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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03187/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La struttura privata aveva erogato prestazioni socio-sanitarie a favore di anziani in esecuzione di una convenzione stipulata nel 2011 con un'Azienda sanitaria provinciale. Aveva chiesto la condanna della Regione Calabria al pagamento della quota del 50% della retta giornaliera gravante sul Fondo sociale regionale, in via principale come saldo del corrispettivo e, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo che la Regione fosse obbligata sulla base di una convenzione cui non aveva partecipato e negando anche l'azione di arricchimento per difetto di sussidiarietà, essendovi un titolo contrattuale azionabile verso l'Azienda sanitaria. La Regione aveva inoltre ottenuto in appello la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, comprese quelle corrisposte al difensore distrattario. Con il ricorso per cassazione si deducevano: violazione dell'art. 1372 c.c. e di varie norme statali e regionali, per sostenere una legittimazione passiva diretta della Regione; violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. per l'azione di indebito arricchimento; vizi processuali e motivazionali sulla domanda restitutoria, contestandone la tempestività, la prova del pagamento e la motivazione; e infine la nullità della condanna restitutoria anche nei confronti del difensore distrattario, ritenuto non parte necessaria del giudizio di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che la Regione Calabria non è parte del rapporto negoziale con la struttura privata, che l'art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 non fonda una sua obbligazione diretta verso la struttura e che l'azione ex art. 2041 c.c. è preclusa dalla presenza di un titolo contrattuale esperibile nei confronti dell'Azienda sanitaria, difettando il requisito della sussidiarietà. Ha poi rigettato i motivi sulla restituzione, affermando che la domanda era ammissibile se proposta in sede di precisazione delle conclusioni quando il pagamento è intervenuto dopo l'appello, che la censura sulla prova era inammissibile perché mirava a rivalutare il merito e che la motivazione della sentenza d'appello rispettava il minimo costituzionale. Infine ha respinto il motivo del difensore distrattario, ribadendo che il procuratore distrattario subisce gli effetti della riforma della sentenza anche se non evocato personalmente, salvo che sia specificamente in contestazione il capo sulla distrazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    la convenzione produce effetti solo tra le parti che l'hanno stipulata; non può fondare un'obbligazione diretta della Regione estranea al contratto.

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, conv. in L. n. 423/1993

    non attribuisce, nel caso concreto, una posizione debitoria diretta della Regione Calabria verso la struttura privata.

  • artt. 2041 e 2042 c.c.

    l'azione di arricchimento è esclusa quando l'attore dispone di un titolo contrattuale azionabile verso il contraente, mancando la sussidiarietà.

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato solo per descrivere il rito seguito in primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per contestare la domanda e la produzione documentale in appello, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile.

  • art. 352 c.p.c.

    invocato nei motivi sul rito d'appello e sulla produzione documentale.

  • art. 189 c.p.c.

    invocato nei motivi di nullità relativi alla fase di precisazione delle conclusioni.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, ma non accolto.

  • art. 294 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, senza incidenza sulla decisione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sull'asserita assenza di motivazione; la Corte ha ritenuto rispettato il minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella restituzione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; censura respinta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il dovere di motivazione; la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha escluso una violazione dell'onere della prova, rilevando che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare la valutazione presuntiva degli elementi probatori, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 93 c.p.c.

    la distrazione delle spese non introduce una nuova domanda sostanziale; il difensore distrattario è parte solo nei limiti del capo sulla distrazione.

  • art. 389 c.p.c.

    richiamato per qualificare l'azione restitutoria come ripristinatoria della situazione patrimoniale anteriore alla sentenza riformata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del doppio contributo unificato.

  • art. 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto.

  • art. 13, comma 2, L.R. Calabria n. 24/2008

    richiamato dalla Corte per escludere il collegamento normativo invocato dalla ricorrente tra Regione e obbligazione di pagamento.

Massime di principio

  • La convenzione stipulata da una struttura privata con l'Azienda sanitaria non consente, di regola, di pretendere il pagamento direttamente dalla Regione se questa non è parte del rapporto contrattuale.
  • Le disposizioni regionali o statali che disciplinano finanziamenti o copertura di debiti pregressi non possono essere utilizzate per trasformare automaticamente la Regione in debitrice diretta della struttura, in assenza di un espresso collegamento normativo e contrattuale.
  • L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. è preclusa quando l'attore dispone di un'azione contrattuale verso il soggetto con cui ha stipulato il contratto, perché manca il requisito di sussidiarietà.
  • La domanda restitutoria delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado ha natura ripristinatoria e può essere proposta in appello se il pagamento è successivo all'impugnazione; non è invece una domanda nuova nel senso sostanziale quando si limita a conseguire la restaurazione della situazione anteriore alla decisione riformata.
  • Il difensore che abbia ottenuto la distrazione delle spese non diventa parte necessaria del giudizio di impugnazione se non è specificamente in discussione il capo sulla distrazione; egli subisce gli effetti della riforma della sentenza nei limiti delle spese distratte.
  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sull'onere della prova in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentiti.
  • La motivazione è censurabile solo se scende sotto il minimo costituzionale; il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento di prova, se la struttura argomentativa consente di comprendere la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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