Sentenza del 10/12/2025 n. 913 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Avv. M. aveva impugnato l’avviso di liquidazione notificato il 17 ottobre 2022, relativo all’imposta di successione e alla sanzione per tardiva dichiarazione, contestando l’imposizione dell’aliquota dell’8% sul legato di € 1.000.000. Sosteneva che € 998.618,83 gli fossero stati attribuiti mediante trasferimento di titoli di Stato esenti ai sensi dell’art. 12, lett. h), del D.Lgs. 346/1990 e che l’omessa indicazione dell’esenzione nella dichiarazione di successione fosse un mero errore. In subordine chiedeva di ridurre l’imponibile a € 740.000. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, con sentenza n. 304/02/24 del 19 marzo 2024 e condanna alle spese di € 8.000, l’Avv. M. appellava, riproponendo questioni sulla volontà del testatore, sul legato di genere e sulle eccezioni dell’Ufficio. L’Agenzia eccepiva l’inammissibilità per difetto di sottoscrizione digitale: l’atto era stato firmato su carta, scansionato e notificato via PEC.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per mancanza della sottoscrizione digitale richiesta per l’atto processuale telematico: la scansione di un documento cartaceo non equivale a un documento informatico nativo sottoscritto digitalmente. La PEC prova la provenienza della trasmissione, ma non sostituisce la sottoscrizione né sana il vizio dell’atto; l’art. 156, comma 3, c.p.c. è stato ritenuto inconferente perché riguarda la sanatoria di vizi della notificazione, non l’invalidità dell’atto. La Corte non ha quindi deciso nel merito la controversia sull’esenzione dei titoli di Stato. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in € 5.500. Resta fermo il rigetto di primo grado, con la relativa condanna alle spese di € 8.000.
Norme richiamate
Art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Il terzo comma dell'art. 16-bis D.Lgs. 546/1992 prevede che le parti notificano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche "secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163"; ciò comporta che l'atto introduttivo notificato deve essere necessariamente inteso quale documento informatico.
Gli atti processuali notificati telematicamente devono rispettare le regole del processo tributario telematico e assumere la forma di documenti informatici conformi ai requisiti previsti.
Art. 2 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
L' art. 2 del citato decreto statuisce che "gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento."
Gli atti processuali informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale secondo le modalità regolamentari; la mera scansione di un atto cartaceo non soddisfa tale requisito.
Art. 10 del D.M. 4 agosto 2015 (Specifiche tecniche al D.M. n. 163 del 23 dicembre 2013)
Dalla richiamata disciplina normativa di evince che il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono rispettare i requisiti indicati e, in particolare, devono essere redatti mediante l'utilizzo di appositi strumenti di software, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico.
Il ricorso telematico deve essere un documento informatico redatto con strumenti idonei e non una semplice immagine ottenuta scansionando l’atto cartaceo; la violazione determina, nel caso deciso, l’invalidità dell’atto.
Il Collegio richiama il principio dettato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 14338 dell'8.6.2017 (secondo cui "... l'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo (anche nel processo di impugnazione) in formato analogico"); da tale premessa deve trarsi la conclusione che l'atto introduttivo del presente giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, perché detta firma, ex art. 125 c.p.c., costituisce requisito di validità dell'atto introduttivo in formato analogico, con tutte le conseguenze del caso, ove mancante.
La sottoscrizione è requisito di validità dell’atto introduttivo; nel processo telematico la firma digitale assolve la funzione corrispondente alla firma autografa e la sua mancanza rende nullo l’atto.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
La sottoscrizione digitale è ormai equiparata, in relazione agli effetti, alla sottoscrizione autografa ai sensi del D. Lgs. n.82/2005; l'assenza di sottoscrizione digitale non può essere sanata a posteriori dalla circostanza che la notificazione del ricorso sia stata effettuata a mezzo Pec, atteso che tale modalità di trasmissione consente esclusivamente di attestare la provenienza dell'atto da un determinato mittente ma non vale a sostituire un requisito di ammissibilità del ricorso stesso, quale la sottoscrizione dell'atto.
La firma digitale equivale alla firma autografa quanto ai suoi effetti. La trasmissione via PEC può attestare il mittente, ma non supplisce alla firma digitale mancante né sana il vizio dell’atto.
In adesione al citato orientamento interpretativo, si deve ritenere inconferente il richiamo al principio di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. della irregolarità/nullità della notifica di un atto eseguita a mezzo Pec, che è riconducibile a fattispecie di irregolarità o nullità della notifica, diverse da quella che qui ci occupa, avente a oggetto non già l'invalidità della notifica, quanto piuttosto l'invalidità dell'atto in sé.
La sanatoria prevista per i vizi della notificazione non si applica quando il problema riguarda la validità intrinseca dell’atto, come la mancanza della sottoscrizione digitale.
Massime di principio
- Nel processo tributario telematico l’atto va formato come documento informatico conforme alle specifiche tecniche e sottoscritto digitalmente: la scansione di un atto firmato a mano non diventa un atto nativo digitale, anche se trasmessa tramite PEC o inserita in un file firmato successivamente.
- La PEC attesta la provenienza della trasmissione, ma non sostituisce la firma richiesta per la validità dell’atto processuale.
- Occorre distinguere il vizio della notificazione dal vizio dell’atto: una regola di sanatoria della notificazione non rimedia automaticamente alla mancanza di un requisito essenziale dell’atto stesso.
- Se l’impugnazione è dichiarata inammissibile per un vizio processuale, il giudice può non esaminare le questioni di merito; in questa decisione, quindi, non è stato stabilito se il trasferimento di titoli di Stato a soddisfazione del legato fosse esente dall’imposta di successione.
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