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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15661/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti contestavano che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la responsabilità della ditta esecutrice (Europa 2000) per vizi e difetti dell'opera edile, nonostante le consulenze tecniche d'ufficio avessero accertato difformità e incompletezze (in particolare carenze di impermeabilizzazione e pendenze). In sede di Cassazione era stato dichiarato inammissibile il terzo motivo per presunta genericità (perché non sarebbero state riportate nel ricorso le conclusioni dei c.t.u.); con il ricorso per revocazione le ricorrenti hanno invece sostenuto che tale presupposto era un errore di fatto perché le conclusioni dei periti erano invece trascritte e richiamate nel ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha revocato limitatamente l'ordinanza n. 31405/2019 nella parte che aveva dichiarato inammissibile il terzo motivo, ha ritenuto fondato il terzo motivo originario, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello per apparente carenza motivazionale rispetto alle relazioni peritali e al tema della responsabilità dell'appaltatore, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per nuovo esame. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla doglianza sul vizio dell'opera e alla normativa processuale sulla specificazione dei motivi; la Corte ha valutato la sufficienza della specificità del motivo impugnato.

  • art. 1667 c.c. e ss.

    Riferito alla responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera; la Corte ribadisce che l'appaltatore è responsabile salvo provi di aver manifestato dissenso e di essere stato mero esecutore (nudus minister).

  • art. 395 n. 4 c.p.c. (richiamato dall'art. 391-bis)

    Utilizzato per fondare la revocazione per errore di fatto: la Corte ha ritenuto che la precedente ordinanza si fosse basata su una falsa supposizione fattuale (la mancata trascrizione delle conclusioni dei c.t.u.) e quindi integrasse il vizio revocatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sul limite del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Cassazione può censurare solo la motivazione 'apparentemente' carente o illogica nei casi tassativi individuati dalla giurisprudenza.

  • art. 10 Decreto Ministeriale n. 145/2000

    "nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata di iniziativa esclusiva dell'appaltatore"

    Citato dalla Corte d'appello per sostenere che l'appaltatore si era attenuto ai grafici e alle direttive; la Cassazione richiama tale principio ma sottolinea che l'osservanza delle istruzioni non esclude di per sé la responsabilità se l'appaltatore non dimostra di aver manifestato dissenso di fronte a istruzioni palesemente errate.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato in ordine al principio che la responsabilità solidale può operare tra soggetti i cui inadempimenti abbiano concorso efficientemente al danno (estensione del principio anche alla responsabilità contrattuale).

  • art. 12 preleggi

    Invocato ai fini ermeneutici per l'interpretazione restrittiva del sindacato sulla motivazione; la Corte lo usa per motivare la necessità di criteri interpretativi coerenti.

  • art. 1669 c.c.

    Citato in riferimento alla possibilità di azioni verso appaltatore, direttore dei lavori o progettista; la sentenza chiarisce che non si determina automatico litisconsorzio necessario tra i soggetti responsabili.

Massime di principio

  • Se la decisione di merito si discosta dalle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, il giudice d'appello deve motivare specificamente i criteri probatori e gli elementi che giustificano il diverso convincimento; la mera evocazione delle conclusioni altrui senza confronto analitico può portare alla nullità della decisione per motivazione apparente.
  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis) è ammessa quando la Corte abbia fondato la propria decisione su una falsa supposizione fattuale risultante dagli atti (es. affermare che una determinata prova non è stata trascritta quando invece lo era).
  • In materia di appalto, l'appaltatore è di regola responsabile per i vizi dell'opera: può essere esente solo se prova di aver manifestato dissenso rispetto a istruzioni palesemente errate e di essere stato costretto ad eseguirle (figura del 'nudus minister').
  • Può sussistere responsabilità concorsuale o solidarietà tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori quando i loro inadempimenti abbiano concorso efficacemente al danno (principio richiamato su base art. 2055 c.c.).
  • La collocazione formale delle informazioni nel ricorso (anche se non esattamente nella sezione 'motivi') non determina automaticamente l'inammissibilità se dal testo risulta comunque l'autosufficienza della deduzione e la correlazione con i motivi enunciati; il giudice deve valutare la sostanza oltre la forma.
  • La Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione: può annullare quando la motivazione è materiale o graficamente assente, apparente o incoerente, non per semplice insufficienza argomentativa.

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