Cassazione Civile, Ordinanza n. 27561/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società, proprietaria di un immobile accatastato in categoria speciale D/8 e adibito a centro commerciale, aveva presentato DOCFA nel 2015 proponendo una rendita catastale determinata con approccio di costo, valorizzando i locali commerciali e le aree esterne di pertinenza. L’Agenzia delle Entrate notificava poi avviso di accertamento catastale con una rendita superiore, ritenendo incongruo il criterio adottato dalla contribuente e valorizzando, in particolare, le aree scoperte a servizio del centro e la stima diretta effettuata dall’Ufficio. La società impugnava l’atto deducendo: nullità per violazione delle norme catastali, sul rilievo che il metodo da lei usato sarebbe stato conforme alla disciplina; difetto di motivazione dell’avviso, perché l’Ufficio si sarebbe limitato a correggere i valori DOCFA senza spiegazioni adeguate; violazione del contraddittorio endoprocedimentale, per mancata interlocuzione tecnica. In appello la CTR confermava il rigetto, ritenendo adeguatamente motivata la relazione di stima dell’Ufficio e corretta la rettifica della rendita. In cassazione la società proponeva due motivi: con il primo denunciava motivazione meramente apparente della sentenza d’appello e, in sostanza, contestava che l’Ufficio avesse realmente applicato la stima diretta; con il secondo deduceva violazione delle norme sul classamento degli immobili speciali, sostenendo che l’amministrazione avesse in realtà utilizzato un criterio sintetico-comparativo non previsto e che comunque il metodo di costo da essa adottato fosse corretto.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente e intelligibile, capace di esporre la ratio decidendi e di giustificare la conferma dell’avviso, anche alla luce della giurisprudenza sulla motivazione degli atti DOCFA. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché formulato come violazione di legge ma sostanzialmente diretto a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura della stima effettuata dall’Ufficio; ha comunque osservato che, nel merito, per gli immobili speciali o particolari la rendita si determina con stima diretta, che può essere svolta anche mediante procedimento indiretto fondato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione, e che nel caso concreto l’Ufficio aveva correttamente fatto riferimento a immobili similari e alle caratteristiche effettive del compendio. È stata esclusa la fondatezza della tesi della contribuente sull’uso del criterio di costo basato sulla legge sull’equo canone, ritenuto non pertinente per un immobile commerciale in categoria D/8. Nessuna liquidazione delle spese è stata disposta, per assenza di attività difensiva dell’Agenzia.
Norme richiamate
termine per il controricorso
Il controricorso depositato oltre il termine è inammissibile; il primo atto utile dell’intimata può essere solo un atto per la partecipazione all’udienza, privo della funzione difensiva propria del controricorso.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme processuali sulla motivazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come norma sul contenuto della sentenza e sul requisito della motivazione.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
art. 111, commi 5 e 7, Cost.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per la censura di violazione/falsa applicazione delle norme catastali; la Corte osserva che il motivo era in realtà diretto a contestare un accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte nel distinguere il travisamento della prova e il sindacato di legittimità.
Richiamato per affermare che l’errore di percezione del dato probatorio appartiene, se del caso, alla revocazione, non al ricorso per cassazione.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita catastale si determina con stima diretta per ogni singola unità.
art. 30 d.P.R. n. 1142/1949
Conferma che per le unità immobiliari speciali non si applicano tariffe ordinarie ma si procede a stima diretta.
artt. 15, 27, 28 d.P.R. n. 1142/1949
Individuano, nell’ambito della stima diretta, i possibili procedimenti estimativi: reddituale, di mercato e, in via residuale, costo di ricostruzione con deprezzamento.
costo di produzione al mq. per edifici di civile abitazione
Il parametro relativo agli edifici abitativi è ritenuto non pertinente per un immobile commerciale D/8.
art. 111, comma 6, Cost.
Il requisito motivazionale della sentenza è soddisfatto se la decisione consente il controllo sulla ratio decidendi e supera il minimo costituzionale.
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente solo quando la motivazione manchi radicalmente o sia tale da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; una motivazione articolata e logicamente comprensibile è sufficiente, anche se non condivisa dalla parte soccombente.
- Nel classamento degli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita catastale va determinata mediante stima diretta; questa può essere svolta con procedimento diretto o indiretto, utilizzando il valore di mercato o, in via residuale, il costo di ricostruzione deprezzato, secondo la disciplina catastale.
- Il metodo estimativo deve essere coerente con la concreta destinazione e con le caratteristiche dell’immobile; non è corretto applicare a un immobile commerciale criteri costruiti per immobili abitativi o ordinari, se non ricorrono i presupposti normativi per farlo.
- Quando l’avviso DOCFA si limita a recepire o rettificare dati tecnici e la divergenza riguarda la valutazione estimativa, l’obbligo di motivazione può dirsi assolto con l’indicazione degli elementi oggettivi, dei rilievi effettuati e della ragione tecnica della rettifica.
- In cassazione non è deducibile come violazione di legge ciò che mira in realtà a contestare il fatto accertato dal giudice di merito o la sua valutazione della prova; il travisamento del dato probatorio, se attiene alla percezione del fatto, segue i rimedi propri dell’errore di fatto revocatorio.
- La stima diretta degli immobili speciali può fondarsi su immobili similari per destinazione, ubicazione e caratteristiche, purché la comparazione sia funzionale alla determinazione del valore economico del bene e non si traduca nell’applicazione di un criterio legale estraneo al sistema catastale.
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