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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08856/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell'Agenzia delle entrate a disapplicare, su istanza della società, la disciplina sulle società in perdita sistematica per il periodo d'imposta 2014, in relazione al quinquennio 2009-2013. La società aveva presentato interpello disapplicativo sostenendo che le perdite fiscali erano dovute a una situazione oggettiva: mancato avvio dell'attività di costruzione per la crisi del settore edile e successiva riorganizzazione societaria tramite cessione di quote nel 2013, ritenuta funzionale a rendere più efficiente l'operatività. La CGT di secondo grado aveva accolto l'appello della società, ritenendo integrata una situazione oggettiva idonea a giustificare le perdite e quindi a escludere l'applicazione della disciplina. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ravvisato la situazione oggettiva esimente senza una corretta applicazione dei criteri normativi e dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso perché la censura integrava un vizio di sussunzione e non una richiesta di rivalutazione del merito. Nel merito ha accolto il motivo, affermando che la CGT non ha correttamente applicato i principi in tema di società di comodo e di società in perdita sistematica: il richiamo generico alla crisi del settore edilizio non basta a integrare le circostanze oggettive richieste dalla legge, e il riferimento alla cessione di quote societarie fa emergere piuttosto una vicenda interna all'organizzazione della società, non una causa estranea alla volontà imprenditoriale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973

    istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica

    è il veicolo procedimentale utilizzato dal contribuente per chiedere la disapplicazione della normativa antielusiva/non operativa.

  • art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. 724/1994

    la disciplina sulle società non operative si fonda su una presunzione legale di non operatività superabile solo con la prova di circostanze oggettive che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi e che siano estranee alla volontà imprenditoriale.

  • art. 2, commi 36-decies e segg., D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011

    la disciplina sulle società in perdita sistematica si applica alle società che dichiarano perdite fiscali per cinque periodi d'imposta e sono considerate non operative dal sesto periodo successivo, salve le cause di esclusione/disapplicazione della disciplina sulle società non operative.

  • art. 9, D.L. 73/2022

    ha abrogato la disciplina richiamata con effetti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, senza incidere sulla fattispecie ratione temporis.

  • art. 2697 c.c.

    la contribuente deve provare le circostanze oggettive idonee a vincere la presunzione di non operatività.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge e falsa applicazione.

Massime di principio

  • In tema di società di comodo e società in perdita sistematica, la presunzione di non operatività può essere superata solo mediante la prova di circostanze oggettive, concrete e straordinarie, estranee alla scelta consapevole dell'imprenditore, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi di legge.
  • Le circostanze oggettive non devono essere valutate in senso meramente astratto o formalistico, ma in chiave economica, con riferimento alle effettive condizioni del mercato e alla concreta idoneità del fatto dedotto a spiegare l'esito negativo del test di operatività.
  • Non è sufficiente richiamare genericamente la crisi del settore o difficoltà economiche generali: occorre dimostrare un fatto specifico, non dipendente dalla gestione volontaria della società, che abbia impedito l'operatività reddituale.
  • Le vicende interne alla compagine sociale o le scelte organizzative dell'impresa non integrano di regola la 'oggettiva situazione' richiesta per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, se non si dimostra il nesso tra tali vicende e un impedimento esterno e non voluto all'attività d'impresa.
  • In sede di legittimità, è ammissibile la censura che contesti la corretta sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa, senza chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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