Cassazione Civile, Sentenza n. 15641/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA anno 2010 per operazioni ritenute inesistenti con società cosiddette "cartiere". L'Ufficio aveva contestato la non imponibilità delle cessioni (art. 8 DPR n. 633/1972) fondata su dichiarazioni d'intento rilasciate da acquirenti indicati come esportatori abituali, ma che risultavano privi dei requisiti (assenza di operazioni di esportazione/intracomunitarie, qualifica di "evasori totali"). Inoltre si rilevava una concentrazione dei pagamenti riconducibile a un unico soggetto (Capuano Antonio) e la formazione di un rilevante credito IVA (oltre 1 milione) poi utilizzato in compensazione, fattori dai quali l'Ufficio e la CTR avevano desunto l'accordo fraudolento tra cedente e cessionari.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato la valutazione della CTR secondo cui gli indizi (incongruenza degli elenchi clienti/fornitori, assenza di operazioni di esportazione da parte dei cessionari, qualifica di evasori totali, pagamenti riconducibili a un unico soggetto, e il vantaggio economico derivante dal credito IVA utilizzato in compensazione) erano "gravi, precisi e concordanti" e idonei a fondare la presunzione di operazioni inesistenti e dell'accordo fraudolento. Sono state respinte le doglianze sulla motivazione, sull'omesso esame di documenti e sulla citata abrogazione di obblighi di elenchi, nonché i profili di diritto invocati. Condanna della ricorrente alle spese processuali (liquidate in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 c.1 lett. c)
Disciplina la non imponibilità di talune operazioni per gli esportatori abituali tramite il meccanismo del plafond; la Corte ha richiamato tale norma come deroga al regime ordinario IVA e ha evidenziato che l'utilizzo improprio del meccanismo (mediante operazioni inesistenti) determina un vantaggio economico illecito (formazione di credito IVA).
Codice Civile, art. 2729
Regola le presunzioni: le presunzioni non legislative sono lasciate alla prudenza del giudice e devono essere "gravi, precise e concordanti". La Corte ha confermato che gli indizi valutati congiuntamente soddisfacevano questi requisiti e potevano reggere la presunzione di frode.
Codice Civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova: la Corte ha richiamato le regole di distribuzione dell'onere probatorio, sottolineando il diritto del contribuente a fornire prova contraria ma ritenendo l'insieme indiziario dell'Ufficio sufficiente a sostenere l'accertamento.
d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Norma citata in relazione ai criteri di motivazione e all'onere della prova nei giudizi tributarî; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente motivato e applicato la normativa processuale tributaria.
d. Lgs. n. 546 del 1992, art. 63
Richiamato nelle doglianze sull'omesso esame di fatti decisivi: la Corte ha escluso il vizio, ritenendo che i fatti storici decisivi fossero stati presi in considerazione.
art. 360 c.p.c. (lett. 1 n. 3 e n. 5 e n.4)
Norme di legittimità per la Cassazione: i vari motivi di ricorso fondati su tali lett. (vizio di diritto, omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi) sono stati esaminati e dichiarati infondati.
d. L. n. 112 del 2008, art. 33 c.3 (convertito L. n. 133/2008) e d.P.R. n. 322 del 1998, art. 8-bis
Questione sollevata in riferimento all'obbligo di compilare e presentare gli elenchi clienti/fornitori: la Corte ha osservato che, anche prescindendo da tale obbligo, la CTR non ha basato la decisione esclusivamente sull'assenza degli elenchi ma su un quadro indiziario più ampio e convergente.
Costituzione, artt. 24, 111
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al principio della motivazione: la Corte ha ritenuto rispettati i minimi costituzionali di motivazione e la piena spiegazione delle ragioni della decisione.
Massime di principio
- La qualifica formale di "esportatore abituale" attribuita da un cessionario non basta se manca prova concreta di operazioni di esportazione; l'assenza di esportazioni/intracomunitarie e la qualifica di "evasore totale" sono indizi gravi contro la non imponibilità.
- Indicatori congiunti quali incongruenze tra elenchi clienti/fornitori e fatture, concentrazione dei pagamenti su un unico soggetto che non ha poteri di rappresentanza, e l'importante formazione e utilizzo di credito IVA costituiscono indizi "gravi, precisi e concordanti" capaci di fondare una presunzione di frode.
- La formazione e l'utilizzo di un consistente credito IVA (soprattutto se usato in compensazione per evitare controlli) possono essere considerati vantaggio economico reale e elemento probatorio rilevante per dimostrare l'illegittimità delle operazioni.
- L'abrogazione o la mancata compilazione di specifici obblighi formali (es. elenchi clienti/fornitori) non impedisce all'Amministrazione e al giudice di valorizzare altri indizi nitidi e documentali nella ricostruzione della frode.
- La mera produzione di documenti (es. contratti di mandato o rappresentanza) potrebbe non neutralizzare l'insieme indiziario se non dimostra concretamente la realtà economica e la quotidiana attività di esportazione dei cessionari; il contribuente ha l'onere di fornire prove efficaci della genuinità delle operazioni.
- In casi simili è determinante conservare e poter esibire prova documentale diretta delle esportazioni (documenti di trasporto, doganali, fatture di esportazione effettive, flussi bancari coerenti) e dimostrare la autonomia e la reale capacità economica dei clienti per evitare la qualificazione come operazioni inesistenti.
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