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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34775/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 emesso per il recupero di costi di sponsorizzazione ritenuti dall’Amministrazione relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. In primo grado l’atto era stato annullato per difetto di sottoscrizione; in appello, però, la CTR ha accolto il gravame dell’Agenzia ritenendo valida la sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario delegato e affermando altresì la mancata riproposizione, da parte della società rimasta contumace in appello, delle questioni di merito già proposte nel ricorso introduttivo. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe male valutato la delega di firma e che il documento prodotto non provava una valida delega ad personam né la qualifica dirigenziale del sottoscrittore; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, richiamato dall’art. 56 d.P.R. 633/1972, sostenendo che il firmatario dell’atto non fosse dirigente e richiamando Corte cost. n. 37/2015; 3) violazione dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 346 c.p.c., perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto rinunciate le questioni di merito non riproposte in appello, nonostante l’appellante avesse contestato tutti i motivi del ricorso originario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, sia perché la censura richiedeva la trascrizione o localizzazione nel ricorso dell’atto di delega di firma, onere non assolto ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sia perché la doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. era formulata come contestazione della valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione. In ogni caso, ha osservato che la delega alla firma dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni e che, ai fini dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, non è richiesta la qualifica dirigenziale del funzionario delegato, essendo sufficiente la carriera direttiva/area terza. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché, nel processo tributario, le questioni non accolte e non specificamente riproposte dall’appellato in appello si intendono rinunciate; tale onere grava anche sulla parte rimasta contumace in secondo grado, e la riproposizione non può desumersi dalle difese dell’altra parte. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della controparte intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per censurare la semplice valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti legali o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve trascrivere o almeno localizzare nel ricorso l’atto di conferimento della delega, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato; la delega di firma può essere conferita a funzionario di carriera direttiva/area terza senza necessità di qualifica dirigenziale.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiama, per gli avvisi IVA, la disciplina dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 sulla sottoscrizione dell’atto impositivo.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate; l’onere grava sull’appellato anche se contumace.

  • art. 346 c.p.c.

    Regola, anche nel processo tributario per rinvio, la rinuncia alle questioni non riproposte in appello dall’appellato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • Corte cost. n. 37 del 2015

    È richiamata dalla ricorrente, ma la Corte osserva che non incide sulla validità degli atti firmati da funzionario di area terza/delega di firma.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi contesta la validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento fondato su delega di firma deve riprodurre o localizzare nel ricorso il documento delegatorio; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • La doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo per denunciare l’uso di prove inesistenti, illegittimamente acquisite o trattate come prove legali.
  • In materia di avvisi di accertamento, la delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma e non di funzioni: è sufficiente l’individuazione del funzionario per qualifica, senza necessità di una delega nominativa o della qualifica dirigenziale del sottoscrittore.
  • Nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello dall’appellato, a pena di rinuncia; l’onere vale anche se l’appellato non si costituisce nel giudizio di secondo grado.
  • La riproposizione delle questioni assorbite o non esaminate non può essere desunta in via implicita dalle difese dell’appellante, ma deve risultare in modo chiaro ed univoco dall’atto dell’appellato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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