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Sentenza

Sentenza del 31/01/2022 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Tributi Locali. D.lgs. 507/93. Imposta Comunale sulla Pubblicità. Insegne poste all'interno di un centro commerciale. È dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva emesso avviso d'accertamento ICP per l'anno 2011 per insegne e pubblicità poste all'interno di un centro commerciale gestito dalla F S.r.l. La contribuente aveva contestato l'imposizione sostenendo che le pubblicità erano collocate in area privata (centro commerciale) accessibile a determinate condizioni e con orari limitati, quindi non in luogo pubblico e rivolte solo agli utenti del centro, non alla collettività, e pertanto non imponibili. La Commissione Provinciale di primo grado aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che, pur essendo i centri commerciali luoghi privati aperti al pubblico, la tassazione delle insegne interne avrebbe generato una duplicazione dell'imposizione rispetto alle insegne esterne. Il Comune ha impugnato in appello sostenendo (i) che il giudice di prime cure ha oltrepassato il petitum decidendo per motivi non dedotti, (ii) la contraddittorietà della decisione che riconosce il carattere di luogo aperto al pubblico e contemporaneamente ne esclude l'imponibilità per evitare duplicazione, e (iii) l'applicabilità dell'art. 5 del D.lgs. n. 507/1993, che assoggetta a imposta ogni messaggio pubblicitario effettuato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La decisione

La commissione d'appello ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che i centri commerciali, pur essendo proprietà privata, sono qualificabili come luoghi "aperti al pubblico" e che pertanto le insegne e le pubblicità poste all'interno sono soggette all'imposta comunale sulla pubblicità ai sensi del quadro normativo richiamato. Ha inoltre censurato il giudice di primo grado per avere oltrepassato il petitum. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 507/1993, art. 5

    L'art. 5 è stato interpretato nel senso che l'imposta comunale sulla pubblicità colpisce qualsiasi messaggio pubblicitario effettuato in luoghi pubblici o aperti al pubblico; pertanto le insegne poste all'interno di un centro commerciale qualificato come luogo aperto al pubblico sono imponibili.

  • Giurisprudenza: Cass. sent. n. 6916/2017

    La Suprema Corte ha più volte affermato che lo spazio destinato a centro commerciale va qualificato come luogo 'aperto al pubblico', anche se l'accesso è soggetto a particolari condizioni; conseguentemente le attività all'interno devono assolvere l'imposta sulla pubblicità se espongono insegne o targhe.

Massime di principio

  • Un centro commerciale, pur essendo proprietà privata, va normalmente qualificato come 'luogo aperto al pubblico' ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità; quindi insegne interne sono, di regola, imponibili.
  • La semplice limitazione degli orari o condizioni di accesso non esclude automaticamente la qualificazione di luogo aperto al pubblico; bisogna dimostrare restrizioni tali da escludere l'accessibilità pubblica in termini sostanziali.
  • L'argomento della 'duplicazione dell'imposizione' (insegne esterne e interne) non costituisce di per sé un motivo automatico di esenzione: occorre verificare se la stessa fattispecie pubblicitaria venga effettivamente assoggettata due volte secondo le previsioni normative e tariffarie comunali e, se del caso, proporre rimedi specifici (crediti, deduzioni, conteggi distinti).
  • Dal punto di vista processuale, le eccezioni e i motivi di fatto e diritto devono essere dedotti nel petitum; il giudice non può decidere su questioni non richieste dalle parti.
  • In casi simili è opportuno verificare il testo del regolamento e delle tariffe comunali, la concreta collocazione, dimensione e natura delle insegne, e produrre prove sull'effettiva limitazione dell'accesso o sul carattere esclusivamente interno della pubblicità per contestarne l'imponibilità.
  • Se si contesta l'imponibilità, è utile proporre alternative precise (es. deduzione della medesima superficie già assoggettata, richiesta di specifici accertamenti tecnici, o invocare esenzioni previste da norme locali) piuttosto che argomentazioni generiche sull'accesso.

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