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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27564/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato il decreto della corte d'appello e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il reclamo e concedendo al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese, in ragione della peculiarità del giudizio e del mancato svolgimento di difese da parte delle parti intimate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallito)

La controversia

Un socio illimitatamente responsabile di una società già dichiarata fallita, dopo la chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo, aveva chiesto l'esdebitazione ex art. 142 l.fall. Il tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo irrisoria la percentuale di soddisfacimento dei creditori. In reclamo, il debitore aveva sostenuto che il requisito oggettivo della parziale satisfazione fosse in realtà integrato, dovendosi considerare l'intera procedura relativa alla società e ai soci, la solidarietà tra masse e il fatto che tutti i creditori concorsuali avevano ricevuto almeno un pagamento, anche minimo. La corte d'appello aveva respinto il reclamo, valorizzando un confronto meramente percentuale tra passivo e attivo e ritenendo che la soddisfazione fosse di poco superiore al 2%, dunque irrisoria. Con il ricorso per cassazione il debitore ha denunciato violazione dell'art. 142, comma 2, l.fall. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il requisito oggettivo non richiede un pagamento apprezzabile di tutte le categorie di creditori, essendo sufficiente che una parte dei debiti sia stata soddisfatta e che la valutazione debba essere complessiva e non meramente matematica; ha inoltre invocato il favor debitoris e l'evoluzione normativa del CCII e della direttiva Insolvency.

Norme richiamate

  • art. 142 l.fall.

    comma 1; comma 2; comma 3

    Il beneficio dell'esdebitazione richiede il requisito soggettivo della meritevolezza e il requisito oggettivo della parziale soddisfazione dei creditori concorsuali; tuttavia il requisito oggettivo non va inteso in senso rigidamente percentuale, potendo risultare integrato anche se alcuni creditori non sono stati pagati affatto, purché il soddisfacimento complessivo non sia meramente simbolico o coincida con l'assenza di pagamento.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione letterale e sistematica della norma sull'esdebitazione.

  • art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, L. 14 maggio 2005, n. 80

    La Corte lo richiama come espressione del favor legislativo per l'istituto dell'esdebitazione.

  • art. 148 l.fall.

    Rilevante per evidenziare la duplicazione delle masse e dei crediti nei fallimenti in estensione della società e dei soci, da considerare nella valutazione della soddisfazione complessiva.

  • art. 2775 c.c.

    Citate dal ricorrente quale esempio di creditori privilegiati soddisfatti integralmente nella procedura.

  • art. 2751 bis n. 1 c.c.

    Citate dal ricorrente quale categoria di creditori privilegiati soddisfatti solo in parte.

  • art. 280 CCII

    Richiamato per sottolineare che nel nuovo codice della crisi il requisito oggettivo è stato eliminato dalle condizioni per l'esdebitazione.

  • art. 20 Direttiva (UE) 2019/1023

    È citato per affermare che, se l'esdebitazione è condizionata a un pagamento parziale, tale pagamento deve essere proporzionato e parametrato alla concreta situazione patrimoniale del debitore, tenendo conto dell'equo interesse dei creditori.

  • art. 23, par. 2, lett. e), Direttiva (UE) 2019/1023

    È richiamato per evidenziare che la limitazione o il diniego dell'esdebitazione è consentito solo in circostanze ben definite, tra cui l'ipotesi di mancata copertura dei costi della procedura.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esdebitazione, il requisito oggettivo della parziale soddisfazione dei creditori non va verificato con un criterio puramente aritmetico o percentuale, ma attraverso una valutazione complessiva di tutte le risultanze della procedura, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Il beneficio non può essere escluso solo perché talune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcun pagamento: è sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente considerata, sia stata soddisfatta, salvo che il soddisfacimento sia del tutto inesistente o meramente simbolico.
  • Nel fallimento in estensione della società e dei soci, la valutazione della parziale soddisfazione dei creditori deve tenere conto della distinzione tra masse e della possibile duplicazione delle posizioni creditorie prevista dall'art. 148 l.fall., evitando raffronti che sommino indiscriminatamente passività eterogenee.
  • Il requisito soggettivo della meritevolezza è centrale e preminente nella disciplina dell'esdebitazione; il requisito oggettivo va letto in modo coerente con il favor debitoris e non può trasformarsi in una barriera eccessivamente restrittiva indipendente dalla condotta del fallito.
  • Ai fini della nozione di soddisfacimento "affatto irrisorio", il giudice deve considerare anche l'attivo acquisito e realizzato, il numero dei creditori, i costi prededucibili e le concrete difficoltà liquidatorie, senza arrestarsi al solo rapporto percentuale tra attivo distribuito e passivo complessivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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