Cassazione Civile, Ordinanza n. 03183/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento sintetico per gli anni d'imposta 2006 e 2007, contestando alla contribuente maggiori redditi ai fini IRPEF sulla base di diversi elementi indicatori di capacità contributiva: abitazione principale, immobile in località turistica, autovettura BMW, collaboratori familiari, premio di polizza multirischio e, per il 2007, un ulteriore immobile in locazione. La contribuente aveva impugnato gli atti deducendo, tra l'altro, di avere presentato dichiarazione riservata per la regolarizzazione di un immobile estero ai sensi della disciplina dello scudo fiscale, sostenendo che ciò impedisse l'accertamento sintetico o comunque imponeva di considerare gli importi regolarizzati e i redditi da locazione dell'immobile. In cassazione ha articolato sei motivi: (1) violazione della disciplina sullo scudo fiscale, assumendo che la regolarizzazione di immobili esteri precludesse ogni accertamento tributario; (2) ulteriore violazione della medesima disciplina, per l'asserita preclusione dell'accertamento sintetico sino a concorrenza degli importi dichiarati; (3) omessa considerazione dei redditi di locazione dell'immobile regolarizzato; (4)-(5) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per la ritenuta sovrastima delle spese di manutenzione dell'autovettura e per il mancato rilievo della non contestazione; (6) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali e dello Statuto del contribuente per il preteso contrasto del metodo redditometrico con il principio del contraddittorio e con norme statutarie, sul presupposto che si trattasse di mere presunzioni semplici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi affermando che l'effetto preclusivo dello scudo fiscale non opera come franchigia generale e richiede una concreta correlazione oggettiva, almeno di compatibilità, tra il reddito accertato e le somme o i beni rimpatriati/regolarizzati; tale effetto non si estende a qualunque imponibile e, nel caso di regolarizzazione di immobili, non può fondarsi sulla sola corrispondenza quantitativa. Ha poi respinto il terzo motivo perché la CTR aveva escluso in fatto la correlazione tra immobile e redditi e, comunque, i redditi da locazione non erano stati oggetto di regolarizzazione; inoltre l'art. 14, comma 8, d.l. 350/2001 non si applica alla regolarizzazione di immobili ex art. 16. Ha rigettato anche i motivi sulle spese dell'autovettura e sul contraddittorio, ricordando che il redditometro configura una presunzione legale relativa: una volta accertati gli indici di capacità contributiva, spetta al contribuente dimostrare con idonea prova la provenienza non reddituale o l'insussistenza/quantificazione inferiore del reddito presunto. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese processuali e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo, secondo, terzo e quinto motivo
norma invocata per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per la deduzione di nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui omessa pronuncia e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avesse erroneamente ignorato fatti non contestati; la Corte esclude che vi sia stata violazione, poiché il redditometro opera mediante presunzione legale relativa.
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'onere di provare la provenienza non reddituale del maggior reddito grava sul contribuente.
art. 13-bis d.l. n. 78 del 2010
richiamato quale base della procedura di emersione/regolarizzazione delle attività estere mediante dichiarazione riservata.
art. 14 d.l. n. 350 del 2001
comma 1, comma 6, comma 8
prevede effetti preclusivi ed estintivi limitati agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio; non opera come franchigia generale per qualunque imponibile, e il comma 8 riguarda i redditi delle attività finanziarie rimpatriate, non la regolarizzazione di immobili.
art. 16 d.l. n. 350 del 2001
consente la regolarizzazione degli investimenti e attività all'estero diversi da quelli di cui all'art. 15 e produce gli effetti di cui all'art. 14, ma con espressa esclusione del comma 8; richiede un collegamento concreto tra bene regolarizzato e reddito accertato per invocare l'effetto preclusivo.
art. 12 d.l. n. 350 del 2001
richiamato nel quadro normativo dello scudo fiscale per il rimpatrio delle attività finanziarie.
art. 13 d.l. n. 350 del 2001
richiamato come norma sulle modalità di rimpatrio ai fini dell'operatività dello scudo fiscale.
art. 18, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso sulla dedotta omessa pronuncia/violazione processuale.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso sulla dedotta omessa pronuncia/violazione processuale.
art. 346 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa mancata trattazione di questioni riproposte in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel regime dello "scudo fiscale" l'effetto preclusivo dell'accertamento tributario ha natura eccezionale e richiede la prova, a carico del contribuente, di una concreta correlazione oggettiva tra il bene o la somma regolarizzata/rimpatriata e il reddito oggetto di accertamento; non basta la mera corrispondenza quantitativa tra importi dichiarati e maggior reddito contestato.
- La regolarizzazione di un immobile estero non opera come salvacondotto generale rispetto a qualsiasi futuro accertamento sui redditi del contribuente: restano esclusi dall'effetto preclusivo gli imponibili estranei o non compatibili con l'attività emersa.
- Nel redditometro la disponibilità di specifici beni-indice integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva; una volta provata dall'Ufficio l'effettiva esistenza degli indici, il giudice non può neutralizzarne il valore presuntivo se non attraverso la prova contraria del contribuente.
- L'onere della prova contraria nel redditometro grava sul contribuente, che deve dimostrare con idonea documentazione la provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni, oppure l'insussistenza del maggior reddito o la sua quantificazione inferiore.
- Le censure basate su pretesa non contestazione delle spese o su violazione del principio del contraddittorio non sono idonee a scalfire il redditometro quando la disciplina applicabile configura una presunzione legale relativa e non una mera presunzione semplice.
- I redditi che il contribuente intenda opporre all'accertamento devono essere effettivamente collegati al bene o all'attività oggetto di regolarizzazione; in mancanza di tale collegamento, non possono valere come giustificazione del maggior reddito sintetico.
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