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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38118/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa per il mancato pagamento di una cartella esattoriale. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, rilevando che la contribuente aveva versato solo la prima delle due rate previste per la definizione agevolata e non aveva pagato la seconda entro il termine del 16 aprile 2004, con conseguente decadenza dal beneficio. In Cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice d'appello avesse valorizzato documenti prodotti per la prima volta in appello; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12 l. 289/2002, sostenendo che la mancata corresponsione della seconda rata non comportasse la perdita del beneficio, essendo sufficiente il pagamento della prima rata per perfezionare la definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, nel contenzioso tributario, l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti anche in appello, senza i limiti dell'art. 345 c.p.c., e tale facoltà comprende anche documenti preesistenti. Ha ritenuto infondato il secondo perché la definizione agevolata prevista dall'art. 12 l. 289/2002 ha natura di condono clemenziale ed è condizionata al pagamento integrale dell'importo dovuto; il mancato o ritardato pagamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento della definizione, con irrilevanza della buona fede del contribuente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di legittimità dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dal ricorrente nel primo motivo per contestare l'utilizzo di documentazione prodotta in appello.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti in appello anche oltre i limiti dell'art. 345 c.p.c., inclusi documenti preesistenti.

  • art. 12 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    La definizione agevolata è qualificata come condono clemenziale, il cui perfezionamento richiede il pagamento integrale dell'importo dovuto; l'omesso o ritardato pagamento delle rate successive alla prima impedisce il verificarsi della definizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile in modo ampio ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, senza i limiti previsti per il giudizio civile ordinario dall'art. 345 c.p.c., e può riguardare anche documenti formatisi prima del giudizio d'appello.
  • La definizione agevolata prevista da norme di condono ha natura eccezionale e clemenziale: il suo perfezionamento è subordinato all'adempimento integrale delle condizioni previste dalla legge, sicché il mancato pagamento anche di una rata successiva alla prima impedisce la maturazione del beneficio.
  • La buona fede del contribuente non vale a neutralizzare la decadenza dal beneficio quando la disciplina agevolativa subordina espressamente il perfezionamento alla integrale esecuzione del pagamento dovuto.
  • Quando il ricorso per cassazione è integralmente rigettato, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere dichiarata tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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