Cassazione Civile, Ordinanza n. 03186/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 23.5.1990 per l'esecuzione "chiavi in mano", in regime di concessione, dei lavori di costruzione di due lotti del centro servizi di un agglomerato industriale. La società concessionaria ha agito chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, ovvero la declaratoria di inadempimento del concedente, sostenendo che il ritardo e l'andamento anomalo dei lavori dipendessero da gravi carenze progettuali, da varianti e da condotte imputabili al concedente, oltre che chiedendo la restituzione di somme trattenute in via di escussione di garanzia. In primo grado la domanda è stata accolta solo in minima parte, con riconoscimento del pagamento dei soli lavori effettivamente eseguiti. In appello entrambe le impugnazioni sono state respinte. Con il ricorso per cassazione principale la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla disciplina delle varianti e dell'interpretazione contrattuale, assumendo che la Corte territoriale avesse escluso in astratto la responsabilità del concedente senza valutare concretamente l'uso dello ius variandi e l'incidenza delle modifiche sull'equilibrio del contratto; 2) violazione delle norme sulla novazione e sull'atto aggiuntivo, sostenendo che la pretesa novazione del rapporto non fosse validamente espressa; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla domanda restitutoria e alla mancata domanda risarcitoria da parte del Consorzio nel giudizio a monte. Con ricorso incidentale il Consorzio ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla sua eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di qualità di appaltatore della società, avendo questa affidato i lavori a terzi; 2) omessa pronuncia sul principio del ne bis in idem, collegato agli effetti delle precedenti decisioni amministrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché diretti a sollecitare una rivalutazione dei fatti e della qualificazione del rapporto, attività riservata al giudice di merito, e comunque non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la Corte d'appello si era effettivamente pronunciata sulla domanda restitutoria, escludendola in ragione del giudicato formatosi su precedenti decisioni. Anche i motivi incidentali sono stati respinti: il primo perché non era chiarito l'interesse autonomo all'impugnazione e non era dimostrato il difetto di legittimazione della società, il secondo perché la Corte territoriale aveva già escluso che le decisioni amministrative precludessero l'esame delle pretese risarcitorie connesse a pregressi inadempimenti. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
Invocato come base della domanda di risoluzione per diffida ad adempiere nel contratto di concessione-appalto.
Invocato in subordine come fondamento della risoluzione per inadempimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge richiamata a fondamento dei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per denunciare l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia ove il giudice di appello abbia comunque reso una decisione sulla domanda o sull'eccezione, anche solo implicita o per ragioni sistematiche.
art. 13 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Richiamato dalla ricorrente come disciplina applicabile alle varianti nell'esecuzione di lavori pubblici.
Richiamati per l'interpretazione della convenzione di concessione e delle clausole sullo ius variandi.
Richiamati per contestare la qualificazione novativa dell'atto aggiuntivo e del nuovo assetto negoziale.
Richiamato per escludere il sindacato di legittimità sul fatto in presenza di doppia conforme sulle medesime questioni di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi; la mancanza di tale confronto comporta inammissibilità del motivo.
- La valutazione circa la sussistenza di un abuso dello ius variandi, la causa concreta dei ritardi nell'esecuzione e l'incidenza delle varianti sull'equilibrio contrattuale è questione di fatto rimessa al giudice del merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
- L'accertamento della natura novativa di un atto o di un accordo richiede la verifica dell'animus novandi e della causa novandi, che è attività riservata al giudice di merito e non rivedibile in cassazione se correttamente motivata.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia sostanzialmente esaminato la questione, anche rigettandola per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte, purché emerga una risposta decisoria sul punto.
- La formazione di giudicati su atti amministrativi o su profili processuali non impedisce, di per sé, di esaminare domande risarcitorie o restitutorie collegate a pregressi inadempimenti, salvo che il giudicato copra effettivamente il medesimo petitum e la medesima causa petendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03183/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03185/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03187/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03188/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03189/2024 del 05/02/2024
- ordinanza_civile · 5 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03191/2024 del 05/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →