Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27560/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

La società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano su iniziativa del Pubblico Ministero, a seguito di segnalazione proveniente dal giudice relatore di un precedente procedimento prefallimentare promosso da un creditore, poi definito per desistenza dello stesso creditore. La Corte d’appello aveva respinto il reclamo, ritenendo legittima l’iniziativa del P.M. e integrato lo stato di insolvenza sulla base di un consistente debito erariale scaduto e non pagato. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro censure: 1) nullità della decisione per violazione dell’art. 7, comma 2, l. fall., sostenendo che la segnalazione al P.M. fosse viziata perché proveniente da un singolo giudice, priva di terzietà, adottata dopo l’archiviazione del procedimento e senza comunicazione al debitore; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione su dichiarazioni del curatore e non sui fatti asseritamente non contestati in assenza di difese del P.M. e del fallimento; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte considerato documenti che proverebbero una mera crisi superabile mediante strumenti di composizione e rateizzazione del debito; 4) violazione dell’art. 5 l. fall., per avere la sentenza ravvisato l’insolvenza sulla base del solo debito verso l’erario, senza motivazione logica e senza considerare che vi sarebbe stata al più una crisi o una insolvenza prospettica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la segnalazione al P.M. ex art. 7 l. fall. può provenire dal giudice che abbia rilevato l’insolvenza nel corso di un procedimento civile, anche se non più pendente, e che tale segnalazione è un atto neutro, non decisorio, non lesivo della terzietà del giudice né soggetto a particolari formalità o a comunicazione preventiva al debitore. Ha reputato il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che la contumacia del P.M. e del fallimento non rende incontestati i fatti e che la valutazione delle risultanze istruttorie è riservata al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non conforme ai requisiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo, rilevando inoltre che i documenti indicati non erano decisivi. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché mascherava una critica di merito alla motivazione; ha comunque ribadito che l’insolvenza può desumersi complessivamente anche dal mancato pagamento di un solo debito, se sintomatico di una strutturale inidoneità solutoria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, l. fall.

    La legittimazione del P.M. a chiedere il fallimento sussiste quando l’insolvenza risulti dalla segnalazione del giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile; la segnalazione può provenire anche dal giudice relatore e non richiede una previa delibazione sommaria dell’insolvenza.

  • art. 18 l. fall.

    Norma richiamata per il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, respinto dalla Corte d’appello.

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    Richiamato per il procedimento prefallimentare nel cui ambito il giudice delegato o relatore può conoscere delle risultanze e segnalare l’insolvenza al P.M.

  • art. 50-bis c.p.c.

    La segnalazione al P.M. non rientra tra le materie riservate al collegio previste da questa norma.

  • art. 101 c.p.c.

    Non è violato dalla mancata comunicazione della segnalazione al debitore, poiché la difesa può essere esercitata nel procedimento promosso dal P.M.

  • art. 115 c.p.c.

    La contumacia della controparte non rende automaticamente incontestati i fatti allegati e non altera la ripartizione dell’onere probatorio; la norma è stata ritenuta invocata erroneamente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per la censura di nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 7 l. fall.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per le dedotte violazioni di legge in tema di valutazione della prova e di insolvenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, non di mere argomentazioni o documenti privi di decisività.

  • art. 5 l. fall.

    L’insolvenza è uno stato di strutturale inidoneità a soddisfare regolarmente le obbligazioni e può essere desunta complessivamente anche dal mancato pagamento di debiti, se sintomatico di tale situazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per escludere una violazione del principio di terzietà del giudice nella sequenza segnalazione P.M. - nuova iniziativa per il fallimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, con rinvio alla legge n. 228/2012.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il testo applicabile dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento prefallimentare, la segnalazione al Pubblico Ministero ex art. 7 l. fall. può essere effettuata dal giudice che abbia rilevato l’insolvenza nel corso del procedimento, anche se il procedimento stesso non sia ancora pendente al momento della segnalazione o si sia chiuso senza decisione di merito.
  • La segnalazione al Pubblico Ministero ha natura neutra e non decisoria: non richiede una previa valutazione piena dell’insolvenza, né integra una violazione del principio di terzietà del giudice per il solo fatto che il medesimo tribunale torni a occuparsi del fallimento su iniziativa del P.M.
  • La mancata comunicazione preventiva della segnalazione al debitore non determina di per sé nullità, perché il diritto di difesa può essere esercitato compiutamente nel successivo procedimento promosso dal Pubblico Ministero.
  • La contumacia di una parte nel giudizio di reclamo o di merito non rende automaticamente incontestati i fatti allegati dall’altra parte, né sposta l’onere della prova.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente indica un fatto storico specifico, il dato da cui risulta, il momento della discussione processuale e la decisività; non basta lamentare il mancato esame di documenti o di argomentazioni difensive.
  • Lo stato di insolvenza può essere desunto da una valutazione complessiva della situazione patrimoniale e non è escluso dal fatto che l’inadempimento riguardi un singolo debito, se esso è sintomatico di una strutturale incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.