Cassazione Civile, Sentenza n. 15639/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009: l'Ufficio contestava emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e la mancata applicazione dell'IVA su cessioni a clienti nazionali, imputando alla ricorrente l'illegittima applicazione del regime di non imponibilità (art. 8 c.2 d.P.R. n. 633/1972 e art. 54 c.4) sulla base dell'esistenza di una società filtro riconducibile a Capuano Antonio Annunziata e Carannante Michele. La società deduceva carenza di motivazione, mera incongruenza fra elenchi clienti/fornitori e dichiarazione IVA dovuta a errori, assenza di vantaggio economico e adempimento degli obblighi di trasmissione delle dichiarazioni d'intento (commi 381 e 385 L. n. 311/2004). In appello la CTR aveva ritenuto provata la partecipazione fraudolenta e rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure meramente motivazionali alla luce del nuovo art. 360 c.p.c. (testo post 2012) e, sul merito, ha confermato che la CTR poteva ritenere l'esistenza di un accordo fraudolento sulla base della convergenza degli elementi probatori (incongruenze, posizione dei destinatari delle fatture, assenza dei requisiti di esportatori abituali). La Corte ha richiamato il dovere di diligenza del cedente nel verificare l'affidabilità delle dichiarazioni d'intento e il principio che la non imponibilità prevista dall'art. 8 (lett. c) riguarda l'esecutività del debito IVA, non la sua insussistenza; se manca il presupposto la responsabilità/recupero dell'IVA è legittimo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 10.000 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
art. 8 (c.1 lett. c e c.2), art. 16, art. 17, art. 21, art. 54 c.4
La Corte distingue la non imponibilità di cui all'art. 8 (lett. c) come riguardante l'esecutività del debito IVA (plafond/compensazione) e non la sussistenza del debito stesso; se la dichiarazione d'intento è inesistente o fraudolenta, viene meno il regime e l'IVA è recuperabile; il cedente che sapeva o doveva sapere della frode può essere ritenuto partecipante/far recuperare l'imposta
Prevede obblighi di comunicazione e responsabilità solidale in caso di invio mancante, incompleto o inesatto delle dichiarazioni d'intento; la Corte ne ricava l'onere di diligenza del cedente nel verificare i requisiti dell'esportatore abituale
Se la dichiarazione d'intento è stata rilasciata in assenza dei presupposti, l'omesso pagamento del tributo è imputabile ai cessionari/committenti che hanno rilasciato la dichiarazione: principio usato per giustificare il recupero dell'IVA
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la Corte rileva che la rivalutazione delle prove è questione di merito in cui non interviene la Cassazione se fondata su valutazione del giudice di merito
art. 360 c.1 n.5 c.p.c. (testo post Decreto Sviluppo 2012)
Limita i motivi di cassazione per vizio di motivazione: dopo il 1° settembre 2012 sono ammissibili solo censure per omesso esame di fatto decisivo; molte proteste motivazionali della ricorrente sono state dichiarate inammissibili
Direttiva IVA / Sesta direttiva e giurisprudenza CJEU
Causa C-439/04 e C-440/04 Axel Kittel e C-712/17 EN.SA. ecc.
Il diritto UE incoraggia la lotta contro la frode IVA e non consente l'abuso: chi sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta è considerato complice, indipendentemente dal vantaggio economico effettivo
Massime di principio
- La non imponibilità prevista per gli 'esportatori abituali' (art. 8 d.P.R. 633/1972) riguarda l'esecutività del debito IVA: se manca il presupposto (dichiarazione d'intento inesistente o irregolare), l'IVA è dovuta e recuperabile.
- Il cedente che accetta una dichiarazione d'intento ha un onere di diligenza: deve adottare misure ragionevoli per verificare l'affidabilità del cessionario; la mancata diligenza o la consapevolezza della falsità può integrare partecipazione alla frode.
- Discrepanze tra elenchi clienti/fornitori e dichiarazioni IVA costituiscono elementi presuntivi rilevanti, ma la loro efficacia è valutata dal giudice di merito in base alla complessiva convergenza probatoria; non tutti gli errori formali escludono la buona fede, ma possono esserlo se isolati e non vantaggiosi.
- In sede di Cassazione le censure di merito (rivalutazione delle prove) sono inammissibili; le critiche sulla motivazione sono oggi più restrittive (art. 360 c.p.c. dopo 2012): solo l'omesso esame di un fatto decisivo è sindacabile.
- Il diritto comunitario e la giurisprudenza della Corte di Giustizia legittimano misure anti-frode e riconoscono che l'abuso del regime IVA può comportare responsabilità anche in assenza di un vantaggio economico diretto per il partecipante alla frode.
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