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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27566/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La lite nasce dal rigetto, da parte del tribunale prima e della corte d’appello poi, dell’istanza di esdebitazione proposta da un soggetto fallito per ripercussione del fallimento della società di cui era socio accomandatario. Il giudice di merito aveva ritenuto insussistente il requisito oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori perché i creditori privilegiati erano stati pagati solo nella misura del 5,1% e, complessivamente, nella misura del 2,9%, reputando tale soddisfacimento non "significativo". Quanto al requisito soggettivo, aveva dato rilievo alla formula assolutoria riportata nei procedimenti penali a carico del fallito. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 l. fall. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la legge non richiede una soglia minima di pagamento dei creditori, essendo stata eliminata dal legislatore la previsione del 25% dei chirografari, e che il requisito soggettivo è integrato dall’assenza delle condanne previste dalla norma, indipendentemente dalla formula assolutoria concretamente usata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall., la valutazione del parziale soddisfacimento dei creditori non può ridursi a un calcolo aritmetico della percentuale di pagamento, ma deve essere compiuta tenendo conto di tutte le circostanze della procedura, in coerenza con il favor debitoris e con l’evoluzione normativa e unionale richiamata. Ha quindi precisato che il beneficio può essere negato solo se i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti oppure abbiano ricevuto un pagamento realmente e complessivamente irrisorio. Nel caso concreto, il pagamento del 5,1% ai creditori privilegiati, pari a oltre 327 mila euro complessivi, non poteva essere qualificato come irrisorio. Quanto al requisito soggettivo, ha ritenuto corretta la doglianza del ricorrente: rileva l’assenza delle condanne ostative previste dall’art. 142 l. fall., non la formula assolutoria utilizzata nei processi penali. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha accolto il reclamo e concesso l’esdebitazione. Le spese del giudizio sono state compensate per l’evoluzione della giurisprudenza sul tema.

Norme richiamate

  • art. 142 l. fall.

    requisito oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori; requisiti soggettivi per l’esdebitazione

    La norma va interpretata in senso coerente con il favor debitoris: il beneficio è escluso solo in caso di totale insoddisfazione dei creditori o di soddisfacimento realmente irrisorio, da valutare complessivamente e non con mera operazione matematica. Sul piano soggettivo rileva l’assenza delle condanne ostative previste dalla disposizione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un’interpretazione letterale e sistematica della disciplina dell’esdebitazione, coerente con la volontà legislativa di ampliarne l’accesso.

  • art. 20 direttiva (UE) 2019/1023

    È richiamata come indice del favor unionale per il discharge of debts e come parametro che impone agli Stati membri di assicurare l’accesso a una procedura di esdebitazione, ammettendo un eventuale pagamento ai creditori solo se proporzionato alla situazione patrimoniale del debitore e all’equo interesse dei creditori.

  • art. 280 CCII

    Richiamato solo per evidenziare l’evoluzione normativa che ha eliminato il requisito oggettivo dalle condizioni per l’esdebitazione nel nuovo codice della crisi.

  • L. fall.

    La disciplina dell’esdebitazione viene letta alla luce della riforma del 2005 e della successiva evoluzione giurisprudenziale, in chiave di fresh start del debitore.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esdebitazione, il requisito del parziale soddisfacimento dei creditori non richiede una soglia percentuale prefissata: la valutazione spetta al giudice di merito, ma deve essere condotta in modo complessivo e non meramente aritmetico.
  • Il beneficio dell’esdebitazione può essere negato solo quando i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti oppure abbiano ricevuto un soddisfacimento talmente esiguo da essere sostanzialmente irrisorio, avuto riguardo a tutte le risultanze della procedura.
  • La nozione di soddisfacimento "irrisorio" va apprezzata comparando la percentuale di pagamento con le concrete peculiarità della procedura, la consistenza delle somme distribuite e la posizione dei creditori, in coerenza con il favor debitoris e con l’orientamento unionale sul fresh start.
  • Ai fini del requisito soggettivo dell’esdebitazione, conta l’assenza delle condanne ostative previste dalla legge; non è निर्णisiva la formula assolutoria pronunciata nel processo penale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudiziale
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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