Cassazione Civile, Ordinanza n. 25947/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa al 2015, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. Il controllo aveva ridotto da euro 3.730 a euro 1.435 il credito d’imposta per incremento dell’occupazione riportato dal contribuente: il credito, originato nel 2010, risultava già utilizzato in parte nelle annualità precedenti, sicché l’importo maggiore indicato nel 2015 era stato ritenuto frutto di un errore di riporto e calcolo. La CTP di Caserta aveva respinto il ricorso e la CTR della Campania aveva confermato la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il controllo automatizzato annuale non consentisse di verificare a ritroso le dichiarazioni degli anni precedenti e censurando anche l’omessa valutazione di un fatto decisivo; (2) violazione della stessa norma, assumendo che la ricostruzione delle compensazioni pregresse comportasse valutazioni giuridiche e richiedesse un avviso di recupero del credito o almeno un avviso bonario; (3) violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c. per omessa o apparente motivazione sul motivo d’appello relativo all’estensione del controllo alle annualità precedenti già controllate. In memoria il contribuente ha inoltre chiesto l’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata dei carichi: ha riferito di avere presentato la domanda il 29 marzo 2023, accettata il 29 giugno 2023, e di avere pagato la prima rata il 31 luglio 2025 dopo la riammissione alla procedura.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente la richiesta di estinzione: pur essendo stati prodotti la dichiarazione iniziale di adesione e la prova del pagamento della prima rata, mancava la comunicazione dell’agente della riscossione relativa alla riammissione, con l’ammontare complessivo dovuto e il piano delle rate; non era quindi verificabile il collegamento tra l’adesione e il pagamento documentato. Quanto al primo motivo, la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente articolata e comunque preclusa dalla doppia conforme; la censura di violazione dell’art. 36-bis è stata rigettata perché la riduzione del credito risultava dal raffronto cartolare e matematico tra le dichiarazioni, senza valutazioni giuridiche o accertamenti sostanziali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e novità: il ricorrente non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito avesse sollevato la questione della mancata emissione dell’avviso di recupero o dell’avviso bonario. Il terzo motivo è stato rigettato: la CTR non aveva argomentato espressamente sul punto, ma la soluzione giuridica era corretta e la Cassazione ha potuto correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, condannando il contribuente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 236, L. 197/2022
Al fine della declaratoria di estinzione del giudizio che comporta anche la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo è, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto di controversia, la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e la documentazione dell’avvenuto pagamento della prima rata.
L’estinzione conseguente alla definizione agevolata richiede la produzione della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell’importo complessivo dovuto e della prova del pagamento della prima rata; in caso di riammissione, occorre anche la comunicazione prevista dalla relativa disciplina.
art. 3-bis, comma 2, lett. c), D.L. 202/2024
Nell’ipotesi in cui il contribuente riferisca di aver beneficiato della riammissione alla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della n. 197 del 2022, prevista dall’ art. 3 bis del d.l. n. 202 del 2024 convertito dalla legge n. 15 del 2025, la norma di interpretazione autentica richiamata prevede che, ai fini della declaratoria di estinzione debba essere prodotta in giudizio anche la comunicazione prevista dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024 e cioè la documentazione relativa all’ “ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse”, comunicate dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.
Quando l’adesione deriva dalla riammissione, la dichiarazione di adesione e la prova del pagamento non sono sufficienti: deve essere depositata anche la comunicazione dell’agente della riscossione con importi e scadenze delle rate.
art. 36-bis, comma 2, lett. e), d.P.R. 600/1973
In sintesi, l’amministrazione finanziaria può ricorrere allo strumento della liquidazione d’imposta all’esito del controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 per ridurre crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti oltre che per correggere errori di riporto da precedenti dichiarazioni, purché l’errore o la riduzione risultino dalla verifica matematica e cartolare dei dati risultanti anche dalle precedenti dichiarazioni dei redditi senza necessità di alcuna valutazione giuridica o di interpretazione delle norme che riconoscono l’agevolazione.
Il controllo automatizzato può ridurre crediti d’imposta non spettanti o sovraesposti anche verificando dati riportati da dichiarazioni precedenti, purché la correzione discenda dal confronto matematico e cartolare dei dati e non richieda valutazioni giuridiche o interpretative.
art. 36-bis, comma 2, lett. b), d.P.R. 600/1973
In particolare, con specifico riferimento a crediti riportati da precedenti dichiarazioni, in applicazione dell’art. 36 bis comma 2 lett b) d.P.R. n. 600 del 1973 che consente di “b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni”, la Corte ha avuto occasione di precisare che lo strumento della liquidazione d’imposta a seguito di controllo automatizzato può essere utilizzato anche quando l’errore o l’omissione riguardi dati contabili risultanti dalle dichiarazioni precedenti.
