea documentazione.
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