Sentenza del 17/07/2024 n. 19712 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva applicato l’IVA al 10% sui corrispettivi degli anni 2005-2009. Per il 2009, l’accertamento dell’Ufficio fu definito con adesione, perfezionata il 21 gennaio 2014, con conseguente riqualificazione delle operazioni come esenti. La società presentò il 16 settembre 2014 istanza di rimborso dell’IVA, rimasta senza risposta, e impugnò il silenzio-rifiuto. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR accolse l’appello, considerando tempestiva la richiesta perché proposta entro due anni dalla definizione dell’accertamento e dai relativi versamenti. L’Agenzia ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992: a suo avviso, il termine biennale doveva decorrere dai versamenti originari, poiché la verifica o l’adesione avrebbero soltanto reso noto un errore già autonomamente rilevabile dal contribuente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e confermato la decisione della CTR. Nel caso specifico, il presupposto per chiedere il rimborso è sorto con la definizione dell’accertamento con adesione, che ha stabilizzato la riqualificazione delle operazioni e reso definitiva la non debenza dell’IVA; pertanto, il termine di decadenza di due anni decorre da tale momento, non dalla fatturazione o dai pagamenti originari. La soluzione tutela la neutralità dell’IVA e impedisce che l’azione dell’Amministrazione renda impossibile al contribuente ottenere il rimborso. L’art. 30-ter del D.P.R. 633/1972 non è stato applicato, essendo entrato in vigore successivamente ai fatti. Spese dell’intero giudizio compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Deve allora comunque considerarsi tempestiva l'istanza di rimborso, perché proposta entro i due anni dal definitivo accertamento con adesione: solo da tale data infatti può dirsi definitivamente accertata l'erronea applicazione dell'imposta e, dunque, sorge la natura indebita del versamento a suo tempo effettuato dalla contribuente che impone pertanto la restituzione di quanto ora come allora non era dovuto, ferma restando la tutela dell'interesse del sistema a evitare perdite di gettito.
Quando il presupposto per la restituzione emerge soltanto in seguito a un atto sopravvenuto che definisce e stabilizza il rapporto tributario, il termine biennale previsto dalla norma può decorrere da tale momento successivo, anziché dal pagamento originario. La regola è applicata qui perché l’accertamento con adesione ha definitivamente riconosciuto l’erronea applicazione dell’IVA.
Tale disposizione è entrata in vigore successivamente sia all'epoca del versamento dell'iva chiesta a rimborso, sia successivamente alla definizione del periodo d'imposta a seguito della procedura di accertamento con adesione e quindi non è applicabile alla fattispecie in esame;
La disposizione, che disciplina la restituzione dell’imposta non dovuta, non governa fatti anteriori alla sua entrata in vigore. La controversia è stata quindi decisa sulla base dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992, interpretato in conformità ai principi dell’Unione.
Art. 203 della direttiva 2006/112/CE
Come è noto, il limite di tolleranza e di elasticità del significante testuale dell'enunciato normativo costituisce il confine oltre il quale il tentativo interpretativo deve arrestarsi; nondimeno ciò non avviene nel caso di specie, in cui è possibile un'esegesi adeguatrice del diritto interno a quello comune
La Corte richiama i principi unionali in materia di IVA, inclusa la neutralità, per orientare un’interpretazione del diritto interno compatibile con il diritto dell’Unione, purché il testo nazionale consenta tale lettura. La restituzione dell’imposta non dovuta deve evitare che il soggetto passivo sopporti definitivamente un onere che il sistema IVA non gli attribuisce.
Massime di principio
- Se l’indebita applicazione dell’imposta è accertata e resa definitiva da un atto successivo dell’Amministrazione, il termine per chiedere il rimborso può decorrere dal momento in cui tale atto stabilizza la non debenza, non necessariamente dalla data del versamento.
- La decorrenza differita non è automatica: occorre che il presupposto per la restituzione sia realmente sopravvenuto e che l’atto successivo abbia definito il rapporto tributario, non che si sia limitato a rendere conoscibile un errore già definitivamente configurato.
- I termini nazionali per il rimborso vanno interpretati in modo da non privare totalmente il contribuente della possibilità di recuperare l’IVA non dovuta, nel rispetto dei principi unionali di neutralità ed effettività e della tutela contro il rischio di perdita di gettito.
- L’art. 30-ter del D.P.R. 633/1972 non può essere applicato retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; per tali fattispecie può rilevare l’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992, interpretato conformemente ai principi dell’Unione.
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