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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15712/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'ADM aveva emesso un invito di pagamento per € 29.382.029,67 + interessi e sanzioni per diritti doganali (dazi, accise, IVA e diritti per Stazione sperimentale combustibili) ritenuti evasi in relazione a 82.440,77 mc di olio combustibile fluid o immessi indebitamente in consumo dal deposito doganale privato "Romanelli" intestato alla Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto. Il Ministero della Difesa impugnava l'invito sostenendo: inammissibilità della pretesa erariale proposta da altra pubblica amministrazione; difetto di legittimazione passiva della DCMM quale mera articolazione periferica; inesistenza o carenza probatoria (deposito dismesso, prodotto prevalentemente acquoso, errori metodologici e di calcolo negli accertamenti); decadenza/prescrizione della pretesa. In primo grado la CTP di Taranto aveva accolto il ricorso (rilevando natura acquosa del materiale e dismissione del deposito). La CTR ha riformato la sentenza di primo grado: ha ritenuto fondata la ripresa fiscale sulla base delle analisi del laboratorio doganale, della documentazione del pvc della Guardia di Finanza e della sussistenza di omissioni e trascuratezze della DCMM nella gestione del deposito, escludendo rilievo decisivo della sentenza penale per prescrizione e della perizia di parte. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Difesa. Ha ritenuto inammissibili i motivi che lamentavano motivazione apparente o insufficiente, errata valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR aveva svolto una motivazione sintetica ma comunque comprensibile e riferita alla documentazione processuale (pvc, analisi di laboratorio, atti contabili). La Corte ha inoltre precisato che le censure miravano in sostanza a un riesame del merito (vietato in sede di legittimità), che molte contestazioni erano valutazioni critiche non costituenti omesso esame di fatto decisivo e che l'eccezione di prescrizione non era stata tempestivamente e specificamente riproposta in appello. Pertanto il ricorso è stato respinto e le spese sono state liquidate a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (n. 3, n. 4, n. 5)

    non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito

    Disciplina i motivi di cassazione: n.3 (violazione di norme di diritto), n.4 (motivazione apparente o contraddittoria), n.5 (omesso esame di un fatto decisivo). La Corte richiama i limiti di sindacato in Cassazione, escludendo la riconsiderazione del merito e ammettendo il controllo solo per vizi di motivazione o omesso esame di fatti decisivi come definiti dalla giurisprudenza.

  • art. 2697 c.c.

    non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito

    Attribuisce l'onere della prova. La Corte osserva che la mera contestazione dell'apprezzamento probatorio non equivale a una violazione dell'art. 2697: occorre che il giudice abbia spostato l'onere su parte diversa da quella prevista dalla norma.

  • art. 116 c.p.c.

    non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito

    Istanze sulla valutazione delle prove sono da valutarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice; la Cassazione interviene limitatamente se si denuncia un vizio di motivazione rilevante.

  • Codice Doganale Comunitario (artt. 98, comma 2 e 102, comma 2)

    Norme del diritto doganale richiamate dai ricorrenti per contestare modalità e validità degli accertamenti doganali; la Corte ha ritenuto che le eventuali carenze di procedure doganali non incidessero sugli obblighi del depositario né sulle risultanze probatorie valutate dal giudice di merito.

  • TULD (Testo Unico delle Dogane) artt. 61, 65, 66 e art. 161

    Richiamati in relazione alle norme procedurali e sostanziali in materia doganale. La Corte ha considerato le risultanze e le omissioni operative alla stregua di elementi di fatto sulle responsabilità del depositario.

  • TUA (Testo Unico Accise) art. 26, art. 23 comma 2, art. 15 comma 1

    Norme sulle accise e sui rapporti con i depositi doganali: usate per valutare la sussistenza dell'obbligo impositivo e la decorrenza dei termini di prescrizione; la Corte ha osservato che le questioni di prescrizione non erano state adeguatamente sollevate in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma sull'omessa pronuncia: i ricorrenti hanno contestato l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione, ma la Corte ha ritenuto che tale eccezione non fosse stata specificamente e tempestivamente riproposta in appello.

  • artt. 2727 e ss. c.c. (onere e valutazione della prova perizie, art. 2728, 2729)

    Riferimenti alle regole sulle prove peritali e la loro valutazione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia valutato la perizia di parte e le analisi di laboratorio e abbia motivato la prevalenza degli accertamenti dell'ADM.

Massime di principio

  • In materia tributaria e doganale, la Corte di Cassazione non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: le contestazioni sull'attendibilità delle prove sono normalmente devolute al giudice di merito e sono inammissibili in cassazione salvo vizi gravi di motivazione o omesso esame di fatti decisivi
  • Una motivazione sintetica ma riferita chiaramente agli atti di causa (pvc, analisi, documentazione) soddisfa il requisito minimo costituzionale; le censure sulla insufficienza motivazionale sono oggi più limitate dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c.
  • La mera carenza di controlli o verifiche da parte dell'autorità doganale non esonera il depositario/ente gestore dalle obbligazioni tributarie: la Corte può ritenere rilevanti altre prove e le omissioni nella gestione come elementi per la responsabilità tributaria
  • L'eccezione di prescrizione o decadenza deve essere sollevata in modo specifico e non può essere riferita con generici richiami; se non adeguatamente riproposta in appello, può essere considerata non proposta e quindi non giudicata
  • Decisioni penali di non luogo a procedere per prescrizione o altre ragioni non necessariamente precludono l'accertamento tributario: la rilevanza di una sentenza penale va valutata e non sempre ha valore decisivo nel giudizio fiscale
  • Contestazioni metodologiche sulle modalità di campionamento e misurazione (es. tarature, temperatura di riferimento) costituiscono nodi tecnici che il giudice di merito valuta; impugnare tali valutazioni in cassazione richiede dimostrare che il giudice ha omesso di esaminare fatti decisivi o abbia motivato in modo inesistente

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