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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35983/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un atto di contestazione emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, relativo all’irrogazione di sanzioni per acquisti senza fattura e per la mancata regolarizzazione di tali operazioni per l’anno 2002, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997. Il ricorso era stato respinto in primo grado e la decisione confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. In cassazione la società ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione ed erronea interpretazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse confermato la decisione di primo grado e la legittimità dell’atto impositivo senza adeguata indicazione normativa e senza esaminare le difese svolte. La Corte affronta preliminarmente anche il tema del litisconsorzio necessario, escludendolo perché la sanzione irrogata a una società di persone non comporta un meccanismo di automatica imputazione ai soci analogo a quello previsto per le imposte sui redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che la controversia potesse essere decisa con rito camerale e che non vi fosse violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché non ricorreva un litisconsorzio necessario tra società e soci. Nel merito del motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta sostanzialmente a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e dei fatti di causa, attività preclusa in sede di legittimità. È stata inoltre richiamata la regola per cui il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singolo argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997

    Norma sanzionatoria richiamata per le violazioni IVA consistenti nella mancata regolarizzazione di acquisti senza fattura; la Corte la considera applicabile alla fattispecie oggetto dell’atto di contestazione.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte esclude che nella controversia fosse necessario il litisconsorzio tra società e soci, ritenendo quindi correttamente decidibile la causa senza integrazione del contraddittorio.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la causa poteva comunque essere definita in camera di consiglio anche in ipotesi diversa da quella ipotizzata dal relatore.

  • art. 2291 c.c.

    È richiamato per affermare che la responsabilità solidale e illimitata dei soci delle società di persone opera anche nei rapporti tributari.

  • art. 2304 c.c.

    La responsabilità dei soci è subordinata al beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, nel senso che il creditore deve prima tentare di soddisfarsi sulla società.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La doglianza della ricorrente è stata reputata inammissibile: la motivazione della sentenza tributaria non deve necessariamente esaminare espressamente tutte le difese, purché esponga in modo conciso ma logicamente adeguato le ragioni della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto sanzioni tributarie irrogate a una società di persone non sussiste, di regola, un litisconsorzio necessario con i soci, perché manca un meccanismo di automatica imputazione ai medesimi analogo a quello previsto per l’accertamento delle imposte sui redditi.
  • La responsabilità solidale e illimitata dei soci delle società di persone può operare anche in materia tributaria, ma resta coordinata con il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
  • In sede di legittimità non è censurabile la mera diversa valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo che si denunci l’utilizzo di prove non dedotte, di prove legali disapplicate o di un apprezzamento di elementi sottratti a valutazione.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo argomento delle parti, essendo sufficiente una motivazione sintetica ma logicamente coerente e idonea a rendere intellegibile la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni tributarieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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