Sentenza del 18/07/2024 n. 19891 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la pretesa TIA e l'impugnazione dell'atto del 28 febbraio 2017 denominato «verifica pagamento bolletta TIA», relativo a un avviso di pagamento notificato il 12 febbraio 2013. Ceva Logistics sosteneva di produrre imballaggi terziari avviati al recupero e chiedeva l'esenzione dalla tariffa per le superfici in cui si formavano rifiuti speciali non assimilabili. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché l'avviso del 2013 non era stato impugnato entro 60 giorni; la CTR Lombardia aveva confermato, ritenendo così cristallizzata la pretesa. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992: l'impugnazione dell'avviso di pagamento, atto atipico, sarebbe stata una facoltà e non un onere. Con il secondo motivo ha denunciato carenze motivazionali dell'atto per l'omessa indicazione del giudice competente e dei termini di ricorso. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di una distinta statuizione della CTR; l'eccezione è stata respinta perché il passaggio indicato era argomentativo e non costituiva un'autonoma ratio decidendi.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la mancata impugnazione dell'avviso di pagamento TIA, pur suscettibile di autonoma impugnazione quale manifestazione concreta della pretesa tributaria, non comporta decadenza né cristallizzazione della pretesa: l'impugnazione di un atto atipico è una facoltà, non un onere. Di conseguenza, il ricorso contro la successiva «verifica pagamento bolletta» poteva contestare anche il fondamento della pretesa, e non soltanto i vizi propri dell'atto. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa nel merito la spettanza dell'esenzione TIA.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ne discende che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento.
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma può essere impugnato anche un atto atipico che renda conoscibile una pretesa tributaria specifica e motivata. Per gli atti atipici l'impugnazione è facoltativa: non impugnarli subito non preclude la contestazione della pretesa con un successivo atto tipico.
Art. 100 del codice di procedura civile
sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa
La comunicazione di una pretesa tributaria concreta può far sorgere un interesse attuale a impugnarla, anche prima dell'adozione di uno degli atti tipici. La possibilità di agire subito, tuttavia, non trasforma tale impugnazione in un obbligo.
Articoli 24 e 53 della Costituzione
siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente ( artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione ( art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 .
Le disposizioni sugli atti impugnabili vanno interpretate in modo da tutelare l'accesso del contribuente alla tutela giurisdizionale e le garanzie costituzionali rilevanti in materia tributaria.
Articolo 97 della Costituzione
siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente ( artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione ( art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 .
Il buon andamento dell'amministrazione concorre a giustificare un'interpretazione che consenta il controllo giurisdizionale di una pretesa tributaria già concretamente comunicata, senza imporre al contribuente di attendere necessariamente un atto tipico.
Massime di principio
- Un atto tributario non compreso nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere impugnato quando comunica una pretesa specifica e ne espone le ragioni fattuali e giuridiche.
- L'impugnazione anticipata di un atto atipico è una facoltà: la sua omissione non determina, di per sé, decadenza, preclusione o cristallizzazione della pretesa tributaria.
- La pretesa può essere contestata quando viene reiterata in un successivo atto tipico; in quel giudizio la contestazione può riguardare anche il fondamento della pretesa, non soltanto i vizi propri dell'atto successivo.
- La decisione non riconosce l'esenzione TIA richiesta da Ceva Logistics: annulla la decisione processuale che aveva precluso l'esame delle contestazioni e rinvia per il riesame nel merito.
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