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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 106/3/08 della Commissione tributaria di secondo grado di Trento, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro la decisione di primo grado. La controversia riguardava accertamenti IVA, IRPEG e IRAP per il 1999 e il 2000: la deducibilità dei compensi fatturati da B.G. per consulenza e intermediazione commerciale, le rettifiche fondate sulle registrazioni informatiche di magazzino e l'inammissibilità delle contestazioni tecniche formulate richiamando relazioni non notificate insieme al ricorso introduttivo. I tre motivi di ricorso per cassazione denunciavano violazioni di legge e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione quinta civile, ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Il primo era formulato cumulando in modo confuso violazione di legge e vizio motivazionale, con quesito inidoneo, e sollecitava inoltre una nuova valutazione delle prove di merito. Il secondo era privo dei requisiti di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. e includeva una questione sulle scritture del 2001 irrilevante per gli anni in giudizio. Il terzo era privo di autosufficienza e di un quesito pertinente alla ragione della decisione, ossia che le censure risultavano affidate a documenti non notificati con il ricorso. È quindi rimasta ferma la sentenza d'appello favorevole all'Agenzia delle entrate e la contribuente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 17.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha escluso la riunione con un altro giudizio tra le stesse parti, per la diversità delle sentenze, delle annualità e dei motivi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5 (già art. 75 TUIR)

    La deducibilità dei costi richiede che il contribuente dimostri l'inerenza delle prestazioni all'attività d'impresa. Nel caso concreto, il giudice d'appello aveva ritenuto non provati natura, modalità, durata e quantificazione delle prestazioni, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito tale valutazione perché il motivo era inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis, nel testo applicabile ratione temporis

    Da tale formulazione non è possibile estrapolare in modo distinto le diverse censure n. 3 e n. 5, tanto che la ricorrente lascia inammissibilmente arbitra questa Corte (in contrasto con la ratio dell'art. 366-bis c.p.c.) di individuare i limiti e la portata dei diversi aspetti del quesito.

    Per i ricorsi soggetti alla disposizione, il quesito deve consentire di individuare chiaramente la questione di diritto e, quando si deduce un vizio motivazionale, occorre il distinto momento di sintesi richiesto. Un quesito promiscuo, confuso o privo dei requisiti prescritti comporta l'inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    In quinto luogo, la censura basata sul n. 5 dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, non prospetta vizi, perchè la ricorrente richiede, in sostanza, una diversa valutazione di merito delle risultanze probatorie; valutazione inibita a questa Corte in sede di giudizio di legittimità perchè riservata ai giudici territoriali.

    Il ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge o specifici vizi di motivazione, ma non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove riservata ai giudici di merito. Le diverse censure devono inoltre essere formulate in modo distinguibile e comprensibile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14

    La sentenza d'appello ha ritenuto utilizzabili ai fini dell'accertamento le scritture di magazzino non obbligatorie, tenute informalmente su supporto informatico e consegnate dalla contribuente ai verificatori. La Cassazione non ha deciso nel merito questa questione, poiché il motivo che la investiva è stato dichiarato inammissibile.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1

    La contribuente ha invocato la disposizione contestando la declaratoria d'inammissibilità dei motivi originari richiamati per relationem a relazioni tecniche non notificate con il ricorso. La Cassazione non ha stabilito una regola di merito sul punto: ha dichiarato inammissibile la censura per difetti di autosufficienza e perché il quesito non si confrontava con la specifica ratio della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 91

    La soccombenza della ricorrente ha comportato la condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità: 17.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Massime di principio

  • Per dedurre costi d'impresa occorre poter provare concretamente la natura, le modalità, il periodo e l'ammontare delle prestazioni e il loro collegamento con l'attività aziendale. La sentenza non stabilisce che il contratto scritto sia sempre obbligatorio: evidenzia che, in assenza di altri elementi probatori adeguati, la documentazione disponibile può non dimostrare l'inerenza.
  • Le registrazioni informatiche di magazzino non obbligatorie possono essere considerate dall'amministrazione se sono state tenute e messe a disposizione del controllo; contestarne l'uso richiede di indicare in modo specifico gli errori nell'elaborazione o nell'interpretazione dei dati.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono separare chiaramente le violazioni di legge dai vizi motivazionali, rispettare i requisiti processuali applicabili e confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata. La richiesta di rivalutare le prove non è sufficiente.
  • Se una censura è sviluppata tramite documenti allegati e richiamati per relationem, è necessario che il ricorso renda chiaro e autosufficiente il contenuto della contestazione e che siano rispettati gli adempimenti di comunicazione applicabili; non basta rinviare genericamente a relazioni tecniche.
  • La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso lascia ferma la decisione impugnata senza comportare un nuovo esame nel merito delle questioni tributarie.

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