Sentenza del 06/07/2016 n. 13748 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le ordinanze con cui era stata richiesta alla Banca la pena pecuniaria per la mancata affluenza all’erario di Lire 1.528.850.000, sottratte dal cassiere M.F., oltre agli interessi. La pena pecuniaria era stata determinata in Lire 1.434.190.3362, con ulteriori Lire 1.413.952.662 di interessi di mora; una successiva ordinanza richiedeva anche gli interessi legali. Dopo il rigetto del ricorso gerarchico, la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso il 1° luglio 2004 e la Commissione tributaria regionale di Roma aveva rigettato l’appello il 16 febbraio 2009. In Cassazione la Banca ha contestato: l’esclusione della sanatoria prevista per i concessionari della riscossione, chiedendo in subordine una questione di legittimità costituzionale; l’omessa motivazione; il rigetto dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che il ricorso gerarchico non la interrompesse; e la preclusione relativa agli interessi legali per non averli contestati in sede amministrativa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la Banca a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in 9.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito. Il primo motivo è stato rigettato: la sanatoria non operava perché i mancati versamenti erano collegati ai reati di peculato e falso del cassiere, accertati con sentenza irrevocabile prima del 1° gennaio 2005. La questione di legittimità costituzionale subordinata è stata dichiarata inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto e, comunque, manifestamente infondata, poiché il legislatore può restringere retroattivamente l’ambito di una sanatoria fiscale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del necessario momento di sintesi. Il terzo è stato rigettato: il ricorso gerarchico interrompe la prescrizione quinquennale, che resta sospesa fino alla decisione ministeriale. Il quarto è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era astratto e non collegato alla concreta censura.
Norme richiamate
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quater, lett. b), convertito nella L. n. 248 del 2006
La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione della norma interpretativa, escludendo l'operatività della sanatoria sul rilievo che gli omessi versamenti all'erario delle somme riscosse, in relazione ai quali la Corte dei Conti aveva affermato la responsabilità contabile della Banca Monte dei Paschi concessionaria del servizio di riscossione, erano relativi ai fatti per cui il cassiere dipendente M. era stato condannato per i reati di peculato e falso con sentenza della Corte di cassazione divenuta irrevocabile il 11.3.1994, quindi in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 311 del 2004 (1 gennaio 2005).
La sanatoria per i concessionari della riscossione non elimina la responsabilità amministrativa quando l’irregolarità è collegata a falsità commesse da dipendenti e definitivamente accertate in sede penale prima dell’entrata in vigore della legge n. 311 del 2004. È sufficiente il collegamento tra l’omesso versamento e i reati di falso, che non può essere superato in Cassazione tramite una diversa ricostruzione dei fatti.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 426 e 426-bis
La Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione della norma interpretativa, escludendo l'operatività della sanatoria sul rilievo che gli omessi versamenti all'erario delle somme riscosse, in relazione ai quali la Corte dei Conti aveva affermato la responsabilità contabile della Banca Monte dei Paschi concessionaria del servizio di riscossione, erano relativi ai fatti per cui il cassiere dipendente M. era stato condannato per i reati di peculato e falso con sentenza della Corte di cassazione divenuta irrevocabile il 11.3.1994, quindi in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 311 del 2004 (1 gennaio 2005).
La sanatoria prevista per le società concessionarie della riscossione è soggetta all’esclusione interpretativa introdotta nel 2006 per le irregolarità connesse a falsità dei dipendenti già definitivamente accertate in sede penale prima del 1° gennaio 2005.
In relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, la ricorrente chiede a questa Corte di affermare che "la proposizione del ricorso gerarchico non è idonea a determinare preclusioni di carattere processuale e pertanto in sede di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto possono essere sollevati motivi di impugnazione ulteriori e diversi rispetto a quelli sollevati in via amministrativa". Si tratta di un quesito di diritto di matura meramente teorica ed astratta, che non contiene al proprio interno alcuna articolazione delle concrete ragioni per le quali la tesi giuridica proposta quale "quesito di diritto" assuma concreta rilevanza ai fini della valutazione della censura svolta nei confronti della sentenza impugnata.
