Sentenza del 31/01/2022 n. 144 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla devonoza e determinazione del contributo unificato relativo a un invito al pagamento. Il contribuente aveva invocato gli artt. 14 e 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per determinare il valore della lite (e quindi il contributo) ritenendo applicabile la regola secondo cui "per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato". L'Ufficio sosteneva invece che la controversia riguardava esclusivamente l'irrogazione di sanzioni e che, secondo il secondo periodo del comma 2 dell'art. 12, "in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste"; pertanto il valore della lite rilevante per il contributo unificato era pari al totale delle sanzioni indicate (euro 373.309,00) indicato nell'invito al pagamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Ministero e ha riformato la sentenza impugnata. Ha ritenuto inapplicabile la riduzione del valore della lite proposta dal contribuente (art. 14) perché la controversia verteva esclusivamente sulle sanzioni; perciò il valore della lite è costituito dalla somma delle sanzioni (euro 373.309,00) e il contributo unificato va commisurato a tale valore. Le spese seguono la soccombenza: la parte soccombente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14
per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato...
Questa norma applica il criterio di valutazione del valore della lite quando la controversia riguarda il tributo principale (al netto di interessi e sanzioni). Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché la controversia non verteva sul tributo ma esclusivamente sulle sanzioni.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 12, comma 2 (secondo periodo)
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste
La Commissione ha interpretato e applicato questo comma in senso letterale: se la controversia riguarda solo le sanzioni, il valore della lite è la somma delle sanzioni irrogate, e il contributo unificato va calcolato su tale importo.
Massime di principio
- Se la controversia riguarda esclusivamente l'irrogazione di sanzioni amministrative/tributarie, il valore della lite per il contributo unificato è costituito dalla somma delle sanzioni contestate.
- Se la controversia riguarda il tributo principale (non solo le sanzioni), il valore della lite si determina secondo le regole che considerano l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni (art. 14 D.Lgs. 546/1992).
- Nelle opposizioni a cartelle o inviti di pagamento con componenti distinte (tributo, interessi, sanzioni) è fondamentale qualificare oggetto della controversia (se è diretto al tributo, agli accessori o alle sole sanzioni) perché questa qualificazione determina il criterio di calcolo del contributo unificato.
- In caso di dubbio sulla natura principale dell'impugnazione, conviene documentare e argomentare specificamente se si contestano il tributo o solo le sanzioni, fornendo prospetto dei valori per evitare che l'Ufficio calcoli il contributo sul valore massimo (es. somma delle sanzioni).
- Le spese processuali seguono la soccombenza: la parte che perde il giudizio è normalmente condannata al pagamento delle spese.
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