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Sentenza

Sentenza del 17/07/2024 n. 19702 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto della richiesta di rimborso di 9.366 euro, oltre interessi, per IVA relativa al 2006. La contribuente sosteneva che il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 non dovesse decorrere dal pagamento originario dell'imposta, ma dal successivo accertamento con adesione, perfezionato il 17 aprile 2012, che aveva definitivamente riqualificato le operazioni come esenti, facendo emergere l'indebita applicazione dell'IVA al 10%. L'istanza di rimborso era stata presentata il 7 settembre 2012 e reiterata il 20 giugno 2013.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che, in questa fattispecie, il presupposto per la restituzione è sorto con la definizione dell'accertamento con adesione del 17 aprile 2012, quando la riqualificazione dell'imposta è divenuta definitiva; pertanto il termine biennale non decorreva dal pagamento originario e l'istanza presentata il 7 settembre 2012 era tempestiva. Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame del merito: la Cassazione non ha disposto direttamente il rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992

    la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dai pagamento ovvero, se posteriore, dai giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    Il termine biennale decorre dal pagamento oppure, se il presupposto per il rimborso si verifica in un momento successivo, da tale momento. Nel caso deciso, il presupposto è sorto con la definizione dell'accertamento con adesione che ha reso definitiva la riqualificazione delle operazioni.

  • Art. 30-ter del D.P.R. 633/1972

    La disposizione, successiva ai fatti e alla definizione dell'accertamento, non è applicabile ratione temporis. La Corte la considera comunque utile a confermare la distinzione tra il versamento e il successivo verificarsi del presupposto per la restituzione.

  • Art. 203 della direttiva 2006/112/CE

    restituzione che è attuazione del principio di neutralità, perno del sistema del tributo in parola, enunciato dall' art. 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

    La disciplina del rimborso deve preservare la neutralità dell'IVA, evitando che il soggetto passivo sopporti definitivamente un'imposta non dovuta per effetto di una riqualificazione successiva operata dall'Amministrazione.

  • D.Lgs. 218/1997

    nel presente caso, il presupposto sorge all'atto della modificazione in via definitiva dal rapporto tributario - del quale la fatturazione esprime l'aspetto documentale contabile - che si ottiene all'atto della definizione con la procedura di accertamento con adesione del periodo d'imposta e dei rilievi formulati dall'Ufficio

    La definizione dell'accertamento con adesione ha reso definitiva la modifica del rapporto tributario e, nel caso specifico, ha fatto sorgere il presupposto per chiedere la restituzione dell'IVA.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale in base al quale la società ha denunciato in cassazione la violazione o falsa applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • Quando il diritto al rimborso di un'imposta indebita diventa riconoscibile solo in seguito a un atto o a una determinazione definitiva dell'Amministrazione, il termine biennale dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 può decorrere da quel successivo presupposto, anziché dal pagamento originario.
  • La decorrenza successiva non è automatica: occorre che il presupposto del rimborso sia effettivamente sorto dopo il versamento, per esempio perché l'Amministrazione ha successivamente e definitivamente riqualificato il trattamento fiscale delle operazioni.
  • L'interpretazione dei termini nazionali di decadenza deve evitare che il contribuente perda del tutto la possibilità di ottenere la restituzione dell'IVA non dovuta, in contrasto con i principi unionali di neutralità ed effettività.
  • In una situazione analoga, la definizione di un accertamento con adesione può costituire il momento dal quale calcolare il termine per la richiesta di rimborso, se proprio tale definizione rende definitiva la non debenza dell'imposta. La decisione non comporta però, da sola, l'automatico riconoscimento del rimborso: il merito resta da esaminare in sede di rinvio.

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