Sentenza del 18/07/2024 n. 152 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
Imposte dirette - Cartelle di pagamento Irpef - Mancata prova di causa a sé non imputabile - Ignoranza del processo - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposte dirette - impugnazione di cartelle di pagamento IRPEF. L'Agente della riscossione ha invocato ignoranza del processo (presumibilmente per tardività o per mancata ricezione degli atti), ma non ha fornito prova inequivocabile che tale ignoranza fosse dovuta a causa a esso non imputabile. Il ricorso era stato notificato via PEC alla sede centrale di Roma, che avrebbe avuto il dovere di trasmetterlo all'ufficio operativo competente del Molise; la mancata trasmissione interna è attribuibile all'Amministrazione.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che l'Agente della riscossione non abbia dimostrato che la propria ignoranza del processo derivasse da causa non imputabile; ha richiamato il principio per cui l'ufficio ricevente è tenuto a trasmettere l'atto all'ufficio competente in virtù della leale collaborazione tra organi della stessa amministrazione (con riferimento all'Ordinanza n. 8178/2019 e all'art. 111 Cost.). Di conseguenza la eccezione dell'Amministrazione fondata sull'ignoranza del processo è stata respinta e la decisione è risultata favorevole al ricorrente (accoglimento del ricorso o rigetto della difesa dell'Amministrazione, come nel testo).
Norme richiamate
Ordinanza n. 8178 del 2019 (Cassazione)
Il deposito dell'istanza di accertamento con adesione ad un ufficio territorialmente incompetente è idoneo a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, sia in quanto detto ufficio è tenuto a trasmettere l'istanza a quello competente in conformità alle regole della leale collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia per l'esigenza di sollecita decisione sui diritti delle parti ai sensi dell'art. 111 Cost.
La Corte riconosce che la notifica o il deposito a un ufficio della stessa amministrazione, anche se territorialmente incompetente, sospende i termini e impone all'ufficio ricevente l'obbligo di trasmissione all'ufficio competente; la carenza di tale trasmissione è responsabilità dell'Amministrazione e non del contribuente.
Art. 111 Cost.
Rafforza il principio del diritto a una sollecita decisione sulle controversie e giustifica l'interpretazione a favore della tempestività e dell'efficacia delle impugnazioni inviate all'amministrazione, anche se ricevute da uffici non territorialmente competenti.
Massime di principio
- La notifica o il deposito di atti (anche via PEC) all'ufficio centrale di una pubblica amministrazione è valida ai fini della tutela del contribuente se l'ufficio centrale avrebbe dovuto trasmettere l'atto all'ufficio operativo competente; la mancata trasmissione interna è responsabilità dell'Amministrazione.
- L'Agente della riscossione che invoca ignoranza del processo deve provare in modo inequivocabile che tale ignoranza dipende da causa non imputabile; l'assenza di tale prova determina il rifiuto dell'eccezione.
- Gli atti inviati a uffici territorialmente incompetenti della stessa Amministrazione sospendono i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, in virtù delle regole di leale collaborazione tra organi della stessa amministrazione e del principio di sollecita decisione (art. 111 Cost.).
- In situazioni analoghe si tende a favorire la posizione del contribuente quando l'Amministrazione non dimostra la propria diligenza interna: il contribuente può fare affidamento sulla correttezza dei flussi interni dell'amministrazione.
- Per difendersi in modo efficace, l'Amministrazione deve documentare le trasmissioni interne e le ragioni oggettive dell'eventuale mancata conoscenza del processo; in mancanza la sua eccezione viene rigettata.
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