Cassazione Civile, Ordinanza n. 27565/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale prima e della corte d'appello poi, dell'istanza di esdebitazione proposta da una socia accomandataria di una società in accomandita semplice fallita per effetto del fallimento sociale. La corte territoriale aveva negato il beneficio ritenendo: a) insussistente il requisito oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori, poiché il riparto finale aveva consentito una soddisfazione inferiore all'1% dei crediti; b) insussistente il requisito soggettivo di meritevolezza ex art. 142 l. fall., valorizzando alcune operazioni compiute prima del fallimento, considerate idonee ad aggravare il dissesto e a sottrarre beni destinati all'attivo fallimentare. Nel ricorso per cassazione la parte istante ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi e discussi, sostenendo che il giudice del reclamo avesse trascurato che la fallita era titolare solo del 50% delle quote di uno dei cespiti e comproprietaria al 50% dell'immobile di Numana, con la conseguenza che le somme ricavate dalla vendita non erano integralmente imputabili al patrimonio della società poi fallita. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'erronea ricostruzione dei fatti aveva inciso sia sul giudizio di meritevolezza soggettiva sia sulla valutazione del requisito oggettivo dell'esdebitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il giudice d'appello aveva escluso la meritevolezza soggettiva della ricorrente sulla base di valutazioni non compatibili con i dati emergenti dal decreto stesso, poiché non aveva considerato che la fallita era solo al 50% socia della società immobiliare e solo al 50% comproprietaria dell'immobile di Numana; inoltre, aveva valorizzato il dato del versamento di euro 30.800 senza coordinamento con il fatto che gran parte del ricavato della vendita del bene aziendale era stata effettivamente versata alla società poi fallita come prestito. Quanto al requisito oggettivo, la Corte ha ribadito che il "parziale soddisfacimento" dei creditori ai fini dell'esdebitazione non può essere valutato in modo meramente aritmetico, ma va apprezzato tenendo conto di tutte le risultanze della procedura, della proporzionalità della soddisfazione e del favor debitoris che ispira l'istituto, anche in coerenza con l'evoluzione normativa e sovranazionale. Poiché il decreto impugnato si era limitato a rilevare che la soddisfazione era inferiore all'1%, senza indicare quali pagamenti fossero stati eseguiti, a quali creditori e con quale natura, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
Consente di denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; nel caso, il vizio è stato ritenuto idoneo a censurare la mancata considerazione di dati fattuali rilevanti per l'esdebitazione.
Il beneficio dell'esdebitazione richiede sia il requisito oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori, sia il requisito soggettivo di meritevolezza; la verifica della soddisfazione non va ridotta a un dato percentuale, ma compiuta alla luce di tutte le risultanze della procedura e secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris.
Richiamato quale indice dell'evoluzione legislativa che ha eliminato il requisito oggettivo tra le condizioni per l'esdebitazione nel nuovo codice della crisi.
art. 20 direttiva (UE) 2019/1023
Richiede agli Stati membri di assicurare all'imprenditore-persona fisica almeno una procedura di discharge of debts; se l'esdebitazione è subordinata a un parziale pagamento dei creditori, tale pagamento deve essere proporzionato e parametrato alla concreta situazione patrimoniale del debitore, tenendo conto dell'equo interesse dei creditori.
Massime di principio
- Ai fini dell'esdebitazione, il requisito del parziale soddisfacimento dei creditori non può essere accertato con un criterio meramente matematico o percentuale, ma richiede una valutazione complessiva della procedura, delle concrete modalità di soddisfacimento e della proporzionalità del risultato raggiunto.
- L'espressione "soddisfazione affatto irrisoria" deve essere interpretata in senso restrittivo e coerente con il favor debitoris: il beneficio va negato solo quando i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o quando il pagamento conseguito non rappresenti neppure parzialmente un effettivo soddisfacimento, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura.
- Il giudizio sulla meritevolezza soggettiva dell'istante per l'esdebitazione deve fondarsi su una ricostruzione completa e coerente dei fatti, senza trascurare dati decisivi emersi dagli atti o contenuti nella stessa motivazione del provvedimento impugnato.
- Nel controllo di legittimità sul vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti storici decisivi e discussi che incidano sulla valutazione dei presupposti dell'esdebitazione integra vizio denunciabile e può condurre alla cassazione con rinvio.
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