Cassazione Civile, Ordinanza n. 03244/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione Unico 2006, relativa al periodo d’imposta 2005, con iscrizione a ruolo di euro 50.750,50 derivante anche dal disconoscimento di crediti d’imposta maturati nel 2003 e utilizzati in compensazione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo mancante la comunicazione di irregolarità; in appello la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il recupero tramite cartella, sufficiente la motivazione per relationem alla dichiarazione e non necessaria la previa comunicazione, oltre a osservare che i crediti del 2003 avrebbero dovuto essere fatti valere nella dichiarazione del 2004, non presentata. In cassazione la società articolava cinque motivi: omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello; violazione delle norme sul controllo automatizzato per avere consentito il recupero di crediti d’imposta tramite cartella; violazione delle stesse norme e dello Statuto del contribuente per l’omessa comunicazione dell’esito del controllo; violazione dell’obbligo di motivazione della cartella; nullità della sentenza per motivazione mancante o irriducibilmente contraddittoria, perché la CTR aveva trattato come compensazione l’intero credito riportato pur a fronte di una compensazione indebita limitata alla sola somma indicata in dichiarazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo; ha rigettato nel merito il secondo e il terzo motivo, affermando che il recupero del credito, nel caso concreto, era fondato su un controllo meramente cartolare e che la mancata comunicazione di irregolarità non determinava nullità della cartella; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di trascrizione dell’atto impugnato; ha invece accolto il quinto motivo, ritenendo illogica la motivazione della CTR nella parte in cui aveva ricondotto al rapporto di compensazione l’intero credito di imposta e non la sola somma effettivamente utilizzata in dichiarazione. Ne è seguita la cassazione limitatamente a tale profilo con rinvio al giudice di secondo grado per un nuovo computo delle somme concretamente recuperabili dall’Amministrazione.
Norme richiamate
La censura di nullità per omessa pronuncia è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla natura del vizio dedotto; nel caso specifico il motivo è stato ritenuto inammissibile perché riferito a una questione processuale.
L’omessa pronuncia non è configurabile, secondo la Corte, su eccezioni pregiudiziali di rito quando il giudice d’appello abbia comunque deciso nel merito.
Richiamato ai fini dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, ma la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato è ammesso solo se meramente cartolare e avalutativo; non può essere usato per risolvere questioni giuridiche o per il disconoscimento di crediti d’imposta che richiedano valutazioni.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Come per l’art. 36-bis, consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un controllo documentale e formale, non quando occorra una valutazione giuridica sulla spettanza del credito.
art. 6, comma 5, l. n. 212/2000
Il contraddittorio preventivo non è imposto in ogni caso di iscrizione a ruolo automatizzata, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Il motivo sulla motivazione della cartella è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione del contenuto dell’atto impugnato.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
Richiamato in relazione agli effetti dell’omessa comunicazione di irregolarità; la Corte ne esclude l’applicazione impeditiva o riduttiva nel caso di controllo meramente cartolare senza incertezze rilevanti.
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, l’iscrizione a ruolo è legittima solo quando l’esito derivi da un riscontro meramente cartolare, fondato sui dati dichiarati o su meri errori materiali o di calcolo.
- Il disconoscimento di un credito d’imposta non può essere effettuato con cartella di pagamento se richiede una valutazione giuridica sulla spettanza o compensabilità del credito; in tale ipotesi è necessario un atto di recupero o comunque un provvedimento idoneo a introdurre la pretesa tributaria.
- L’omissione della comunicazione di irregolarità non comporta automaticamente la nullità della cartella quando non vi siano incertezze rilevanti nella dichiarazione e il controllo sia puramente documentale.
- Nel processo tributario, la censura sulla motivazione di una cartella richiede la riproduzione o allegazione del contenuto dell’atto, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Se il giudice di merito afferma l’indebita utilizzazione di un credito solo per una parte dell’importo, la pretesa erariale non può estendersi oltre la somma effettivamente compensata; il recupero deve essere circoscritto all’ammontare concretamente utilizzato o contestato.
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