Cassazione Civile, Ordinanza n. 27634/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un notaio ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, contro un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria molto elevata per omessa tempestiva segnalazione all'UIF di operazioni sospette, ritenute riconducibili a una possibile attività di riciclaggio, relative a più atti societari rogati tra febbraio e marzo 2010. Il tribunale aveva annullato la sanzione, ma la corte d'appello ha accolto l'appello ministeriale e, applicando lo ius superveniens, ha rideterminato la sanzione in euro 30.000, ritenendo grave la violazione. In cassazione il notaio ha dedotto: 1) violazione di norme costituzionali per mancata rimessione alla Corte costituzionale della disciplina antiriciclaggio; 2) violazione degli artt. 41 e 2 d.lgs. 231/2007, sostenendo che senza trasferimento di denaro o altri indici di riciclaggio non sorgeva l'obbligo di segnalazione; 3) nullità/violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei criteri sanzionatori, per avere la corte d'appello qualificato la violazione come grave e applicato la sanzione minima; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese. Il Ministero ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la rideterminazione della sanzione, sostenendo che la corte d'appello aveva applicato il minimo edittale valorizzando un criterio estraneo alla legge, ossia l'assenza di vantaggi personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ha rigettato il secondo motivo e il terzo motivo nei limiti esaminati, ha accolto il ricorso incidentale del Ministero e ha cassato la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto corretto l'assunto secondo cui l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio del notaio non presuppone necessariamente la prova di un reato di riciclaggio già emerso o di un effettivo trasferimento di denaro illecito, essendo sufficiente la presenza di operazioni oggettivamente o soggettivamente anomale idonee a far sorgere un ragionevole sospetto. Ha invece censurato la rideterminazione della sanzione perché la corte territoriale, pur qualificando grave la violazione, aveva applicato il minimo edittale facendo leva sull'assenza di vantaggi personali, elemento non previsto tra i criteri legali di commisurazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 231/2007. La statuizione sulle spese è stata assorbita per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale.
Norme richiamate
Norma processuale utilizzata per l'opposizione avverso il decreto sanzionatorio amministrativo.
art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette per i soggetti obbligati, inclusi i notai, sorge quando vi siano operazioni che facciano nascere un ragionevole sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, desunto da caratteristiche, entità, natura o altre circostanze conosciute.
La nozione di riciclaggio rilevante ai fini del decreto include anche l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento o proprietà di beni o diritti.
art. 58 d.lgs. n. 231 del 2007
Per le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, la sanzione va commisurata tra minimo e massimo edittali secondo i criteri legali, in particolare intensità e grado dell'elemento soggettivo, collaborazione con le autorità, rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, reiterazione e diffusione dei comportamenti.
art. 62 d.lgs. n. 231 del 2007
Richiamato come limite di operatività della disciplina sanzionatoria dell'art. 58.
art. 65 comma 9 d.lgs. n. 231 del 2007
Norma richiamata nel motivo di legittimità costituzionale dedotto dal ricorrente.
art. 67 d.lgs. n. 231 del 2007
Norma richiamata dal ricorrente nel terzo motivo insieme all'art. 68.
art. 68 d.lgs. n. 231 del 2007
Norma richiamata dal ricorrente nel terzo motivo; la sentenza menziona il novellato art. 68 nel quadro della disciplina sanzionatoria e della richiesta di pagamento in misura ridotta.
art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007
Richiamato dalla corte d'appello in relazione allo ius superveniens e alla riduzione della sanzione secondo il nuovo regime.
Richiamato per osservare che, in concreto, non risultava versato il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte, indice della fittizietà dell'operazione.
Invocato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito può determinare la sanzione entro i limiti edittali sulla base della gravità concreta.
Richiamato in relazione alle spese di lite; il motivo è stato assorbito.
artt. 3, 24, 25, 76, 97 Cost.
Richiamati nel motivo di ricorso per sostenere l'illegittimità costituzionale della normativa antiriciclaggio; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato per affermare che, nelle sanzioni amministrative, è sufficiente la colpa ai fini della responsabilità.
Ha modificato la disciplina antiriciclaggio ed è rilevante quale ius superveniens più favorevole in punto sanzione.
Testo base della disciplina antiriciclaggio applicabile alla fattispecie, come modificato e integrato nel tempo.
Massime di principio
- In materia di antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta non richiede la prova della consumazione di un reato di riciclaggio né l'accertamento di un effettivo trasferimento di denaro illecito; è sufficiente la presenza di indici oggettivi o soggettivi di anomalia che facciano emergere un ragionevole sospetto, valutato anche alla luce delle informazioni disponibili al professionista.
- Per i soggetti obbligati, inclusi i notai, la disciplina antiriciclaggio impone una collaborazione attiva basata sull'adeguata verifica della clientela e sulla valutazione del rischio; il professionista deve apprezzare le circostanze concrete dell'operazione e, se non segnala, deve poter dare conto del percorso logico seguito.
- La violazione delle norme costituzionali non può essere dedotta in cassazione come censura autonoma e generica, ma va veicolata attraverso la specifica contestazione della norma ordinaria applicata e, ove occorra, mediante questione di legittimità costituzionale correttamente prospettata.
- In tema di sanzioni amministrative pecuniarie con minimo e massimo edittale, la quantificazione spetta al giudice di merito entro i limiti di legge, secondo una valutazione discrezionale dei parametri normativi relativi alla gravità del fatto, all'elemento soggettivo, alla collaborazione con l'autorità, alla rilevanza degli indici di sospetto e alla reiterazione delle condotte; non sono utilizzabili criteri estranei alla norma.
- La mera assenza di un vantaggio personale non costituisce, di per sé, parametro legale autonomo per ridurre la sanzione amministrativa quando la disciplina speciale indica in modo tassativo i criteri di commisurazione.
- Quando il giudice di merito applica correttamente lo ius superveniens più favorevole ma commisura la sanzione facendo leva su un criterio non previsto dalla legge, la decisione deve essere cassata con rinvio per nuova determinazione della sanzione secondo i parametri normativi.
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