Nel regime processuale applicato alla decisione, i motivi di ricorso per cassazione dovevano concludersi con un quesito di diritto concreto, pertinente alla controversia e idoneo a rendere comprensibile l’errore attribuito al giudice di merito; un quesito meramente teorico comportava l’inammissibilità.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5
Il secondo motivo è inammissibile per mancanza del momento di sintesi che, in caso di ricorso per cassazione proposto per vizi della motivazione ai sensi dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 5, deve contenere, a pena di inammissibilità, " un momento di sintesi" (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
La censura di vizio motivazionale doveva includere un momento di sintesi che delimitasse puntualmente il fatto controverso e decisivo e il difetto denunciato; la sua assenza rendeva il motivo inammissibile.
Il giudice di appello ha escluso l'intervenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione della pretesa sanzionatoria, avendo correttamente attribuito valenza di atto interruttivo della prescrizione alla proposizione del ricorso gerarchico sulla base della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, dopo la notifica al trasgressore dell'ordinanza- ingiunzione che determina l'ammontare della pena pecuniaria (notifica avente effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. , u.c.), inizia a decorrere - ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 17, "ratione temporis" applicabile - un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che è interrotto, con effetti permanenti, dalla presentazione del ricorso al Ministero competente previsto della citata L. n. 4 del 1929, art. 56, nel senso che la prescrizione deve ritenersi sospesa fino alla decisione del Ministro.
La notifica dell’ordinanza-ingiunzione interrompe la prescrizione; il successivo ricorso gerarchico interrompe a sua volta il nuovo termine quinquennale e mantiene sospesa la prescrizione fino alla decisione dell’autorità competente.
L. n. 4 del 1929, artt. 17 e 56
Il giudice di appello ha escluso l'intervenuta decorrenza del termine quinquennale di prescrizione della pretesa sanzionatoria, avendo correttamente attribuito valenza di atto interruttivo della prescrizione alla proposizione del ricorso gerarchico sulla base della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in materia di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, dopo la notifica al trasgressore dell'ordinanza- ingiunzione che determina l'ammontare della pena pecuniaria (notifica avente effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. , u.c.), inizia a decorrere - ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 17, "ratione temporis" applicabile - un nuovo termine di prescrizione quinquennale, che è interrotto, con effetti permanenti, dalla presentazione del ricorso al Ministero competente previsto della citata L. n. 4 del 1929, art. 56, nel senso che la prescrizione deve ritenersi sospesa fino alla decisione del Ministro.
Per la disciplina applicabile ratione temporis, la pretesa sanzionatoria si prescrive in cinque anni dopo l’interruzione dovuta alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Il ricorso gerarchico previsto dall’art. 56 interrompe il termine con effetti permanenti e la prescrizione resta sospesa fino alla decisione ministeriale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
La Corte non ha deciso nel merito la questione sulla possibilità di introdurre in sede giurisdizionale motivi ulteriori rispetto a quelli presentati nel ricorso gerarchico: il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato con un quesito astratto e non calato nella fattispecie concreta.
Massime di principio
- La sanatoria prevista per i concessionari della riscossione non va applicata automaticamente: occorre verificare se l’irregolarità contestata sia collegata a falsità di atti commesse da dipendenti e se tali fatti siano stati definitivamente accertati in sede penale prima del 1° gennaio 2005.
- In Cassazione non è possibile sostituire alla ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di merito una diversa valutazione dell’autonomia dell’omesso versamento rispetto ai reati del dipendente, quando la censura richieda un nuovo apprezzamento delle prove.
- Nel regime processuale applicato dalla sentenza, un motivo di ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali previsti: il vizio motivazionale necessita di un momento di sintesi puntuale e il quesito di diritto deve essere concreto e collegato alla decisione impugnata. La loro mancanza o genericità può comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
- Per le pretese sanzionatorie disciplinate dalla normativa applicabile ratione temporis, la notifica dell’ordinanza-ingiunzione interrompe la prescrizione quinquennale; il ricorso gerarchico interrompe il nuovo termine e ne sospende il decorso fino alla decisione dell’autorità competente.
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