Sentenza del 06/07/2016 n. 13735 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Valutazione dei presupposti - Al momento dell'adozione dell'atto impositivo - Persistenza in sede contenziosa - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento induttivo emesso nei confronti della società per IRPEG e ILOR relative al 1983, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. La CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, aveva annullato l’avviso ritenendo che la società avesse poi esibito in giudizio una contabilità completa e regolare, facendo così venir meno il presupposto dell’accertamento. L’Agenzia ha impugnato tale decisione sostenendo che la legittimità del metodo induttivo va verificata alla data di adozione dell’atto; il secondo motivo di ricorso è rimasto assorbito.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che l’eventuale successiva esibizione in giudizio della contabilità non elimini la legittimità dell’accertamento induttivo, se al momento dell’adozione sussistevano i presupposti di legge, come gravi irregolarità tali da rendere globalmente inattendibili le scritture. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa a un’altra sezione della CTR del Lazio per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sul merito dell’accertamento.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
la legittimità dell'accertamento, sotto il profilo del metodo utilizzato, va valutata in base ai presupposti di legge esistenti all'epoca della sua adozione.
La legittimità del ricorso all’accertamento induttivo si valuta con riferimento alla situazione esistente quando l’atto è stato emesso. La successiva produzione in giudizio della contabilità non fa venir meno, da sola, i presupposti allora esistenti.
Massime di principio
- La legittimità del metodo induttivo va valutata al momento dell’adozione dell’avviso, non sulla base di circostanze sopravvenute nel contenzioso.
- Se, al momento della verifica e dell’accertamento, le irregolarità contabili sono tanto gravi da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture, l’Amministrazione può procedere induttivamente anche utilizzando elementi indiziari che non raggiungano da soli i requisiti della prova presuntiva.
- La successiva esibizione della contabilità in giudizio non determina automaticamente l’annullamento dell’avviso; resta comunque necessario che il giudice di rinvio esamini le questioni di merito ancora aperte.
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