Cassazione Civile, Ordinanza n. 27562/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio fallito)
La controversia
La controversia origina dal fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, poi chiuso per avvenuta ripartizione finale dell’attivo. Uno dei soci ha presentato istanza di esdebitazione ex art. 142 l.fall., sostenendo di avere i requisiti soggettivi di meritevolezza e che il requisito oggettivo fosse comunque integrato, poiché i creditori concorsuali avevano ricevuto almeno un soddisfacimento parziale. Il tribunale ha rigettato l’istanza ritenendo irrisoria la percentuale di soddisfazione dei crediti; la corte d’appello ha confermato il rigetto, valorizzando il rapporto tra passivo complessivo delle masse e attivo distribuito, ritenuto di poco superiore all’1%. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione dell’art. 142, comma 2, l.fall. e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che: il requisito soggettivo della meritevolezza era pacifico; il requisito oggettivo si considera soddisfatto anche quando alcuni creditori non siano stati pagati affatto, essendo sufficiente una soddisfazione parziale valutata in concreto; la nozione di "creditori concorsuali" va riferita, nel fallimento del socio, ai creditori sociali e a quelli particolari; il giudice di merito avrebbe dovuto compiere una valutazione complessiva e non meramente matematica, considerando anche la nuova disciplina del codice della crisi e la tendenza evolutiva e pro-debitore dell’istituto. Nessuna delle parti intimate ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito concedendo al ricorrente il beneficio dell’esdebitazione. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse dato rilievo eccessivo e sostanzialmente esclusivo alla percentuale di soddisfacimento, senza considerare adeguatamente tutte le risultanze della procedura, la distinzione tra masse e la circostanza che il soddisfacimento, pur modesto, non era meramente simbolico. Ha inoltre osservato che il requisito soggettivo era pacifico e che il soddisfacimento dei creditori, anche se minimo, superava la soglia del mero simbolismo; ha quindi ritenuto non corretta l’esclusione del beneficio per ragioni meramente quantitative. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità del giudizio e per la mancata resistenza delle parti intimate.
Norme richiamate
comma 1 e comma 2; richiamato anche il comma 3
Il beneficio dell’esdebitazione spetta al fallito meritevole salvo che i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte; la nozione di soddisfacimento parziale va letta in senso non meramente aritmetico e deve escludersi solo quando il soddisfacimento sia meramente simbolico o affatto irrisorio, valutando tutte le risultanze della procedura.
art. 12 preleggi
Invocato dal ricorrente per sostenere un’interpretazione sistematica ed evolutiva della disciplina dell’esdebitazione, coerente con la ratio dell’istituto e con l’evoluzione normativa.
Richiamato nel riepilogo dei riparti per evidenziare il soddisfacimento integrale di alcuni creditori privilegiati della società.
Richiamato per descrivere il parziale soddisfacimento di taluni creditori privilegiati.
Richiamato per evidenziare la duplicazione delle masse e la necessità di distinguere, nella valutazione del soddisfacimento, tra crediti sociali e crediti dei soci in estensione.
art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, L. 14 maggio 2005, n. 80
Richiamato come fonte del favor legis per l’istituto dell’esdebitazione nella legge delega.
Richiamato come disposizione del codice della crisi che ha eliminato il requisito oggettivo tra le condizioni per l’esdebitazione, confermando la tendenza evolutiva favorevole al debitore.
art. 20 Direttiva (UE) 2019/1023
La Corte lo usa per affermare che, quando l’esdebitazione è subordinata al pagamento parziale dei creditori, tale pagamento deve essere proporzionato alla concreta situazione patrimoniale del debitore e tenere conto dell’equo interesse dei creditori.
art. 23, par. 2, lett. e) Direttiva (UE) 2019/1023
Richiamato come indice del fatto che la negazione o limitazione dell’esdebitazione è consentita solo in circostanze ben definite, come l’incapienza rispetto ai costi della procedura.
Richiamato per sottolineare la persistenza del solo requisito soggettivo nel nuovo sistema, che conferma la centralità della meritevolezza.
Richiamato per precisare che nel nuovo codice restano invariati i debiti esclusi dall’esdebitazione.
Massime di principio
- Nel regime dell’esdebitazione del fallito, il requisito soggettivo della meritevolezza ha natura preminente: una volta accertata l’assenza di cause ostative personali, il beneficio deve essere tendenzialmente riconosciuto.
- Il requisito oggettivo del soddisfacimento parziale dei creditori non va misurato con un criterio meramente matematico o percentuale, ma mediante una valutazione complessiva di tutte le risultanze della procedura, comprensive di attivo acquisito, attivo effettivamente liquidato, numero dei creditori e costi della procedura.
- La soglia che esclude l’esdebitazione coincide non con ogni soddisfacimento modesto, ma con il mancato soddisfacimento totale o con un soddisfacimento meramente simbolico, tale da equivalere sostanzialmente all’assenza di qualsiasi riparto.
- Nella valutazione del requisito oggettivo occorre evitare confronti semplificati tra attivo distribuito e passivo totale senza distinguere le diverse masse e senza considerare gli effetti della solidarietà e delle duplicazioni tra fallimento della società e fallimento dei soci.
- L’interpretazione dell’esdebitazione deve essere coerente con il favor debitoris e con l’evoluzione sovranazionale verso il fresh start, sicché le clausole ostative non possono essere lette in modo da svuotare di contenuto l’istituto.
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