Cassazione Civile, Ordinanza n. 24105/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato dinanzi al giudice di pace il decreto prefettizio di espulsione e il conseguente ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale. In Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) ha sostenuto che la domanda di protezione speciale, inviata via PEC, dovesse essere validamente ricevuta e comportare la sospensione dell'espulsione; (2) ha dedotto la violazione dell'art. 19 TUI e dell'art. 8 CEDU, affermando di essere in Italia per raggiungere la moglie regolarmente soggiornante e di aver provato il matrimonio con certificato, sufficiente a fondare la tutela della vita familiare; (3) ha lamentato che le sue gravi condizioni di salute, documentate da certificazione medica e interventi chirurgici, avrebbero dovuto impedire l'espulsione; (4) ha contestato il calcolo del termine di permanenza nell'area Schengen e dell'obbligo di dichiarazione di presenza, sostenendo di essere entrato in Italia in una data successiva a quella ritenuta dal giudice di merito e quindi di essere nei termini.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di protezione speciale, oltre a non essere domanda di protezione internazionale, era comunque successiva al decreto di espulsione e quindi non ne inficiava la validità; ha confermato che il giudice di pace aveva comunque esaminato incidenter tantum le cause ostative. Ha respinto il secondo motivo affermando che il certificato di matrimonio prova solo l'atto matrimoniale, non l'effettività della convivenza o del rapporto familiare tutelato dall'art. 8 CEDU e dall'art. 19 TUI. Ha respinto il terzo motivo perché il giudice di merito aveva escluso che vi fossero esigenze sanitarie tali da integrare un irreparabile pregiudizio immediato, e la censura tendeva a una rivalutazione del fatto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, in quanto volto a contestare la ricostruzione fattuale della data di ingresso e della decorrenza del termine per la dichiarazione di presenza, già risolta sulla base dell'unico dato certo disponibile. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata regolare costituzione della controparte; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di pace deve esaminare incidenter tantum le cause ostative all'espulsione allegate dallo straniero; la tutela opera solo in presenza di legami familiari effettivi o di concrete condizioni ostative, non desumibili dal solo certificato di matrimonio.
art. 8 CEDU
La vita familiare tutelata dalla norma richiede effettività del rapporto; il mero vincolo coniugale non basta se non emergono convivenza o relazioni attuali e concrete.
Richiamato in relazione alla disciplina della protezione internazionale, ma ritenuto non decisivo nel caso perché la domanda proposta era di protezione speciale e non di protezione internazionale.
L'autorizzazione a permanere sul territorio fino alla decisione della Commissione territoriale riguarda il solo richiedente protezione internazionale; non si applica alla domanda di protezione speciale proposta direttamente al Questore.
art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998
Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, la sopravvenuta domanda di protezione internazionale può sospendere l'esecuzione, ma non determina l'annullamento del decreto se, al momento dell'adozione, la condizione di inespellibilità non esisteva.
Richiamato per la tutela sanitaria dello straniero, ma la garanzia impedisce l'espulsione solo se l'immediata esecuzione espone a un irreparabile pregiudizio alla salute.
art. 3 CEDU
Invocato dal ricorrente a sostegno del rischio sanitario, ma non ritenuto ostativo in mancanza di prova di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 32 Cost.
La tutela costituzionale della salute opera come limite all'espulsione solo ove la prova medica evidenzi esigenze essenziali e non differibili.
L'obbligo di dichiarazione di presenza entro otto giorni decorre dalla data di ingresso accertata; in mancanza di prova del diverso ingresso, può farsi riferimento al dato certo risultante dagli atti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le censure erano formulate come violazioni di legge, ma alcune miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La domanda di protezione speciale presentata dopo l'adozione del decreto di espulsione non incide sulla validità del provvedimento già emesso; può al più incidere sulla sua eseguibilità se sopravviene un titolo che renda lo straniero temporaneamente inespellibile.
- La sospensione automatica prevista per il richiedente protezione internazionale non si estende alla diversa ipotesi della protezione speciale richiesta direttamente all'autorità di pubblica sicurezza.
- Ai fini della tutela della vita familiare e dell'inespellibilità, il solo certificato di matrimonio non basta: occorre allegare e provare l'effettività attuale del rapporto, in particolare la convivenza o un concreto progetto di vita familiare.
- La tutela della salute impedisce l'espulsione solo quando l'immediata esecuzione comporti un pregiudizio irreparabile e non quando siano dedotte generiche esigenze di cura o controlli non essenziali.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- In materia di dichiarazione di presenza sul territorio nazionale, in mancanza di prova certa di una diversa data di ingresso, il giudice può fare riferimento all'unico dato documentale attendibile per decorrenza e scadenza del termine.
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