Cassazione Civile, Ordinanza n. 03189/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto stipulato nel 1990 per l'esecuzione di lavori stradali. L'appaltatrice ha introdotto arbitrato chiedendo la pronuncia su maggiori somme pretese per detrazioni operate in sede di collaudo. Il committente ha subito declinato la competenza arbitrale, sostenendo che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina che rendeva obbligatorio l'arbitrato nei contratti di appalto di opere pubbliche, la clausola compromissoria era divenuta facoltativa e poteva essere esclusa. Nonostante ciò, la società ha proseguito l'arbitrato; il collegio si è dichiarato competente e ha condannato il committente al pagamento. La Corte d'appello ha poi annullato il lodo ritenendo valida la declinatoria di competenza. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della normativa sugli appalti pubblici e della sentenza della Corte costituzionale n. 152/1996, sostenendo che nel caso concreto la clausola arbitrale avesse fonte pattizia e non normativa, con conseguente inderogabilità o comunque validità della volontà compromissoria; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, assumendo che l'art. 21 del capitolato speciale esprimesse chiaramente la volontà di devolvere le controversie agli arbitri; 3) omesso esame e nullità della sentenza d'appello per avere ritenuto nullo il lodo senza corretta applicazione dell'art. 829 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 47 d.P.R. 1063/1962, sostenendo che la declinatoria di competenza fosse atto negoziale non validamente compiuto dall'Avvocatura dello Stato e che fosse comunque tardiva e incompatibile con la successiva nomina dell'arbitro.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha confermato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 152/1996, negli appalti pubblici il carattere facoltativo dell'arbitrato consente a ciascuna parte di escludere la competenza arbitrale finché il collegio non sia costituito. Ha ritenuto che nel caso concreto la clausola del capitolato speciale fosse un mero rinvio ricognitivo alla disciplina legale allora vigente, poi caducata, e non una autonoma pattuizione compromissoria insensibile alle modifiche normative. Ha inoltre considerato inammissibile il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque chiarito che il lodo era nullo per difetto di volontà compromissoria delle parti. È stato ritenuto inammissibile anche il quarto motivo, perché il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato deriva direttamente dalla legge per gli enti abilitati e perché la doglianza sulla delega e sulla tempestività della declinatoria non era autosufficiente; inoltre la nomina dell'arbitro non era incompatibile con la precedente declinatoria, essendo stata effettuata solo per evitare la nomina d'ufficio. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
artt. 43 e 47 d.P.R. 1063/1962
Richiamati come disciplina del capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche; la Corte valorizza il superamento della previgente disciplina per effetto della declaratoria di incostituzionalità e il conseguente ripristino della facoltà di escludere l'arbitrato.
art. 16 l. 10 dicembre 1981 n. 741
È la norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 152/1996 nella parte in cui non consentiva alle parti di derogare unilateralmente alla competenza arbitrale.
art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063
Richiamato quale disposizione del capitolato generale d'appalto; la sua disciplina, nella parte resa obbligatoria dalla legge successiva, è stata colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
I criteri ermeneutici sono riservati al giudice di merito; in cassazione la Corte non sostituisce la propria interpretazione a quella della sentenza impugnata se la motivazione è coerente.
Viene richiamato dalla ricorrente per denunciare la nullità del lodo; la Corte osserva che la decisione d'appello ha comunque individuato la nullità nella mancanza di volontà compromissoria, rendendo infondata la censura.
È il parametro di deduzione delle censure di violazione di legge formulate nel ricorso per cassazione.
È richiamato per la doglianza di omesso esame di fatto decisivo, ritenuta inammissibile nel caso concreto.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti.
Norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina che rendeva obbligatorio l'arbitrato, la competenza arbitrale torna ad essere facoltativa e ciascuna parte può escluderla con atto unilaterale finché il collegio non sia stato costituito.
- Quando la clausola contrattuale rinvia a una disciplina legale del capitolato generale poi caducata, il richiamo può avere natura meramente ricognitiva della normativa vigente e non integra, di per sé, una autonoma e stabile volontà negoziale di sottrarre la controversia al giudice ordinario.
- L'interpretazione della clausola compromissoria e del rinvio al capitolato generale è questione di fatto rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale dedotto ritualmente.
- La declinatoria della competenza arbitrale costituisce esercizio di un diritto potestativo sostanziale soggetto a decadenza e può essere validamente esercitata fino alla costituzione del collegio arbitrale; la successiva nomina dell'arbitro non è incompatibile con la declinatoria se compiuta per mera cautela contro la nomina d'ufficio e con contestuale eccezione di incompetenza.
- Per censurare in cassazione una decisione che abbia già chiarito la ragione decisiva della nullità del lodo, non basta il richiamo formale a norme processuali sull'impugnazione arbitrale: occorre confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Gli enti legittimati al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non necessitano di un mandato scritto per la rappresentanza processuale, poiché lo ius postulandi deriva direttamente dalla legge.
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