Sentenza del 10/12/2025 n. 32146 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento relativo al 2010, notificato alla DAF Srl il 13 marzo 2013, con cui erano stati recuperati a tassazione € 800.000 di spese pubblicitarie ritenute non inerenti e € 1.881.908,85 di costi per acquisti da dodici fornitori localizzati in Paesi black list. A.A. aveva impugnato l’atto in proprio e dichiarando di agire anche per la società. In Cassazione contestava, tra l’altro, l’omessa pronuncia sulla titolarità dei verificatori e il mancato esame delle prove relative ai fornitori e all’uso del marchio «Diunamai», oltre alla violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR. L’Agenzia contestava invece la legittimazione di A.A. a promuovere il ricorso introduttivo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia e dichiarato inammissibile il ricorso principale, cassando senza rinvio la sentenza della CTR del Lazio perché la causa non poteva essere proposta da A.A.; le censure di merito non sono state quindi esaminate. Al momento della notifica dell’avviso e durante il termine per impugnarlo, A.A. non era più amministratore: la custode giudiziaria delle quote, B.B., era stata nominata amministratore unico e rappresentava la società. Il successivo fallimento, dichiarato il 2 maggio 2013, non attribuiva al socio la legittimazione spettante alla società o, ricorrendone i presupposti, al fallito in caso di inerzia degli organi fallimentari. Neppure la qualità di socio unico o di creditore consentiva ad A.A. di agire direttamente o in surroga. A.A. è stato condannato alle spese: € 8.000 per il primo grado, € 9.000 per il secondo grado ed € 14.000 per la Cassazione, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dichiarato dovuto, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato pari a quello per il ricorso principale.
Norme richiamate
Art. 43 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
La legittimazione del curatore per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento esclude, di regola, l’iniziativa individuale del socio. Solo il fallito può eccezionalmente agire per tutelare i propri diritti patrimoniali se gli organi fallimentari restano oggettivamente inerti; tale eccezione non si estende al socio che non sia il soggetto fallito.
Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in tema di obbligazioni tributarie, nelle società di capitali l'interesse del socio alla conservazione della consistenza patrimoniale della società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni che ne assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le regole stabilite dall'ordinamento societario, e non implica la legittimazione a ricorrere ex art.21 D.Lgs. n.546 del 1992 per impugnare l'atto impositivo affinché non si consolidi la pretesa erariale, esercizio che resta riservato alla società.
Il ricorso tributario contro l’atto impositivo notificato alla società di capitali spetta alla società, tramite il suo rappresentante legale legittimato. La partecipazione totalitaria e l’interesse economico del socio a evitare l’aggravamento del patrimonio sociale non gli conferiscono una legittimazione autonoma.
Né, infine, il ricorrente è legittimato nemmeno quale "creditore in surroga", rectius per azione surrogatoria ex art.2900 cod. civ., tale dovendosi intendere il brevissimo cenno a pag.6 del ricorso principale, e per la prospettata legittimazione in proprio quale socio nell'inerzia del custode-amministratore.
La qualità di creditore della società non basta a consentire al socio di impugnare in via surrogatoria l’atto tributario notificato alla società: la tutela della validità e degli effetti dei rapporti con i terzi compete alla società, non al singolo socio-creditore nei termini prospettati nel caso.
Deve conclusivamente affermarsi che, in caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società - della quale, peraltro, in pendenza del termine a impugnare sia stato dichiarato il fallimento - in persona del custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 104 disp. att. c.p.p., che sia stato nominato dall'assemblea della società amministratore unico.
Quando le quote sono sottoposte a sequestro preventivo e il custode giudiziario è nominato amministratore unico, il socio non conserva la rappresentanza della società né può impugnare direttamente, in sua vece, l’avviso notificato alla società. La legittimazione spetta alla società tramite il custode-amministratore, ferma la disciplina concorsuale applicabile dopo il fallimento.
Art. 382, terzo comma, del codice di procedura civile
Va così affermato che il raddoppio del contributo unificato contemplato dall' art. 13 , comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , trova applicazione anche nel caso di cassazione senza rinvio ex art.382 , comma 3, cod. proc. civ., in esito a ricorso proposto dalla parte privata, perché la "causa non poteva essere proposta", dal momento che la sentenza impugnata viene meno, ma solo perché il ricorrente introduttivo ha avuto doppiamente torto e l'intero giudizio si è rivelato del tutto superfluo.
La Cassazione può cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta; se ciò dipende dal difetto originario di legittimazione che rende superfluo l’intero giudizio, la pronuncia può comportare anche il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Art. 13, commi 1-quater e 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
Il contributo aggiuntivo è un tributo giudiziario dovuto nei casi stabiliti dalla norma. La Corte ne estende l’applicazione anche alla cassazione senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta, quando il giudizio promosso dal ricorrente privato si è rivelato originariamente inammissibile e superfluo; resta la condizione «se dovuto» indicata nel dispositivo.
Massime di principio
- Nelle società di capitali, il socio, anche unico, non coincide con la società e non può impugnare in proprio gli atti tributari notificati a quest’ultima solo perché ha interesse a proteggere il patrimonio sociale.
- Se le quote sono sottoposte a sequestro preventivo e il custode giudiziario diviene amministratore unico, la rappresentanza e l’eventuale impugnazione dell’atto spettano alla società tramite tale amministratore, non al precedente amministratore o al socio.
- La dichiarazione di fallimento non attribuisce automaticamente al socio la legittimazione del curatore né quella eccezionale riconosciuta al fallito. L’eventuale inerzia va verificata rispetto all’organo legittimato e non può essere fatta valere da un soggetto privo di legittimazione.
- La qualità di creditore sociale non consente, da sola, di impugnare in via surrogatoria l’accertamento intestato alla società: la tutela esterna dei rapporti societari e l’impugnazione dell’atto restano riservate al soggetto legittimato dalla legge.
- Prima di discutere il merito dell’accertamento, occorre verificare chi fosse il rappresentante legale al momento della notifica e della proposizione del ricorso, oltre a chi fosse titolare della legittimazione dopo eventuali sequestro e fallimento. Il difetto originario di legittimazione può rendere inammissibile il ricorso e condurre alla cassazione senza rinvio.
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