Sentenza del 18/07/2024 n. 921 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che contestava: (1) ricavi omessi/costi non pagati per €13.888,17; (2) sopravvenienze non dichiarate per €116.524,27; (3) recupero IVA su cessioni intracomunitarie per imponibile complessivo contestato e maggiore IVA per €203.596 (oltre ad una serie di operazioni contestate complessivamente). R. SRL ha contestato preliminarmente la legittimità dell'atto per violazione dell'art. 5-ter, co. 3 D.Lgs. 218/1997 e i principi di cooperazione, e nel merito ha sostenuto l'insussistenza delle presunzioni usate dall'Ufficio per i rilievi 1 e 2 e di aver fornito documentazione idonea per le cessioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) DL n. 331/1993.
La decisione
La Corte di appello tributaria ha rigettato sia l'appello principale proposto da R. SRL sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della società limitatamente ad alcune operazioni intracomunitarie per un imponibile di €74.414,40 (IVA €16.371,17). In sostanza: sono stati respinti i rilievi relativi alla mancata tracciabilità dei pagamenti e all'inesistenza dei costi/debiti (rilievi 1 e 2) e, quanto al rilievo 3, la Corte ha ritenuto che per alcune operazioni la documentazione prodotta fosse idonea a provare l'effettivo trasporto in altro Stato UE; le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D. Lgs. 218/1997 art. 5-ter, comma 3
in caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio
L'Ufficio deve tener conto e motivare espressamente rispetto alle evidenze prodotte nel contraddittorio; qui la Corte ha ritenuto che l'Agenzia avesse effettivamente considerato la documentazione prodotta.
DL n. 331/1993 art. 41, comma 1, lett. a) (conv. L. 427/93)
Stabilisce i presupposti della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie (trasporto/spedizione in altro Stato membro, passaggio di proprietà, uscita dal territorio nazionale). Onere della prova a carico del cedente; la Corte ha richiamato che la documentazione fornita può essere valutata e, in taluni casi, ritenuta idonea.
Direttiva 2006/112/CE art. 138
Definisce il principio che la tassazione avviene nello Stato membro di destinazione e riconosce la deroga alla territorialità; la direttiva non disciplina la prova, lasciando ciò agli Stati membri.
D.P.R. n. 600/1973 art. 39, comma 1, lett. c)
Norme sull'accertamento e sulle presunzioni fiscali; la Corte ha ritenuto corretta l'uso delle presunzioni da parte dell'Ufficio quando mancano documenti probatori e tracce di pagamento.
Riguarda l'onere della prova; la Corte ha ritenuto inidonee a superare le presunzioni dell'Ufficio le prove prodotte dalla società in relazione ai rilievi 1 e 2.
T.U.I.R. art. 109 (principio di competenza)
Il principio di competenza determina l'esercizio fiscale dell'iscrizione di componenti reddituali; la Corte ha escluso che la contabilizzazione nel 2021 potesse sanare omissioni fiscali relative ad anni precedenti.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 345/2007
Indica la documentazione utile per provare le cessioni intracomunitarie (documento di trasporto, Intrastat, documentazione bancaria tracciabile, impegni contrattuali); citata come parametro di valutazione della prova.
Cassazione Sent. n. 8477/2024
Precisa che per le cessioni intracomunitarie non è sempre indispensabile il CMR se altri documenti idonei sono prodotti; distingue le operazioni intracomunitarie da quelle "fuori dogana".
Ord. Cass. n. 30889/2023
Conferma che le operazioni intracomunitarie non vanno equiparate automaticamente alle operazioni di abbandono del territorio doganale e che documenti di fonte privata (fatture accompagnatorie, dichiarazioni clienti, Intrastat, pagamenti tracciati) possono essere valutati come prova.
Massime di principio
- Onere probatorio: per ritenere non imponibile una cessione intracomunitaria il contribuente deve dimostrare l'effettivo trasporto/spedizione e l'uscita dal territorio nazionale; l'onere è a carico del cedente.
- Documentazione utile: CMR o altri documenti di trasporto, dichiarazioni del vettore o della logistica, dichiarazioni del cliente finale, elenchi INTRASTAT, registri IVA e prove di pagamento tracciabile aumentano l'affidabilità della prova; la valutazione è complessiva e non vincolata a un unico documento.
- Distinzione operazioni UE vs fuori dogana: i documenti "di fonte privata" possono essere idonei per cessioni intracomunitarie ma sono generalmente inidonei per operazioni di abbandono doganale verso paesi terzi; è quindi fondamentale inquadrare correttamente la fattispecie.
- Presunzioni e mancanza di tracce: l'assenza di solleciti di pagamento, di prove di incasso o di collaborazione del terzo può giustificare l'uso di presunzioni da parte dell'Amministrazione e il riconoscimento di ricavi in nero o sopravvenienze attive.
- Principio di competenza: la rilevazione contabile tardiva di una sopravvenienza attiva non può essere utilizzata per modificare la fiscalità di esercizi precedenti; la competenza è vincolante.
- Art. 5-ter D. Lgs. 218/97: l'Amministrazione deve considerare e motivare gli elementi emersi nel contraddittorio; il contribuente dovrebbe produrre in quella fase tutta la documentazione disponibile per evitare che l'avviso ricalchi l'invito iniziale.
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