Sentenza del 31/01/2022 n. 138 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento nei confronti della società "Il N. srl" per l'anno 2012 (sulla base di PVC della GdF che aveva rilevato una sede fittizia e operazioni passive non documentate), e quindi, ai sensi dell'art. 41‑bis DPR 600/1973, ha notificato successivamente un avviso di rettifica anche alla socia Sig.ra C.G. La contribuente ha impugnato sostenendo l'illegittimità dell'avviso al socio perché l'avviso alla società non sarebbe stato validamente notificato (la CTP aveva ritenuto non provata la notifica alla società e che l'amministratore assembleare non fosse stato esautorato dall'amministratore giudiziario). L'Agenzia ha impugnato la decisione, sostenendo che la notifica alla società era stata correttamente eseguita ai sensi dell'art. 60 co.1 lett. e) DPR 600/73 (affissione nell'albo comunale dopo accertata irreperibilità/sede fittizia) e che, inoltre, l'amministratore giudiziario (nominato nell'ambito del sequestro) era il soggetto legittimato a ricevere le notifiche ai sensi dell'art. 35‑bis D.Lgs. 159/2011 e norme collegate.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento alla società effettuata con la procedura prevista dall'art. 60 co.1 lett. e) del DPR 600/1973 (affissione nell'albo comunale decorsi otto giorni in presenza di sede fittizia/irreperibilità constatata dal messo). Ha inoltre ritenuto che l'amministratore giudiziario (dott. I.) fosse il soggetto legittimato a ricevere le notifiche degli atti impositivi riguardanti l'azienda sottoposta a sequestro, ai sensi dell'art. 35‑bis D.Lgs. 159/2011 (richiamando anche l'art. 104‑bis delle disposizioni attuative del c.p.p.). Poiché l'atto notificato alla società era valido, ne conseguiva la validità dell'avviso al singolo socio ai sensi dell'art. 41‑bis. La decisione della CTP è stata quindi annullata e la contribuente condannata alle spese di giudizio di entrambi i gradi, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
art. 41‑bis DPR 600/1973
Consente l'attribuzione di maggiori redditi ai soci in relazione ad accertamenti nei confronti della società; la validità dell'avviso alla società è presupposto per la legittimità dell'avviso al socio.
art. 60 co.1 lett. e) DPR 600/1973
Prevede che, qualora nel luogo di notifica non sia rintracciabile abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notifica si considera eseguita decorsi otto giorni dall'affissione nell'albo comunale; interpretata come procedura valida quando la sede risulta fittizia o in stato di abbandono e il messo ha constatato l'irreperibilità.
art. 35‑bis D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia)
Attribuisce all'amministratore giudiziario la legittimazione a ricevere le notifiche degli atti amministrativi (compresi accertamenti) relativi all'azienda sottoposta a sequestro; la notifica nelle mani dell'amministratore giudiziario è quindi valida.
art. 104‑bis disp. att. c.p.p.
Richiama le disposizioni del codice antimafia in tema di amministratore giudiziario e notifiche nell'ambito dei procedimenti penali, confermando che l'amministratore giudiziario è interlocutore legittimo per le notifiche agli atti aziendali sottoposti a sequestro.
Massime di principio
- Se la sede legale di una società risulta fittizia o l'ufficio/azienda è irreperibile e il messo ne accerta lo stato, la notifica mediante affissione nell'albo comunale (art. 60 co.1 lett. e) DPR 600/73) è valida e produce effetti, compresa la possibilità di procedere ad accertamenti successivi nei confronti dei soci.
- Quando è nominato un amministratore giudiziario in relazione a misure cautelari/sequestri (normativa antimafia o penale), quest'ultimo è il soggetto legittimato a ricevere le notifiche amministrative dell'ente pubblico riguardanti l'azienda; le notifiche nelle sue mani sono valide anche ai fini tributari (art. 35‑bis D.Lgs. 159/2011).
- La validità della notifica all'ente societario è presupposto per la legittimità degli atti verso i soci (art. 41‑bis): se l'atto alla società è regolare e non impugnato nel termine, può rendere definitivo l'accertamento e consentire l'azione contro i singoli soci.
- In presenza di un amministratore giudiziario, il contribuente/socio non rappresentato dall'amministratore deve verificare che l'amministratore agisca/impugni gli atti nei termini; in mancanza, la posizione del socio può essere compromessa se l'atto societario diviene definitivo.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve documentare eventuali vizi di notifica (es. mancata affissione, inesatta constatazione di irreperibilità, notifiche non pervenute all'amministratore giudiziario) e, se opportuno, proporre impugnazione nei termini o chiedere intervento dell'amministratore giudiziario/legali della società.
- Nei casi con pluralità di anni d'imposta, decisioni favorevoli per alcuni periodi non impediscono che per altri periodi, con prove diverse (es. notifica corretta o presenza dell'amministratore giudiziario), l'Amministrazione possa ottenere esito favorevole in appello.
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