Sentenza del 18/07/2024 n. 19888 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento TARI 2018 notificata dal Comune per uffici e magazzini utilizzati da Ceva per attività di logistica integrata. La CTR aveva annullato la cartella quanto alla quota variabile, ritenendo che nei magazzini si producessero prevalentemente imballaggi terziari non assimilabili ai rifiuti urbani e che la documentazione prodotta provasse il loro avvio a smaltimento autonomo. Il Comune ha proposto tre motivi: il primo per violazione del giudicato esterno relativo alle annualità 2009-2010; il secondo e il terzo per violazione delle norme TARI e dell’onere della prova, sostenendo che la natura dei rifiuti non poteva desumersi dalla sola attività svolta e che andavano dimostrati tipologia, superfici interessate e smaltimento presso operatori autorizzati. Ceva ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando l’omessa pronuncia e contestando i limiti quantitativi comunali di assimilazione dei rifiuti speciali.
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo motivo del Comune: il giudicato relativo alle annualità 2009-2010 non vincola il giudizio sulla diversa annualità 2018, perché la tipologia dei rifiuti prodotti e l’assolvimento dell’onere probatorio possono variare nel tempo. Ha accolto il secondo e il terzo motivo: l’esenzione o la riduzione non può essere riconosciuta sulla base della sola natura dell’attività di logistica; il contribuente deve provare la tipologia dei rifiuti, le specifiche superfici che li producono in modo continuativo e prevalente e il loro effettivo smaltimento autonomo tramite operatori autorizzati. Il ricorso incidentale di Ceva è stato dichiarato assorbito: le questioni sui limiti quantitativi di assimilazione e sulla disciplina comunale potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. Non è stato disposto un ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale.
Norme richiamate
nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo
Il giudicato esterno può estendersi ad annualità diverse solo per fatti o qualificazioni caratterizzati da stabilità; non preclude un nuovo accertamento quando sono in discussione elementi variabili, come la tipologia dei rifiuti prodotti in ciascun anno.
Art. 1, comma 649, legge n. 147/2013
L'operatività della cause di riduzione o esenzione dall'imposta in ragione della produzione su "determinate" superfici di "determinati" rifiuti, costituendo deroga al principio di generale imponibilità delle aree detenute, non scaturisce dunque in maniera automatica in base alla sola deduzione delle previste e corrispondenti situazioni di fatto, ma deve essere provata dal contribuente con riguardo sia alla natura dei rifiuti (sulla base dei formulari di identificazione dei rifiuti stessi e dell'altra documentazione idonea), sia alle specifiche superfici ed estensioni che, all'interno dell'insediamento produttivo, generano proprio questi rifiuti (anche se, vertendosi di Tari, in maniera non esclusiva ma quantomeno continuativa e prevalente), sia - ancora - all'effettivo auto-smaltimento mediante il loro affidamento ad operatori autorizzati terzi (MUD, contratti, fatture, bolle ecc...).
Chi invoca l’esclusione o la riduzione della TARI per rifiuti speciali deve documentare natura dei rifiuti, aree specifiche di produzione e smaltimento effettivo tramite soggetti autorizzati. Per la TARI la produzione rilevante deve essere almeno continuativa e prevalente, non necessariamente esclusiva.
Art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/2013
il presupposto del tributo è dato dall'occupazione o conduzione di locali ed aree produttive di rifiuti
L’occupazione o conduzione di locali e aree produttive di rifiuti costituisce il presupposto della TARI; chi detiene l’area è soggetto alla presunzione di produttività, salvo prova contraria.
onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale
Spetta al contribuente provare i fatti che fondano l’esenzione o la riduzione. La prova deve essere concreta e riferita all’annualità, ai rifiuti e alle superfici interessate.
La questione dei limiti quantitativi di conferimento dei rifiuti non è stata affrontata dalla Commissione Tributaria Regionale nella sentenza qui impugnata, non in violazione dell'art.112 cpc, ma perché ritenuta appunto assorbita dall'accoglimento nel merito della tesi di Ceva Logistic
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice non esamina una questione perché assorbita dall’accoglimento di una domanda o di una diversa ragione decisoria.
eventuali presupposti della disapplicazione, ex art. 7 D.Lgs. 546/92, della delibera di assimilazione o del Regolamento comunale siccome privi dei limiti quantitativi
Nel giudizio tributario il giudice del rinvio potrà valutare, ricorrendone i presupposti, la disapplicazione degli atti comunali di assimilazione privi dei limiti quantitativi richiesti.
Art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993
Disapplicata la delibera, l'esercizio illegittimo del potere di assimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che "non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993 (applicabile ratione temporis), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della Parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati".
L’eventuale illegittimità o mancata assimilazione comunale non comporta automaticamente l’esenzione totale: resta applicabile il regime dei rifiuti speciali, con esclusione della sola superficie in cui essi si formano esclusivamente, secondo la disciplina applicabile.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il rilevato assorbimento del ricorso incidentale di Ceva Logistic esclude i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Nel caso concreto l’assorbimento del ricorso incidentale esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato tributario relativo a un’annualità non si estende automaticamente ad anni successivi: può vincolare solo quanto riguarda elementi stabili, non fatti suscettibili di mutare, come la quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti o l’esito della prova.
- Chi chiede l’esenzione o la riduzione TARI per rifiuti speciali deve provare, per la specifica annualità, quali rifiuti siano prodotti, quali precise superfici li generino in modo continuativo e prevalente e che siano stati effettivamente affidati a operatori autorizzati. La sola descrizione dell’attività aziendale non basta.
- La documentazione deve consentire di identificare la natura dei rifiuti e lo smaltimento: formulari e MUD possono essere rilevanti, ma possono non bastare da soli se non dimostrano anche la tipologia, le superfici coinvolte e l’effettivo conferimento a ditte autorizzate.
- La mancata assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, o l’eventuale illegittimità della delibera comunale di assimilazione, non comporta necessariamente l’esenzione totale dalla TARI. Può restare dovuto il tributo secondo il regime dei rifiuti speciali, con esclusione limitata alle superfici che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
- Una questione non esaminata perché assorbita da una ragione decisoria favorevole non integra, di per sé, omessa pronuncia; se quella ragione viene cassata, la questione assorbita può essere riproposta nel giudizio di rinvio.
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