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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13730 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento per il 2004 di ricavi non dichiarati, dal quale erano derivati un maggiore imponibile IRAP di 104.890 euro e una maggiore IVA di 10.996 euro. L’Agenzia aveva applicato percentuali di ricarico del 30% sui farmaci e del 40% sui parafarmaci. M.G. aveva contestato il ricorso all’accertamento induttivo e la determinazione dei ricarichi. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione dell’art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’accertamento induttivo fosse possibile anche con scritture formalmente regolari, in ragione della loro asserita inattendibilità e della mancata esibizione del dettaglio delle rimanenze.

La decisione

La CTP di Caserta aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo l’accertamento insufficientemente motivato e contrario alle norme richiamate; la CTR Campania, con sentenza n. 33/50/09 depositata il 9 febbraio 2009, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia e posto a suo carico 500 euro di spese per i due gradi. La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’unico motivo: l’Agenzia contestava in diritto la possibilità di procedere induttivamente in presenza di contabilità formalmente regolare, ma la CTR condivideva tale principio e aveva invece escluso, in fatto, la presenza di riscontri oggettivi e specifici che rendessero inattendibile la contabilità. La censura non colpiva quindi l’effettiva ratio decidendi; l’Agenzia avrebbe eventualmente dovuto dedurre un vizio motivazionale. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare a M.G. le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973

    Sia la ricorrente che il giudice d'appello muovono, dunque, dal medesimo presupposto giuridico: la differenza delle conclusioni risiede nel fatto che la CTR, diversamente dall'Agenzia delle entrate, esclude la sussistenza in concreto di fatti idonei a rendere inattendibile la contabilità della contribuente.

    L’accertamento induttivo può essere effettuato anche se la contabilità è formalmente regolare, purché sussistano elementi idonei a dimostrarne l’inattendibilità. La presenza di tali elementi è però una valutazione concreta: nel caso deciso la CTR li aveva esclusi e la Cassazione non ha ritenuto che l’Agenzia avesse censurato correttamente tale accertamento.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Appare perciò evidente che il motivo di ricorso in esame (incentrato su una violazione o falsa applicazione di legge) non è conferente alla decisione.

    Una censura di violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata. Non è pertinente se contesta un principio giuridico che il giudice di merito ha già condiviso, mentre il dissenso riguarda la valutazione dei fatti.

  • Art. 91 c.p.c.

    La soccombenza comporta la condanna della parte perdente al rimborso delle spese di lite, liquidate nel caso concreto in 5.000 euro per compensi, oltre spese generali e accessori.

Massime di principio

  • La regolarità formale delle scritture contabili non esclude di per sé l’accertamento induttivo: occorrono elementi concreti che ne dimostrino l’inattendibilità.
  • Quando il giudice di merito riconosce in astratto la possibilità dell’accertamento induttivo ma esclude, sulla base dei fatti, che ne ricorrano i presupposti, non basta riproporre in Cassazione il principio giuridico. La censura deve investire specificamente la valutazione fattuale con il pertinente motivo di impugnazione.
  • Il ricorso per Cassazione è inammissibile se non attacca l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata; la fondatezza astratta della regola invocata non rimedia a tale difetto.

Testo integrale

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