La liquidazione automatizzata può correggere errori materiali di riporto di eccedenze risultanti dalle dichiarazioni precedenti, anche se l’anomalia riguarda dati contabili pregressi.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., in mancanza dell’indicazione dell’atto processuale ove il ricorrente avrebbe sottoposto al giudice di merito la questione della mancata emissione dell’avviso di recupero del credito di imposta o della mancata comunicazione dell’avviso bonario, di cui non c’è traccia nella sentenza impugnata.
Chi deduce in cassazione una questione non esaminata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente l’atto del giudizio precedente in cui l’aveva proposta, così da consentire il controllo della sua effettiva deduzione.
La CTR, nella sentenza impugnata, ha implicitamente disatteso il motivo di appello svolto dal contribuente in ordine all’illegittimità dell’espansione ultrannuale del controllo previsto dall’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 laddove ha motivato la decisione di rigetto del gravame, ripercorrendo le risultanze delle dichiarazioni dei redditi sulle modalità di utilizzazione del credito di imposta nei diversi anni di imposta da parte del contribuente, riportate al punto 2.10, ed evidenziandone gli errori.
La censura di omessa o apparente motivazione non comporta cassazione quando, pur senza un’espressa argomentazione sul singolo profilo, la decisione abbia comunque dato conto delle risultanze rilevanti; nel caso concreto, la questione di diritto è stata inoltre risolta correttamente dalla Corte.
La CTR, nella sentenza impugnata, ha implicitamente disatteso il motivo di appello svolto dal contribuente in ordine all’illegittimità dell’espansione ultrannuale del controllo previsto dall’art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 laddove ha motivato la decisione di rigetto del gravame, ripercorrendo le risultanze delle dichiarazioni dei redditi sulle modalità di utilizzazione del credito di imposta nei diversi anni di imposta da parte del contribuente, riportate al punto 2.10, ed evidenziandone gli errori.
La dedotta nullità della sentenza per vizio motivazionale non è stata riconosciuta: la CTR aveva implicitamente disatteso la censura e la decisione è stata ritenuta corretta sul piano giuridico.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.
Se il giudice di merito è giunto a una soluzione giuridicamente corretta, l’omessa motivazione su una questione di diritto non impone la cassazione; la Corte può correggere o integrare la motivazione.
La censura formulata sotto il profilo dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. non risulta specificamente articolata nel contesto delle argomentazioni svolte per illustrare il motivo ed è, comunque, inammissibile per effetto della preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme che, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. applicabile ratione temporis, non consente al ricorrente di lamentare l’eventuale omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.
In presenza di doppia conforme, nei limiti temporali di applicabilità della disposizione, è preclusa la censura per omesso esame di un fatto decisivo nei termini indicati dalla sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente al competente ufficio di merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il rigetto integrale comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ferma la verifica dell’amministrazione giudiziaria.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 può ridurre un credito d’imposta riportato in dichiarazione anche sulla base del raffronto con le dichiarazioni degli anni precedenti, quando la sovraesposizione o l’errore di riporto emergano in modo matematico e cartolare dai dati dichiarativi e non occorrano valutazioni giuridiche o interpretative.
- La verifica automatizzata può riguardare le annualità pregresse nella misura necessaria a ricostruire la correttezza del credito riportato, anche se quelle dichiarazioni non erano state precedentemente contestate, quando l’errore non si era tradotto allora in un debito d’imposta.
- Per chiedere in cassazione l’esame di una questione implicante accertamenti di fatto, non trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare che essa fu dedotta davanti al giudice di merito e indicare puntualmente l’atto processuale in cui ciò avvenne; in difetto, la censura è inammissibile per novità e carenza di specificità.
- L’omessa motivazione su una questione esclusivamente di diritto non giustifica la cassazione quando la decisione di merito è comunque giuridicamente corretta; la Corte può correggere o integrare la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
- Ai fini dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata, occorre documentare l’adesione, la comunicazione dell’importo dovuto e il pagamento della prima rata; in caso di riammissione alla procedura, va prodotta anche la comunicazione relativa all’ammontare e alle scadenze delle rate.
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