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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15638/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava l'atto di contestazione relativo all'anno 2006 per la mancata autofatturazione di acquisti per € 1.745.245,42 con applicazione della sanzione ex art. 6 c. 8 d.lgs. 471/1997. Marecasa denunciava la duplicazione delle sanzioni in quanto analoghe sanzioni erano state già irrogate con un avviso di accertamento relativo allo stesso periodo d'imposta; l'Amministrazione sosteneva però che i due atti riguardassero distinte fattispecie (qui: mancata autofatturazione da parte del cessionario; nell'altro procedimento: omessa fatturazione/registrazione e dichiarazione IVA infedele). In primo grado la CTP rideterminava le sanzioni; la CTR rigettava l'appello della società ritenendo le fattispecie diverse. Marecasa ricorreva in Cassazione con quattro motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione: rigetta il primo e il secondo motivo; dichiara inammissibile il terzo motivo; accoglie parzialmente il quarto motivo. In particolare, la Corte accerta che il processo pregiudicante (altro procedimento relativo alle pretese fiscali) è ormai definitivo in parte favorevole al contribuente (ordinanza Sez. 6-5 n. 11553/2016 che ha reso definitivo il giudizio di secondo grado), per cui le sanzioni oggetto del presente giudizio devono essere ricalcolate alla luce della pronuncia definitiva. Per tale motivo la Cassazione cassa la sentenza impugnata limitatamente al profilo indicato nel quarto motivo e rinvia alla CTR della Campania per il nuovo calcolo delle sanzioni. Gli altri motivi vengono respinti o dichiarati inammissibili; la Corte sottolinea altresì che le argomentazioni di fatto della CTR (che hanno ritenuto le fattispecie diverse) non sono sindacabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 471 del 1997, art. 6 comma 8

    Norma invocata quale base normativa per la sanzione relativa alla mancata autofatturazione da parte del cessionario/committente; nel caso è stata applicata dall'Ufficio con l'atto di contestazione impugnato.

  • d.lgs. n. 471 del 1997, art. 6 comma 1, 4 e 5; art. 5 comma 3

    Norme riferite alle sanzioni per omessa fatturazione, omessa registrazione e dichiarazione IVA infedele: la CTR ha ritenuto che le sanzioni irrogate nell'altro avviso di accertamento riguardassero queste fattispecie, diverse rispetto alla mancata autofatturazione censurata nel presente atto.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12 (cumulo giuridico) e art. 12 comma 7

    La Corte richiama il principio del cumulo giuridico: la possibilità di chiedere il cumulo giuridico delle sanzioni deve seguire il corretto iter processuale (eccezione in primo grado, riproposizione in Cassazione se necessario) e, per far valere l'ipotesi di violazione dell'art. 12 c.7, il contribuente deve produrre gli atti precedenti che dimostrino la duplicazione praticata dall'Amministrazione; il mancato apporto di tali documenti rende la doglianza inammissibile.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1 comma 2 e art. 36

    Richiamate dalle doglianze di nullità della sentenza per motivazione insufficiente: la Cassazione ritiene invece che la motivazione della CTR sia adeguata e conforme ai principi richiesti.

  • codice di procedura civile, art. 360 c. 1 nn. 3 e 4

    Fondamenti delle censure di legittimità (vizio di motivazione, omessa pronuncia). La Corte valuta tali doglianze: ne rigetta alcune, ne dichiara altre inammissibili e accoglie parzialmente quella fondata sul carattere pregiudicante di altro procedimento che rende necessario il ricalcolo delle sanzioni.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato nella doglianza per omessa pronuncia: la CTR ha invece dato succinta e chiara risposta alla questione, per cui la censura è rigettata.

  • codice di procedura civile, art. 295

    Articolo invocato dal ricorrente per la sospensione del processo in presenza di procedimento pregiudicante; la Corte osserva che il procedimento pregiudicante è ormai definito con pronuncia divenuta definitiva, quindi la questione impone il ricalcolo delle sanzioni anziché la sospensione.

Massime di principio

  • La duplicazione apparente di sanzioni imposte con atti diversi va valutata confrontando la fattispecie sostanziale: sanzioni diverse per fatti diversi non costituiscono duplicazione illegittima.
  • Il principio del cumulo giuridico (art. 12 d.lgs. 472/1997) può essere fatto valere solo seguendo il corretto iter processuale; il contribuente deve fornire gli atti antecedenti che provino la concreta applicazione duplicativa delle sanzioni.
  • In Cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto della Corte territoriale salvo vizio di diritto; le contestazioni di fatto richiedono ricorso e prova procedurale adeguata nel merito.
  • Se esiste un procedimento 'pregiudicante' e questo diventa definitivo con decisione che incide sul quantum o sulla qualificazione, il giudice del rinvio deve adeguare il calcolo delle sanzioni alla pronuncia definitiva.
  • Le censure processuali sulla motivazione o su omessa pronuncia richiedono che la viziosità sia specificamente dimostrata: una motivazione che espone l'iter logico-giuridico è generalmente ritenuta sufficiente.
  • Per ottenere l'annullamento o la ricalcolazione delle sanzioni per duplicazione è essenziale l'autosufficienza del ricorso in Cassazione, comprensiva dei documenti necessari a dimostrare la duplicazione.

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