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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27488/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento fondata su una cartella esattoriale relativa all'ICI per gli anni dal 1994 al 1999. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e accolto in appello sulla base dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito tributario. La concessionaria della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione delle norme processuali sul divieto di domande/eccezioni nuove in appello, assumendo che l'eccezione di prescrizione non fosse stata ritualmente riproposta dal contribuente; dall'altro, la violazione delle norme sostanziali sulla prescrizione, sostenendo che, una volta divenuta definitiva la cartella per mancata opposizione, il credito si sarebbe prescritto nel termine ordinario decennale. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando la validità della notifica effettuata in Italia nonostante la propria iscrizione all'AIRE.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della concessionaria. Ha ritenuto infondata la censura processuale, perché l'eccezione di prescrizione risultava effettivamente riproposta in appello, e comunque l'omissione nelle conclusioni sintetiche non era decisiva. Ha poi confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'ICI è soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di obbligazione periodica o di durata; ha inoltre escluso che la mancata opposizione alla cartella comporti la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., poiché la definitività dell'atto produce solo l'irretrattabilità del credito, non l'applicazione del termine ordinario. Il ricorso incidentale è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere che in appello non potevano essere considerate eccezioni non riproposte.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla dedotta tacita rinuncia all'eccezione.

  • art. 2946 c.c.

    È stato ritenuto non applicabile al credito ICI in discussione, non essendo configurabile la prescrizione ordinaria decennale invocata dalla ricorrente.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La Corte lo indica come norma applicabile all'ICI, qualificata come obbligazione periodica o di durata soggetta a prescrizione quinquennale.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte esclude che la mancata opposizione alla cartella determini la conversione della prescrizione breve in quella decennale.

  • art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma invocata nel motivo sul termine prescrizionale del credito tributario e sulla riscossione coattiva.

  • art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato tra le disposizioni sulla riscossione invocate dalla ricorrente principale.

  • art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato tra le disposizioni sulla riscossione invocate dalla ricorrente principale.

  • art. 1 d.m. n. 321 del 1999

    Richiamato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente principale in tema di riscossione.

  • art. 142 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per contestare la validità della notifica eseguita nel territorio nazionale nonostante l'iscrizione all'AIRE.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'ICI, per la sua natura di obbligazione periodica o di durata, soggiace alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., e non alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La mancata proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento rende il credito irretrattabile, ma non comporta la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.
  • In appello l'eccezione già proposta può considerarsi ritualmente riproposta quando risulti dagli atti processuali; la sinteticità delle conclusioni non vale, da sola, a escluderne la riproposizione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla prescrizione del credito tributario deve confrontarsi con la natura periodica del tributo e con la distinzione tra definitività del titolo e conversione del termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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