Sentenza del 31/01/2022 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Agevolazioni fiscali per "acquisto prima casa" ai fini IVA. Immobile in costruzione. Termine per il trasferimento della residenza. Forza maggiore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR accoglie l'appello, annulla l'atto impositivo emesso dall'Agenzia delle Entrate (avviso di liquidazione IVA) perché notificato prima della scadenza del termine triennale entro il quale il contribuente poteva ultimare i lavori. La sentenza di primo grado è riformata; le spese processuali sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Acquisto di immobile in corso di costruzione con richiesta dell'agevolazione IVA "prima casa" (abitazione non di lusso). I contribuenti dichiarano nel rogito che avrebbero trasferito la residenza entro 18 mesi ma, per cause tra cui mancato rilascio del certificato di abitabilità e ritardi amministrativi/di terzi, non trasferiscono la residenza nei termini. L'Ufficio emette avviso di liquidazione per recupero IVA. I contribuenti impugnano invocando la forza maggiore; la CTP rigetta. In appello la CTR rileva che, per i trasferimenti di immobili in costruzione, le agevolazioni spettano se l'immobile ultimato rientri nelle categorie non di lusso e che il contribuente deve dimostrare l'ultimazione entro 3 anni dalla registrazione dell'atto; l'Amministrazione ha ulteriori 3 anni per verificare la sussistenza dei requisiti. Poiché l'avviso è stato emesso prima del decorso dei primi 3 anni, esso è prematuro.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
La motivazione della sentenza può essere esposta in forma concisa conformemente ai limiti processuali richiamati; principio citato per giustificare motivazione sintetica della decisione.
Circolare Agenzia delle Entrate 12 agosto 2005, n. 38/E (par. 3.3)
Stabilisce che le agevolazioni "prima casa" spettano anche per trasferimenti di immobili in costruzione purché, una volta ultimati, siano non di lusso; precisa che il contribuente deve dimostrare l'ultimazione entro 3 anni dalla registrazione dell'atto e che l'Amministrazione ha ulteriori 3 anni per le verifiche.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 28577/2020
Conferma il principio applicato: A) il contribuente deve ultimare la costruzione entro 3 anni dalla registrazione per mantenere l'agevolazione; B) dopo tale termine decorre un ulteriore triennio entro il quale l'Ufficio può contestare l'agevolazione.
norma agevolativa "prima casa" (regime IVA ridotto per acquisto prima casa)
Raggruppamento normativo che consente aliquota IVA agevolata per l'acquisto della prima casa a condizione che l'abitazione non sia di lusso e sussistano i requisiti soggettivi/oggettivi; applicabile anche per immobili in costruzione se le condizioni saranno verificate all'ultimazione.
Massime di principio
- Le agevolazioni IVA "prima casa" possono applicarsi anche per immobile acquistato in corso di costruzione se, una volta ultimato, rientrerà tra le categorie non di lusso.
- Il contribuente che beneficia dell'agevolazione per un immobile in costruzione deve provare l'ultimazione dei lavori entro 3 anni dalla registrazione dell'atto per conservare il beneficio.
- L'Amministrazione ha un ulteriore periodo di 3 anni, successivo al triennio di ultimazione, per verificare e eventualmente contestare la spettanza dell'agevolazione.
- Un avviso di liquidazione emesso prima della scadenza del primo triennio (cioè prima che il contribuente potesse completare i lavori) è prematuro e rischia di essere annullato.
- La dichiarazione delle parti nel rogito di trasferire la residenza entro un termine più breve (es. 18 mesi) non prevale sui termini stabiliti dalla prassi amministrativa e giurisprudenziale (triennio per ultimazione e triennio per verifica).
- L'eccezione di forza maggiore va valutata in concreto: può giustificare il mancato rispetto di termini soggettivi, ma non elimina i termini procedurali stabiliti per l'emissione di atti impositivi; inoltre, se l'amministrazione emette l'atto prima che siano scaduti i termini di ultimazione, l'eccezione di forza maggiore diventa ininfluente ai fini dell'irretroattività dell'atto.
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