Cassazione Civile, Sentenza n. 15715/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti per €1.766.374,69 effettuati da Air Europe ad Aeroporti di Roma nel periodo anteriore all'ammissione di Air Europe alla procedura di amministrazione straordinaria. Questione centrale: se il provvedimento ENAC del 18/6/2003 e l'art. 802 cod. nav. (nel testo vigente ratione temporis) impediscano al gestore aeroportuale di rifiutare o non accettare il pagamento e quindi lo esentino dal rischio di revocatoria; in subordine, se sussistesse la scientia decoctionis (conoscenza dello stato di insolvenza) da parte di Aeroporti di Roma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Aeroporti di Roma. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva accolto la revocatoria: ha ritenuto provata la scientia decoctionis di Aeroporti di Roma al momento dei pagamenti e ha affermato che l'art. 802 cod. nav., nella formulazione applicabile ratione temporis, non impone al gestore aeroportuale l'obbligo di accettare il pagamento in ogni caso né esenta il gestore dal rischio di revocatoria fallimentare. Il provvedimento ENAC del 18/6/2003 non sposta la valutazione circa lo stato di insolvenza dal gestore all'ENAC e non costituisce deroga alla regola generale della revocatoria. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 67 legge fallimentare (secondo comma)
Fondamento dell'azione revocatoria: i pagamenti ricevuti da un terzo conoscente dello stato di insolvenza del debitore possono essere revocati per tutelare la par condicio creditorum; solo norme espressamente derogatorie possono esentare dalla revocatoria.
art. 802 codice della navigazione (testo vigente ratione temporis)
Il direttore dell'aeroporto non può autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi ... e se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti
Interpretato come norma che tutela il diritto del gestore a esigere il corrispettivo per i servizi aeroportuali (e a non autorizzare la partenza senza pagamento), ma non come norma che obblighi il gestore ad accettare il pagamento proveniente da impresa in stato di insolvenza né come norma che esenti il gestore dal rischio di revocatoria.
d.lgs. n.96/2005 (modifiche ad art.802 cod. nav.)
Le modifiche normative sono intervenute successivamente ai fatti e pertanto non si applicano; la Corte distingue il testo ratione temporis e nega efficacia retroattiva per giustificare un diverso esito.
Regolamento di Scalo Aeroporto Leonardo da Vinci (artt. 12.1 e 12.2)
Norme regolamentari dello scalo non costituiscono, di per sé, deroga che imponga al gestore di accettare pagamenti da soggetto in insolvenza o che escluda la revocatoria; non annullano l'obbligo di valutazione della solvibilità del debitore da parte del gestore.
art. 785 cod. nav.
Rammentata in relazione alle competenze sulle misure amministrative verso il vettore; la competenza ministeriale indicata per quelle misure non esime comunque il gestore dall'accertare lo stato di insolvenza e dagli effetti revocatorî dei pagamenti ricevuti.
Massime di principio
- La revocatoria fallimentare (art. 67 l.fall.) può colpire i pagamenti ricevuti da un creditore che era a conoscenza dello stato di insolvenza del proprio debitore: la scientia decoctionis è elemento decisivo.
- Il richiamo a norme del settore (es. art. 802 cod. nav. o provvedimenti ENAC) che consentono o regolano il rifiuto dell'autorizzazione al volo non equivale ad un obbligo per il gestore di accettare il pagamento in ogni caso né a un'esenzione automatica dalla revocatoria.
- Le direttive o provvedimenti amministrativi non trasferiscono automaticamente al regolatore la valutazione della solvibilità né la responsabilità per l'eventuale revocatoria: il gestore deve comunque valutare la situazione del debitore.
- Solo una prescrizione normativa o regolamentare chiara e vincolante che obblighi il creditore a prestare il servizio nonostante il mancato pagamento potrebbe costituire una deroga rilevante alla revocatoria; l'onere di provare tale obbligo spetta a chi lo invoca.
- In situazioni analoghe, il creditore/gestore dovrebbe documentare le ragioni dell'accettazione del pagamento (es. garanzie, forme di tutela, istruzioni vincolanti da autorità) e adottare cautele contrattuali e operative (richiesta di garanzie, modifiche ai termini di pagamento, segregation/riscossione sotto condizione) per ridurre il rischio di futura impugnazione.
- Per il curatore/creditore revocante, la strategia vincente è provare la scientia decoctionis del terzo beneficiario dei pagamenti; per il terzo, la difesa efficace è dimostrare l'assenza di conoscenza dello stato di insolvenza o l'esistenza di un obbligo normativo/regolamentare che giustifichi l'accettazione del pagamento.
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