Cassazione Civile, Ordinanza n. 14658/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dalla scoperta, tramite estratto di ruolo, di due iscrizioni a carico di un contribuente relative ad avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008. Il contribuente aveva impugnato davanti alla CTP gli avvisi sostenendo di non averli mai ricevuti e quindi la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo; la CTP aveva invece ritenuto regolari le notifiche. In appello la CTR ha riformato la decisione, rilevando che le relate di notifica, formate in asserita irreperibilità assoluta, non indicavano le ricerche svolte dal messo notificatore e dunque erano invalide. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e nullità della sentenza, sostenendo che le attestazioni contenute nelle relate erano prove legali impugnabili solo con querela di falso; 2) violazione degli artt. 140, 143 e 148 c.p.c. e dell'art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973, assumendo che non esiste alcun obbligo di esplicitare sulla relata le ricerche effettuate in caso di irreperibilità assoluta; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, perché, se la notifica era valida, il ricorso avverso l'estratto di ruolo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha distinto le due notifiche: per l'avviso relativo al 2007 la relata era talmente carente da non consentire neppure di identificarla come valida relata di notifica; per l'avviso relativo al 2008 la relata riportava dati essenziali ma si limitava a formule prestampate generiche, senza alcuna indicazione delle ricerche svolte dal notificatore, nemmeno anagrafiche, impedendo ogni controllo sull'effettiva irreperibilità assoluta. La Corte ha quindi confermato l'invalidità delle notifiche e ha ritenuto assorbito il terzo motivo relativo all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia ricorrente; nessuna spesa è stata liquidata verso Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata e non difesa.
Norme richiamate
Le attestazioni del pubblico ufficiale fanno piena prova nei limiti del contenuto realmente attestato; se la relata è priva di attestazioni comprensibili o riferibili, non opera una prova legale idonea a sottrarre il controllo del giudice.
L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza; qui, tuttavia, non vi erano attestazioni specifiche delle ricerche svolte, ma solo formule generiche prestampate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge dedotte contro la sentenza di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per errata valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nel motivo di ricorso per escludere l'applicabilità della disciplina invocata dalla CTR in caso di irreperibilità assoluta.
Richiamato nel motivo di ricorso, insieme agli altri articoli processuali, per sostenere la correttezza della notificazione semplificata.
La Corte afferma che non esiste una norma che imponga tipi predeterminati di ricerche o formule obbligate nella relata, ma le ricerche effettivamente svolte devono comunque risultare con chiarezza dal documento.
art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 600/1973
La notificazione semplificata per irreperibilità assoluta presuppone che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale; il messo può limitarsi a deposito in casa comunale e affissione, ma solo dopo avere accertato tale situazione con ricerche controllabili.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo se la notifica dell'atto presupposto fosse stata valida.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso, per sostenere che l'impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione perché soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti impositivi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, la legittimità della procedura per irreperibilità assoluta richiede che dal verbale o dalla relata emerga in modo intelligibile l'effettivo compimento delle ricerche del notificatore; non è necessaria una formula tipica, ma è indispensabile la controllabilità dell'attività svolta.
- Se la relata si limita a espressioni prestampate e generiche, senza indicazione concreta delle ricerche effettuate, la notificazione è invalida perché non consente di verificare il presupposto dell'irreperibilità assoluta.
- La querela di falso è necessaria solo quando si vogliano contestare attestazioni effettivamente rese dal pubblico ufficiale; se invece il documento non contiene vere attestazioni specifiche, ma meri enunciati generici o non riferibili, la contestazione può avvenire nei modi ordinari.
- Quando la Corte ritiene invalida la notificazione dell'atto presupposto, resta assorbita la censura che presuppone la validità della notifica e mira a far dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo.
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