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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13727 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia originaria riguardava la revoca dell’aliquota IVA agevolata del 4% applicata all’acquisto di un immobile registrato il 15 novembre 2000. L’Agenzia aveva notificato il 4 novembre 2004 un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni per l’IVA 2000; il contribuente ne aveva contestato la tardività, invocando il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. La CTP di Padova aveva accolto il ricorso, ma la CTR del Veneto aveva riformato la decisione applicando la proroga dei termini prevista dalla normativa sul condono. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo, la nullità della sentenza d’appello per mancata comunicazione della data dell’udienza di trattazione, sostenendo che ciò aveva leso il diritto di difesa e che il termine lungo per impugnare dovesse decorrere dalla conoscenza effettiva della decisione. L’Agenzia ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio e l’inammissibilità per tardività del ricorso.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di improcedibilità: l’istanza di trasmissione del fascicolo risultava depositata e, comunque, la sua omissione comporta improcedibilità solo se l’esame del fascicolo è indispensabile alla decisione. Ha invece accolto l’eccezione di tardività: la sentenza della CTR, non notificata, era stata depositata l’11 giugno 2007 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 12-15 giugno 2009, oltre il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c., anche considerando la sospensione feriale. La mancata comunicazione dell’udienza non spostava il dies a quo: la comunicazione è dovuta alle parti costituite e il contribuente era rimasto volontariamente contumace in appello, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’impugnazione e avendo quindi conoscenza del processo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il motivo di merito non è stato esaminato e sarebbe stato comunque inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.700 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. La decisione della CTR, che aveva respinto il ricorso originario del contribuente, è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 369, comma 3, c.p.c.

    Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla notificazione, determina l'improcedibilità del ricorso stesso soltanto se l'esame di quel fascicolo - non allegato agli atti del processo - risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità.

    La mancata richiesta o il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio non determina automaticamente l’improcedibilità: occorre che il fascicolo sia indispensabile per decidere e non sia altrimenti disponibile.

  • Art. 327, commi 1 e 2, c.p.c.

    L'omessa comunicazione, infatti, non equivale alla mancata notificazione dell'appello (regolarmente effettuata) all'appellata e l'omessa comunicazione dell'avviso di trattazione può essere fatta valere solo con impugnazione tempestiva.

    La mancata comunicazione dell’avviso di trattazione non sospende né fa decorrere da una data successiva il termine lungo d’impugnazione. La parte che conosce il processo deve impugnare tempestivamente la sentenza; la deroga prevista per la parte involontariamente ignara del processo richiede i presupposti specifici indicati dalla disciplina processuale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 31, comma 1, e 61

    La comunicazione della data di trattazione deve essere effettuata solo alle parti costituite ( D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, applicabile al giudizio di appello in forza dell'art. 61 del citato D.Lgs.; analoga regola è stabilita, per la comunicazione del dispositivo, dagli artt. 37 e 61 del medesimo D.Lgs.) e il contribuente non si era costituito in appello.

    Nel processo tributario la comunicazione della data di trattazione è dovuta alle parti costituite. La parte rimasta contumace in appello non può fondare sulla mancata comunicazione, che non le era dovuta, la nullità della decisione o il differimento del termine d’impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 38, comma 3

    In particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, consente il superamento del termine lungo di impugnazione di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c. (decorrente dalla "pubblicazione della sentenza") esclusivamente nel caso in cui la parte non costituita "dimostri di non aver avuto conoscenza del processo" a causa del ricorrere delle seguenti circostanze (ex plurimis, Cass., n. 833 del 2007): a) "nullità" della notificazione del ricorso introduttivo; b) "nullità" della comunicazione dell'avviso di udienza.

    La parte non costituita può sottrarsi al termine lungo soltanto dimostrando di non aver avuto conoscenza del processo per una delle specifiche nullità previste dalla norma. La contumacia volontaria, a fronte della regolare notifica dell’appello, non integra tale presupposto.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Solo per completezza si può soggiungere che detto motivo sarebbe stato comunque inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto richiesto (all'epoca) dall'art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla disposizione, la mancata formulazione del quesito di diritto richiesto comportava l’inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione dell’udienza di trattazione è dovuta alle parti costituite; chi resta contumace non può normalmente lamentarne l’omissione, se l’atto di appello gli è stato regolarmente notificato.
  • Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla successiva conoscenza di fatto del suo esito. La mancata comunicazione dell’udienza non sposta tale decorrenza quando la parte conosceva il processo e la comunicazione non le era dovuta.
  • La parte non costituita può invocare il superamento del termine lungo solo provando un’effettiva ignoranza del processo causata dalle specifiche nullità previste dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992; la contumacia volontaria non basta.
  • La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio in Cassazione non comporta di per sé improcedibilità: è decisivo che l’esame del fascicolo sia indispensabile alla decisione e che non sia disponibile agli atti.
  • I requisiti formali del ricorso vanno verificati autonomamente: anche un motivo che prospetti una questione potenzialmente rilevante può risultare inammissibile per tardività o, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, per difetto del quesito di diritto.

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