Cassazione Civile, Ordinanza n. 03185/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento sintetico per IRPEF, relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, attribuendo al contribuente un maggior reddito in base a beni-indice di capacità contributiva: due autovetture, un'abitazione principale a Genova, due residenze secondarie a Courmayeur e Olbia (quest'ultima in multiproprietà) e una ulteriore residenza secondaria a Torriglia, oltre alla partecipazione del coniuge alle spese. Il ricorso introduttivo del contribuente era stato accolto in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione valorizzando la pluralità degli indici di capacità contributiva e l'esame dei conti correnti e degli investimenti con la coniuge. In cassazione il contribuente ha proposto otto motivi: 1) violazione di giudicato interno su errori di metratura degli immobili; 2) omesso esame della reale metratura degli immobili e dell'ammontare dei disinvestimenti; 3) omesso esame del raffronto tra reddito sintetico e redditi irrilevanti ai fini IRPEF; 4) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il redditometro fondi solo su presunzioni semplici; 5) violazione delle medesime norme per il preteso disomogeneo raffronto tra spese e disponibilità giustificate, e contestazione del criterio di imputazione al 50% del contributo del coniuge; 6) violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, per la disapplicazione dei coefficienti redditometrici; 7) illegittimità delle sanzioni per il 2008; 8) illegittimità delle sanzioni per incremento del minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché l'Agenzia, nell'atto di appello, aveva mostrato acquiescenza sugli errori di metratura di alcuni immobili, sicché la CTR non avrebbe potuto riesaminare quel profilo come se fosse ancora controverso. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, unitamente al terzo per la parte in cui riguardava i disinvestimenti, perché la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche e generiche, senza un effettivo esame analitico delle prove contrarie offerte dal contribuente: ciò integra una motivazione mancante o apparente. Ha invece rigettato il quarto motivo, riaffermando che il redditometro configura una presunzione legale relativa e che, una volta accertata l'effettività dei beni-indice, il giudice deve valutare solo la prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme. Ha rigettato anche il quinto motivo, ricordando che il contributo economico del coniuge può rilevare solo se il contribuente dimostri concretamente che le spese siano state finanziate da tali elargizioni. Quanto ai motivi sesto, settimo e ottavo, la Corte ha escluso l'assorbimento del sesto, ritenendo implicitamente rigettata la doglianza sulla disapplicazione dei coefficienti redditometrici; ha invece considerato assorbiti, in questa sede, il settimo e l'ottavo motivo relativi alle sanzioni, poiché l'accoglimento parziale del ricorso e la cassazione con rinvio imponevano nuovo esame da parte del giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
Richiamato per la dedotta violazione del giudicato interno su un punto di fatto relativo alla metratura degli immobili.
Richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato interno sul punto della metratura degli immobili.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di censura per violazione di legge nei motivi del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva però che la critica alla CTR si risolveva in realtà in censura di motivazione apparente.
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma base dell'accertamento sintetico; la Corte ribadisce che nel testo ratione temporis configura una presunzione legale relativa fondata su spesa per incrementi patrimoniali e indici di capacità contributiva.
Invocato dal ricorrente per sostenere la natura di presunzione semplice del redditometro; la Corte lo esclude, affermando la natura di presunzione legale relativa dell'accertamento sintetico.
Richiamato per la pretesa disapplicazione dei coefficienti redditometrici; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato in relazione alla contestazione della legittimità delle sanzioni irrogate per il 2008.
Richiamato in relazione alla doglianza sull'incremento del minimo edittale delle sanzioni.
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato anche nel motivo sulla disapplicazione dei coefficienti redditometrici; la Corte ritiene la censura infondata alla luce della natura presuntiva legale dell'accertamento.
Massime di principio
- Nel contenzioso da accertamento sintetico, il redditometro opera come presunzione legale relativa: accertata l'effettiva esistenza dei beni-indice di capacità contributiva, il contribuente conserva l'onere di provare con idonea documentazione che le spese sono state finanziate con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte, o comunque non imponibili, ovvero che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
- Una volta che il contribuente abbia assolto l'onere di allegare e documentare fatti contrari all'accertamento, il giudice di merito deve compiere un esame analitico della prova, non potendo limitarsi a formule generiche, adesioni apodittiche all'atto impositivo o motivazioni solo apparenti.
- La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la censura è sussumibile nel vizio di nullità della sentenza più che nell'omesso esame di un fatto decisivo.
- L'eventuale contributo economico del coniuge o di altri familiari può essere valorizzato solo se il contribuente dimostri in concreto che le spese contestate sono state effettivamente sostenute con quella provvista, non essendo sufficiente il mero richiamo al rapporto familiare o alla maggiore capacità reddituale del terzo.
- La contestazione di specifici errori dell'accertamento su beni-indice o su elementi di fatto già oggetto di acquiescenza della parte pubblica in appello non può essere superata dal giudice di secondo grado senza confrontarsi con il perimetro del devolutum e con l'eventuale giudicato interno.
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