Sentenza del 10/12/2025 n. 32151 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il 2009, fondato su una verifica relativa a una frode IVA e alla deduzione di costi ritenuti non documentati o indeducibili: spese pubblicitarie per 700.000 euro verso Mercury Srl e costi per server e software per 1.059.157 euro verso International Trading Distribuzione. A.A. contestava la tardività dichiarata del ricorso introduttivo, sostenendo che il termine di 60 giorni dovesse decorrere dal 12 ottobre 2012, quando aveva ricevuto dal custode giudiziario comunicazione dell’accertamento, oppure che le notifiche alla società e al custode, avvenute il 4 e 5 ottobre 2012, fossero irregolari o non provate. La sentenza d’appello aveva riconosciuto la sua legittimazione straordinaria a impugnare, ma confermato la tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’inammissibilità per tardività già dichiarata nei gradi di merito. Ha ritenuto valide le notifiche del 4 e 5 ottobre 2012 alla DAF Srl, in persona della sua amministratrice unica pro tempore B.B., nominata dall’assemblea il 20 gennaio 2012, e al domicilio della stessa quale custode giudiziaria. Il termine decorre dalla notifica al soggetto legittimato a riceverla per la società, non dalla successiva comunicazione interna ad A.A.; inoltre, A.A. non poteva contestare le notifiche non dirette a lui né a lui dovute. Le censure non potevano rimettere in discussione l’accertamento di fatto, conforme nei due gradi di merito, sulla ritualità delle notifiche. A.A. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate 14.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell’atto al soggetto legittimato a riceverlo per il destinatario, qui la società rappresentata dall’amministratrice pro tempore; non è necessario che il socio che agisce in via straordinaria ne abbia avuto contestuale conoscenza personale.
La Corte lo considera insieme alle altre disposizioni invocate dal ricorrente, ma decide che la notifica alla sede sociale e alla legale rappresentante pro tempore era rituale. Non formula un’autonoma interpretazione della norma.
Art. 15, legge 20 novembre 1982, n. 890
La disposizione è richiamata nel motivo sulla regolarità della notifica; la Corte respinge la censura sulla base dell’accertato perfezionamento delle notifiche alla società e alla sua amministratrice, senza enunciare una distinta interpretazione della norma.
La norma è invocata dal ricorrente in relazione alla prova della notifica, ma la Corte rileva che la ritualità e il perfezionamento delle notifiche erano stati accertati nei giudizi di merito e non potevano essere rimessi in discussione con le censure proposte.
Art. 360, comma 1, n. 3 e comma 3, cod. proc. civ.
Non è ammissibile presentare come violazione di legge una censura che mira in realtà a contestare l’accertamento fattuale sulla regolarità e sulle date delle notifiche, confermato in entrambi i gradi di merito; il ricorrente non aveva dimostrato che le ragioni di fatto dei due giudici fossero diverse.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Il sequestro preventivo delle quote sociali aveva comportato la nomina di un custode giudiziario; la Corte ritiene che il custode, una volta nominato amministratore unico, potesse rappresentare la società e ricevere le notifiche a essa dirette.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è notificato validamente a una società presso la sede e al suo legale rappresentante pro tempore, il termine per impugnarlo decorre da tale notificazione; la successiva conoscenza personale dell’atto da parte di un socio non sposta il dies a quo.
- Il socio o ex amministratore che agisce in via straordinaria non può fondare la tempestività del proprio ricorso sulla mancata comunicazione personale, se l’atto è stato notificato al soggetto che in quel momento aveva il potere di rappresentare la società.
- Se il custode giudiziario delle quote è stato nominato amministratore unico della società, può rappresentarla e ricevere le notifiche societarie, salvo specifici divieti o circostanze contrarie.
- Le contestazioni sulla prova o sulle modalità della notifica che richiedono di rivalutare fatti già accertati in modo conforme in primo e secondo grado non possono essere riproposte in Cassazione come semplici violazioni di legge.
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