Sentenza del 10/12/2025 n. 32148 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento n. (Omissis) relativo al 2006, con cui l’Agenzia aveva attribuito alla società maggiori ricavi non dichiarati per 373.000 euro. Secondo l’Ufficio, nella vendita di sei immobili abitativi era stata occultata parte del prezzo per quattro immobili, anche alla luce dello scostamento tra i valori dichiarati e quelli normali. C.t.p. e C.t.r. avevano ritenuto le presunzioni dell’Ufficio gravi, precise e concordanti e giudicato non provate dai contribuenti circostanze oggettive che giustificassero prezzi inferiori a quelli di mercato. In cassazione, B.B. ha chiesto la definizione agevolata; per gli altri ricorrenti il giudizio è proseguito. La Corte aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Progetto Holding Srl, terza socia e litisconsorte necessaria, ma non è stata provata l’esecuzione dell’ordine.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio tra B.B. e l’Agenzia delle entrate: la definizione agevolata si era perfezionata con la domanda e il pagamento della prima rata, ma la cessazione della materia del contendere richiede il pagamento integrale del debito rateizzato. Le spese relative a tale rapporto sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate. Per la società e A.A., la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non è stata data prova dell’ottemperanza all’ordine di integrare il contraddittorio con Progetto Holding Srl; l’inottemperanza comporta inammissibilità, distinta dall’improcedibilità dovuta al mancato successivo deposito dell’atto di integrazione previsto dall’art. 371-bis c.p.c. Le spese tra le altre parti sono state compensate. Per la società e A.A. è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte non ha quindi deciso nel merito la fondatezza dell’accertamento.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all' art. 5 t.u.i.r. , e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci.
Nelle controversie sulla rettifica dei redditi di una società di persone e sulla loro imputazione ai soci, la società e tutti i soci sono litisconsorti necessari: il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti.
Art. 6, commi 6 e 13, del D.L. n. 119/2018
Secondo l'art. 6, comma 6, D.L. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi previsti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Invece, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
La definizione agevolata si perfeziona con la domanda e il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata entro il termine previsto; la cessazione della materia del contendere richiede però che, al momento della decisione, il debito rateizzato sia stato pagato integralmente. Le spese del rapporto definito restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi del comma 13.
Art. 371-bis del codice di procedura civile
Detta disposizione impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato.
La norma sanziona con l’improcedibilità il mancato deposito tempestivo del ricorso notificato per integrare il contraddittorio. È un adempimento successivo e distinto dall’esecuzione dell’ordine di integrazione: se non si prova di aver ottemperato all’ordine, il ricorso è invece inammissibile.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della A.A. E co. Sas e di A.A., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, salvo che non sia dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie che riguardano redditi di società di persone imputati ai soci, il contraddittorio deve includere la società e tutti i soci; la mancata prova dell’integrazione ordinata in cassazione comporta l’inammissibilità del ricorso.
- Occorre distinguere l’inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, che determina l’inammissibilità, dal mancato deposito tempestivo dell’atto di integrazione già eseguita, che determina l’improcedibilità ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c.
- Per la definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018, domanda e pagamento della prima rata perfezionano la definizione, ma la cessazione della materia del contendere presuppone il pagamento integrale del debito rateizzato al momento della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, può essere dovuto l’ulteriore contributo unificato; la definizione agevolata, invece, non va equiparata a un rigetto, a un’inammissibilità o a un’improcedibilità ai fini di tale aggravio.
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